Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-03-2011) 05-05-2011, n. 17436 Indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 16 settembre 2010 il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza per territorio a provvedere sulla richiesta di revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena e degli indulti, avanzata dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di D.V.C., ritenendo che la competenza appartenesse al Tribunale di Udine che, in composizione monocratica, aveva pronunciato l’ultima sentenza nei confronti di D.V., divenuta irrevocabile il 17 giugno 2007. 2. Il 3 novembre 2010 il Tribunale di Udine dichiarava, a sua volta, la propria incompetenza in base al rilievo che l’ultima sentenza emessa nei confronti di D.V. era quella pronunziata dalla Corte d’appello di Roma, divenuta irrevocabile il 29 gennaio 2009, ossia in epoca successiva alla richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Roma.
Motivi della decisione

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici rifiutano di prendere cognizione di un provvedimento, così determinando una situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.

Tale conflitto deve essere risolto nel senso indicato dal giudice.

2. La determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall’oggetto della domanda (Cass. 23 gennaio 2003, Grazioso; Cass. 17 dicembre 2002, D’Ignazio; Cass. 30 settembre 2002, Anela; Cass. 13 dicembre 2001, Vitelli).

Alla stregua di questi principi, nel caso, in esame, la competenza a provvedere in sede esecutiva in ordine alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e degli indulti, in precedenza concessi a D.V., appartiene alla Corte d’appello di Roma, risultando dal certificato penale che l’ultima sentenza emessa nei confronti di D.V. è quella della Corte d’appello di Roma che ha modificato in senso sostanziale la decisione di primo grado.
P.Q.M.

Dichiara la competenza della Corte d’appello di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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