T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-05-2011, n. 1200 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Milano ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dal ricorrente in quanto avrebbe già usufruito del periodo di disoccupazione dal 08.11.2007 e perché è stato condannato dal Tribunale di Cantù per violenza privata.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

Violazione degli artt. 4 c. 3 e 5 c. 5 del D. Lgs. 286/1998 in quanto il ricorrente non ha un lavoro regolare dal 2007 a causa di un incidente che lo ha colpito in data 26.08.2007. A seguito di tale stato fisico, che gli impedisce di svolgere attività lavorativa che comporti un eccessivo sforzo fisico, egli svolge attività lavorativa non in regola. Secondo il ricorrente l’amministrazione avrebbe dovuto decidere secondo i requisiti esistenti al momento della domanda. Da ultimo l’amministrazione non avrebbe motivato in merito alle osservazioni presentate dal ricorrente e non avrebbe valutato l’incidente quale nuovo elemento sopravvenuto ai sensi dell’art. 5 c. 5 T.U.Immigrazione.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 27 aprile 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è infondato.

L’art. 22, comma 11 del D. Lgs. 286/98 dispone: La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.

La norma così formulata, secondo il suo obiettivo significato risultante dalle espressioni adottate, stabilisce che l’iscrizione nelle liste di collocamento avviene,- condizionando logicamente la durata del connesso titolo permissivo del soggiorno, in prima battuta, per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, con ciò attuandosi la previsione che la sopravvenuta disoccupazione non implica la revoca del titolo a permanere legalmente nel territorio dello Stato; peraltro, qualora il periodo di residua validità sia inferiore ai sei mesi, la legge soccorre la posizione dell’interessato, concedendogli, comunque, un periodo di iscrizione di almeno sei mesi, al fine di consentirgli la disponibilità di un congruo lasso di tempo per reperire una nuova occupazione.

L’art. 37 c. 6 del D.P.R. 394/99 stabilisce poi che "Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente".

Il ricorrente, pur avendo usufruito del tempo previsto per la ricerca di un nuovo lavoro, non ha stipulato un nuovo contratto di soggiorno e, di conseguenza, non può vantare il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

In contrario non vale neppure invocare l’esistenza di una malattia in quanto risulta dalla stessa difesa del ricorrente che essa non comporta l’impossibilità di svolgere attività lavorativa.

Neppure il ricorrente può invocare l’esistenza di pregressi rapporti di lavoro in quanto ha chiesto un permesso di soggiorno per attesa occupazione, che per legge deve concludersi con l’assunzione di un nuovo lavoro in regola.

Da ultimo non sussiste difetto di motivazione e mancata valutazione delle osservazioni presentate dal ricorrente in quanto il provvedimento contiene le ragioni di fatto ed i motivi di diritto della decisione.

In definitiva il ricorso va respinto.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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