Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-08-2011, n. 17480 Colpa concorso di colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21 luglio 2005 il Tribunale di Nola rigettava l’appello di G.E. avverso la sentenza del giudice di Pace che aveva parzialmente accolto la sua domanda risarcitoria dei danni riportati dalla sua auto nel sinistro del febbraio 1997 ritenendo non raggiunta la prova della dinamica di esso ai fini dell’accertamento delle colpe in concreto della G. e di D.G.F., conducente dell’altro veicolo venuto a collisione, avuto riguardo alle condizioni di tempo e di luogo – strada di montagna, tortuosa, bagnata – e alle deposizioni testimoniali, inattendibili come ricostruzione storica e piuttosto espressione di valutazioni soggettive, divergenti da quelle di parte attrice – in particolare teste F. – e da quella di parte convenuta, sì che non era superata la presunzione di cui all’art. 2054 cod. civ. e cioè il pari concorso di colpa.

Ricorre per cassazione G.E. cui resiste la s.p.a. Lloyd Adriatico. D.G.F. non ha espletato attività difensiva.

La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1.- Pregiudizialmente vanno respinti i rilievi della s.p.a. Lloyd Adriatico di inammissibilità per tardività del ricorso spedito il 19 settembre 2006 dall’ufficiale giudiziario per la notifica ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. e quindi tempestivamente a norma degli artt. 327 cod. proc. civ. e L. n. 769 del 1969, art. 3, ratione temporis applicabile, un anno e 46 giorni dalla pubblicazione della sentenza, non notificata, la cui impugnazione per cassazione alla sentenza impugnata, pubblicata il 21 luglio 2005, non è soggetta all’art. 366 bis cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006. 2.- La ricorrente denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; omesso esame di punto decisivo; in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5" per non avere i giudici di merito esaminato le testimonianze dei testi a bordo dell’auto della G., secondo i quali la stessa era nella sua corsia di marcia allorchè fu invasa dall’auto che veniva in senso opposto cagionando l’incidente, mentre i testi di parti convenute non erano stati presenti al sinistro.

Il motivo, volto a riproporre la tesi della responsabilità esclusiva del D.G. sulla base della valutazione delle prove testimoniali diversa da quella operata, con compiuta e logica argomentazione, dai giudici di merito, è inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 800 di cui 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge a favore della assicurazione Lloyd Adriatico.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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