DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 2010, n. 162 Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 2-10-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, recante adesione della
Repubblica italiana al Trattato di Prüm per l’istituzione della banca
dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati
nazionale del DNA;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante istituzione del
Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante
ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999,
n. 82, concernente regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento
dell’amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita’ tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante
adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione
penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile,
nonche’ istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge
28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 luglio 2010;
Visti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 settembre 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione e l’innovazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituzione dei ruoli

1. Per le attivita’ del laboratorio centrale per la banca dati
nazionale del DNA, cosi’ come individuato ai sensi dell’articolo 5
della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia,
sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in relazione
all’articolo 18 della medesima legge, i seguenti ruoli tecnici del
personale del Corpo di polizia penitenziaria:
a) ruolo degli operatori tecnici;
b) ruolo dei revisori tecnici;
c) ruoli dei periti tecnici;
d) ruoli dei direttori tecnici.
Le relative dotazioni organiche sono fissate nella tabella A di cui
all’allegato I.
2. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli di cui al
comma 1, sono individuati con regolamento del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione
e l’innovazione e dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo
schema del regolamento e’ trasmesso al Parlamento per l’espressione
dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I
pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in
mancanza dei pareri.
3. Con uno o piu’ regolamenti del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita’ di
svolgimento dei concorsi, comprese le eventuali forme di
preselezione, quelle di accertamento dell’idoneita’ fisica, psichica
e attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni
esaminatrici, le prove di esame e le modalita’ di formazione della
graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse e le
modalita’ di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle
mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di
fine corso.

Art. 2

Norme applicabili

1. Al personale appartenente ai ruoli di cui all’articolo 1 si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’ordinamento
del personale di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, e
al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, salvo quanto
diversamente stabilito dal presente decreto legislativo.
2. L’equiparazione del personale dei ruoli suddetti con quello che
espleta i compiti di cui all’art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n.
395 e’ fissata nella tabella B, di cui all’allegato II.

Art. 3 Ruolo degli operatori tecnici 1. Il ruolo degli operatori tecnici e’ articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) agente tecnico; b) agente scelto tecnico; c) assistente tecnico; d) assistente capo tecnico.

Art. 4

Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici

1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici
svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con
capacita’ di utilizzazione e conduzione di mezzi e strumenti e di
dati nell’ambito di procedure predeterminate.
2. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini
valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi
specifici.
3. Al personale delle qualifiche di assistente tecnico e assistente
capo tecnico possono essere attribuite responsabilita’ di guida e di
controllo tecnico-pratico di personale sottordinato.
4. Gli appartenenti alle qualifiche di assistente tecnico e
assistente capo tecnico possono altresi’ svolgere, in relazione alla
professionalita’ posseduta, compiti di addestramento del personale.

Art. 5

Nomina ad agente tecnico

1. L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori
tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono
ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti
generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per
l’accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato e
siano in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo.
2. L’idoneita’ fisica, psichica e attitudinale al servizio dei
candidati e’ accertata secondo quanto stabilito con regolamento del
Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e
sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere
teorico-pratico della durata di quattro mesi, finalizzato
all’inserimento dei candidati nel laboratorio centrale per la banca
dati nazionale del DNA di cui all’articolo 1, comma 1.
4. Possono essere inoltre nominati allievi agenti tecnici,
nell’ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il
primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti,
nonche’ i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al
servizio, con invalidita’ non inferiore all’ottanta per cento della
capacita’ lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all’articolo
82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto
di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia
o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purche’ siano
in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi’, al
coniuge ed i figli superstiti, nonche’ ai fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi
permanentemente invalidi al servizio, con invalidita’ non inferiore
all’ottanta per cento della capacita’ lavorativa, per effetto di
ferite o lesioni riportate nell’espletamento di missioni
internazionali di pace.
6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami di
fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneita’ sono nominati
agenti tecnici in prova, secondo l’ordine di graduatoria. Superato il
periodo di prova, della durata di mesi tre, vengono nominati agenti
tecnici.

Art. 6

Promozione ad agente scelto tecnico

1. La promozione ad agente scelto tecnico si consegue, a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi
gli agenti tecnici che alla data dello scrutinio stesso abbiano
compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo
di frequenza del corso di formazione di cui all’articolo 5.

Art. 7

Promozione ad assistente tecnico

1. La promozione alla qualifica di assistente tecnico si consegue,
a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e’
ammesso il personale che alla data dello scrutinio stesso abbia
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente
scelto tecnico.

Art. 8

Promozione ad assistente capo tecnico

1. La promozione alla qualifica di assistente capo tecnico si
consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al
quale e’ ammesso il personale che abbia compiuto cinque anni di
effettivo servizio nella qualifica di assistente tecnico.

Art. 9 Ruolo dei revisori tecnici 1. Il ruolo dei revisori tecnici si articola in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) vice revisore tecnico; b) revisore tecnico; c) revisore capo tecnico.

Art. 10

Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici

1. Il personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici svolge
mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore
tecnico al quale e’ adibito, con capacita’ di utilizzazione di mezzi
e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati
nell’ambito delle direttive di massima ricevute.
2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di
impiego, attivita’ di guida e controllo di unita’ operative
sottordinate, con responsabilita’ per il risultato conseguito.
Collabora con i propri superiori gerarchici e puo’ sostituirli in
caso di temporaneo impedimento o assenza.
3. Al personale della qualifica di revisore capo tecnico, oltre a
quanto gia’ specificato, possono essere attribuiti incarichi
specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed
attitudini.
4. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di
istruzione del personale sottordinato.

Art. 11 Nomina a vice revisore tecnico 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue: a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell’abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l’esercizio dell’attivita’ propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu’ gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti e’ riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico; b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell’ambito della formazione professionale, nonche’ dell’abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l’esercizio dell’attivita’ propria del profilo professionale per il quale si concorre. Il dieci per cento dei posti disponibili e’ riservato, con esclusione del limite di eta’, al personale del ruolo degli operatori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell’abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneita’ sono nominati vice revisori tecnici in prova. 2. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita’ esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresi’ alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso. 3. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono formate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un’unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato. 4. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell’ordine della graduatoria finale del corso, formata con le modalita’ di cui al comma 3. 5. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

Art. 12 Dimissioni dal corso 1. E’ dimesso dai corsi di cui all’articolo 11, comma 1, il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) e’ stato per qualsiasi motivo assente al corso per piu’ di sessanta giorni, anche se non continuativi. Nell’ipotesi di assenza determinata da infermita’ contratta durante il corso ovvero da infermita’ dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia penitenziaria, il personale e’ ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita’ psico-fisica. I frequentatori provenienti dal ruolo degli operatori tecnici dimessi dal corso per infermita’ o altra causa indipendente dalla propria volonta’, sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare dalla causa impeditiva. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni e’ stata determinata da maternita’, e’ ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E’ espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu’ gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del personale e della formazione, su proposta del direttore del corso. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita’ contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e’ stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 6. I frequentatori provenienti dagli agenti e assistenti tecnici che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nel suddetto ruolo senza detrazione di anzianita’ e sono restituiti al servizio.

Art. 13

Promozione a revisore tecnico

1. La promozione alla qualifica di revisore tecnico si consegue a
ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono
ammessi i vice revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di
effettivo servizio nella qualifica.

Art. 14 Promozione a revisore capo tecnico 1. La promozione alla qualifica di revisore capo tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 15

Ruoli dei periti tecnici

1. I ruoli dei periti tecnici si distinguono come segue:
a) ruolo del perito biologo;
b) ruolo del perito informatico.
2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti
qualifiche:
a) vice perito;
b) perito;
c) perito capo;
d) perito superiore.

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