T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 05-05-2011, n. 1187 Edilizia popolare ed economica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e chiedendone l’annullamento.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza datata 27 aprile 2006 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare contenuta nel ricorso.

All’udienza del 16 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1) In data 28 maggio 2003 A.I. presentava un’istanza di regolarizzazione dell’occupazione senza titolo dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica n. 4, sito in Milano, via Simoni n. 3, chiedendo l’applicazione in suo favore del disposto dell’art. 24, comma 3, del regolamento recante i criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato dalla Giunta regionale della Lombardia in data 28 marzo 2003.

Con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha respinto la domanda, richiamando il vigente regolamento regionale 2004 n. 1 e precisando che la "normativa vigente in materia di ERP impedisce qualsiasi regolarizzazione delle posizioni giuridiche di occupanti senza titolo"

Avverso tale determinazione A.I. propone l’impugnazione in esame.

2) Con l’unico motivo proposto la ricorrente articola più censure con le quali contesta la violazione dell’art. 30, comma 10 bis, del regolamento regionale approvato con DGR n. 12798 del 28.04.2003, nonché la carenza di motivazione e la violazione del principio dell’affidamento.

Le censure non meritano condivisione.

In relazione al primo profilo, va osservato che l’art. 30, comma 10 bis, del regolamento regionale 2003 n. 4, come modificato dal regolamento regionale 2003 n. 8, ma non più riprodotto nel nuovo regolamento regionale 2004 n. 1, aveva introdotto un meccanismo di sanatoria della posizione soggettiva di coloro che avessero occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

In particolare, l’art. 30, comma 10 bis, del reg. reg. 2 aprile 2003, n. 4 – come modificato dal reg. reg. 2003, n. 8 – prevedeva che "In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 24, il Comune, con specifico provvedimento, esclusivamente in presenza di situazioni di particolare e documentata rilevanza sociale, e comunque se sussistono i requisiti per l’assegnazione, ha facoltà di disporre il radicamento degli occupanti senza titolo nell’alloggio occupato prima del 31 dicembre 2002, purché non sovradimensionato come previsto al precedente art. 13, comma 6, lett. a), ovvero l’assegnazione di altro alloggio. L’occupante è comunque tenuto al pagamento, anche in forma rateale, delle indennità o altre somme e delle spese dovute per il periodo di occupazione".

Nondimeno, con sentenza 2008 n. 1767, il Tribunale ha "disposto l’annullamento della D.G.R. n. VII/12575 del 28 marzo 2003 e della D.G.R. n. VII/12798 del 28 aprile, di approvazione dei regolamenti regionali nn. 4 e 8 del 2003", stabilendo che "in particolare, va annullato l’art. 30, comma 10bis, del regolamento approvato con la citata D.G.R. n. VII/12798".

Ne deriva che il presupposto normativo della pretesa avanzata dalla ricorrente è venuto meno con efficacia ex tunc e, del resto, la caducazione disposta con la sentenza 2008 n. 1767 produce effetti anche nei confronti della ricorrente.

Difatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’annullamento giurisdizionale di un atto indivisibile, in quanto provvedimento a contenuto generale o regolamentare – come nel caso di specie – produce effetti non solo ex tunc, ma anche erga omnes (cfr. in argomento: T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 13 giugno 2007, n. 5392; C.d.S, sez. VI, 26 ottobre 2006, n. 6410); quindi, anche nei confronti della ricorrente (in caso analogo, cfr. Tar Lombardia Milano, sez. III, 10 luglio 2009, n. 4350).

Di conseguenza, è priva di fondamento la doglianza diretta a contestare la violazione del citato art. 30, comma 10 bis, in quanto presuppone l’applicazione di una norma caducata retroattivamente con effetti erga omnes e, pertanto, inidonea a fondare la pretesa di regolarizzazione vantata dalla A..

Parimenti, non merita condivisione la censura di carenza motivazionale, in quanto il provvedimento impugnato dà atto, in modo sintetico ma inequivocabile, delle ragioni di infondatezza della domanda di sanatoria presentata dalla ricorrente, esplicitando che la normativa vigente in materia di ERP impedisce qualsiasi regolarizzazione delle posizioni giuridiche di occupanti senza titolo.

Né la carenza motivazionale è rinvenibile in relazione all’asserita omessa valutazione da parte dell’amministrazione dei presupposti per l’effettuazione dell’assegnazione dell’alloggio in deroga alla graduatoria, ai sensi del reg. reg. 2004 n. 1, atteso che dalla documentazione versata in atti non risulta che la ricorrente abbia presentato un’istanza volta ad ottenere questo tipo di beneficio, fermo restando che la presentazione di una domanda in tal senso non è in astratto preclusa.

In via di ulteriore precisazione vale osservare che proprio l’art. 14 del reg 2004 n. 1, nel disciplinare le assegnazioni in deroga, prevede al comma 2 che "sono condizioni obbligatorie per l’assegnazione in deroga la presentazione della domanda, con le modalità previste per l’attribuzione dell’ISBARC/R e il suo inserimento nel sistema informatico regionale"; ma di tali adempimenti non vi è traccia nel caso di specie.

Neppure è fondata la doglianza basata sulla violazione del principio dell’affidamento in conseguenza del tempo trascorso tra la presentazione della domanda di regolarizzazione e l’adozione del provvedimento impugnato.

Invero, nel caso di specie, da un lato, la ricorrente è consapevole di avere occupato sine titulo un alloggio (cfr. ricorso introduttivo pag. 3 e seguenti), dall’altro, l’amministrazione non ha tenuto comportamenti idonei, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, a radicare una ragionevole aspettativa di consolidazione della situazione alloggiativa, anche considerando che il superamento del termine procedimentale non incide sulla legittimità della determinazione amministrativa.

Anzi, a ben vedere, l’articolazione della concreta vicenda fattuale non si presta a far sorgere alcun legittimo affidamento, visto che già nel 2004 la ricorrente è stata destinataria di un decreto di rilascio dell’alloggio di cui si tratta, in quanto abusivamente occupato, mentre l’impugnazione presentata da A. avverso tale atto è stata respinta con sentenza del Tribunale n. 3744 del 15 maggio 2009 (cfr. documentazione versata in atti).

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle censure proposte.

3) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Nondimeno, la condizione di disagio abitativo sottesa alla vicenda in esame consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, sezione terza

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *