Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-03-2011) 05-05-2011, n. 17491 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.G. ricorre in cassazione a mezzo del suo difensore, avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Palermo, in data 28.06.2010, che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di riparazione per ingiusta detenzione rilevando che la stessa era stata sottoscritta soltanto dal difensore munito di mandato alle liti ma privo di procura speciale rilasciata ai sensi dell’art. 122 c.p.p..

Si denuncia violazione di legge.

Si fa riferimento alla giurisprudenza di questa corte basata su di una interpretazione sostanzialistica della norma di riferimento secondo cui è da considerare procura speciale quella posta a margine della domanda con la quale la parte non solo intende effettuare la nomina ma anche conferire al difensore quei poteri necessari a far valer il diritto alla riparazione, ovvero all’azione civile nel processo penale.

Con parere scritto il Procuratore Generale, ha chiesto accogliersi il ricorso con annullamento della ordinanza impugnata con rinvio.

Con memoria depositata tempestivamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il motivo posto a base del ricorso è infondato.

Questa Corte ben conosce l’indirizzo giurisprudenziale in materia cui ha fatto riferimento il ricorrente con cui si è affermato il principio c.d. sostanzialistico secondo cui la procura speciale deve considerarsi valida anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine alla effettiva portata della volontà della parte. Orbene, questo principio, enucleato dalla sentenza di questa sezione Sez. 4, Sentenza n. 40293 del 10/06/2008 Cc. ( Rv. 241471), richiamata specificamente in ricorso, così come da altre sentenze, è stato affermato con riferimento a casi concreti laddove, sebbene la formula adottata non era in sè idonea a rappresentare una procura speciale ad litem (in quanto priva delle formalità previste dall’art. 122 c.p.p.), la sua formulazione e apposizione a margine dell’atto introduttivo insieme alla utilizzazione di altri termini quale ad es. "procura speciale" ha fatto intendere che la parte abbia voluto non solo effettuare la nomina, ma anche conferire al difensore quei poteri necessari a far valere il diritto alla riparazione.

Ma, nel caso sottoposto all’esame della corte, la formula adottata dal ricorrente (posta a margine dell’istanza ex art. 414 c.p.p.) "il sottoscritto….dichiara di nominare suo difensore di fiducia nel presente procedimento l’avv. ……" non solo formalmente ma anche sostanzialmente è quella del semplice mandato alle liti non potendosi evincere aliunde o con riferimento alla utilizzazione di altre parole o termini la volontà di conferire una procura speciale.

Su tale punto la motivazione dell’impugnata ordinanza è estremamente precisa e convincente.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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