T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 05-05-2011, n. 1180 Energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, Azienda che opera nel campo della produzione di energia elettrica, è proprietaria di due impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica siti in Trieste e Piombino che rientrano nella categoria delle centrali alimentate da fonti assimilate a quelle rinnovabili ai sensi dell’art. 22 della legge 9 gennaio n. 9, e quindi nella categoria dei cosiddetti impianti Cip 6.

Con il ricorso in esame impugna i provvedimenti in epigrafe indicati, con i quali l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha individuato i criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti dall’obbligo di acquisto delle quote equivalenti di CO2 ai fini della determinazione del prezzo incentivante da corrispondere ai produttori che si avvalgono di fonti rinnovabili da parte del GSE.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito, la ricorrente ha depositato memoria nella quale espone che, successivamente alla proposizione del gravame, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha soddisfatto la sua pretesa (fatta valere in altro giudizio presso il TAR Lazio) in ordine al numero delle quote equivalenti di CO2 ad essa attribuibili; e che il soddisfacimento di tale pretesa fa venir meno l’interesse alla coltivazione del presente gravame.

Per questa ragione va dichiarata l’improcedibilità del ricorso.

Sussitono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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