Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-03-2011) 05-05-2011, n. 17469 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

onfisca del danaro.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

N.A. ricorre in Cassazione avverso la sentenza, in data 26.07.2010, del Tribunale di Roma di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p. in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Con un unico motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca della somma di danaro, caduta in sequestro. La somma di Euro 330,00, invero, veniva rinvenuta dagli agenti operanti nella cassa dell’esercizio commerciale gestito dall’imputato. Il giudice ha statuito la confisca di tale somma di danaro senza motivare adeguatamente il provvedimento, apparendo chiaro, invece, che tale somma non aveva alcuna correlazione con la contestata attività di spaccio di sostanza stupefacente.

Il motivo è fondato.

L’estensione, con la modifica dell’art. 445 c.p.p., comma 1, operata dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 1, comma 1, lett. a), dell’applicabilità della confisca al procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta in tutte le ipotesi previste dall’art. 240 c.p. e, quindi, non solo in quelle in cui dev’essere applicata obbligatoriamente, comporta che la confisca può essere ordinata pure con riguardo alla cosa che è il prodotto o il profitto del reato e perciò può avere ad oggetto, in materia di stupefacenti, anche il danaro caduto in sequestro nel contesto del reato di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel caso di confisca obbligatoria, quando cioè il danaro costituisce il prezzo del reato, il giudice ne deve indicare i presupposti di legge.

A maggior ragione, nel caso di confisca facoltativa, il giudice con la sentenza di patteggiamento è tenuto a motivare in merito all’esercizio del suo potere discrezionale, individuando i presupposti della confisca e indicando le ragioni che ne giustificano l’applicazione (Cass., Sez. 6A, 21 febbraio 2007 n. 10531, ric. Baffoè; Sez. 6A, 21 febbraio 2007 n. 10540, ric. Riva; Sez. 4^, 19 ottobre 2004 n. 48172, ric. Fallacara), in ragione della particolare e diretta correlazione tra la cosa e il reato in base alla quale viene espresso il giudizio di pericolosità derivante dal mantenimento della cosa stessa nella disponibilità del condannato.

Giudizio, che può essere formulato anche con rapporto alle caratteristiche della personalità di quest’ultimo e alle modalità di commissione del fatto (Cass. Sez. 4^, 5 aprile 2005 n. 21703, ric. Moukhtar).

Si richiede, infatti, per la legittimità del provvedimento, che sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un’attività punibile (Cass., Sez. 6A, 7 luglio 2003 n. 34088, ric. Lomartire).

Per il caso di specie il giudice non ha assolto l’obbligo motivazionale nei sensi indicati sia con riferimento alla somma di danaro (Euro 330,00) rivenuta addosso all’imputato che a quella (Euro 165,00) rinvenuta nella cassa del negozio gestito dal medesimo.

La sentenza va, pertanto, annullata limitatamente alla confisca del danaro sequestrato con rinvio sul punto al Tribunale di Roma.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro sequestrato con rinvio sul punto al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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