Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-08-2011, n. 17479

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is 367 c.p.c. e condanna aggravata alle spese.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 21 giugno 2008 la Corte di appello di Genova, respinta la richiesta della s.n.c. Caldia Marmi di cessazione della materia del contendere per contestazione della s.r.l. Escavazione Marmi del documento prodotto, rigettava l’appello della s.n.c. Caldia Marmi sul rigetto dell’istanza di sospensione del giudizio non ravvisando la pregiudizialità giuridica della controversia amministrativa sulla delibera della Giunta del Comune di Massa del 2001 di autorizzazione alla cessione della concessione livellare sull’agro marmifero denominato Caldia dalla società F.lli Giorgini alla società Escavazione Marmi per mancanza di presupposti non vertendo il giudizio amministrativo sull’accertamento di diritti soggettivi, ed accoglieva parzialmente l’appello incidentale della s.r.l. Escavazione Marmi sulle spese di primo grado.

Ricorre per cassazione la s.n.c. Caldia Marmi cui resiste la s.r.l.

Escavazione Marmi. Le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce: "Omessa applicazione dell’art. 116 c.p.c.; omessa motivazione", lamentando, infine che la valutazione delle prove è censurabile in cassazione attraverso la motivazione.

Il motivo è inammissibile per carenza di qualsiasi indicazione in modo sintetico, evidente ed autonomo – art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile -del fatto controverso, che deve costituire un "quid pluris" rispetto all’illustrazione di esso, in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali là dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2.- Con il secondo motivo deduce:" Omessa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; omessa motivazione" lamentando che il giudice ha omesso di pronunciarsi sull’inapplicabilità dell’art. 1602 cod. civ..

Il motivo è inammissibile perchè privo di qualsiasi collegamento con la fattispecie e via "ratio decidendi" della sentenza impugnata e della necessaria proposta di una diversa regula iuris da applicare al caso concreto.

3.- Con il terzo motivo deduce:" Omessa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2; motivazione illogica e contraddittoria".

Anche questo motivo è inammissibile per le ragioni indicate nell’esame dei motivi che precedono.

Concludendo il ricorso va dichiarato inammissibile.

La complessità della vicenda sostanziale induce alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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