T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 05-05-2011, n. 803 Agricoltura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il sig. Q. è proprietario di un lotto di terreno posto alla periferia dell’abitato di Castrì di Lecce, sulla strada provinciale CastrìCalimera, dove si trova una pensione cinofila gestita dal ricorrente insieme alla moglie.

Il lotto, per il lato che fronteggia la strada, è delimitato da un muretto di cemento, alto circa un metro, su cui il ricorrente ha posto una recinzione metallica, dell’altezza di un metro.

In data 20 ottobre 2009 il Comune di Castrì ha dato avvio al procedimento di verifica di eventuali abusi edilizi relativamente alla recinzione metallica sul confine del lotto.

Il 18 novembre 2009 il sig. Q. ha quindi presentato una DIA per i lavori di recinzione metallica apposta sul citato muretto di confine

Il Comune ha ritenuto non condivisibile quanto dedotto dal ricorrente e cioè che il muro di cinta – su cui è stata posta la recinzione metallica – preesisteva almeno dal 1982, in quanto realizzato della Provincia di Lecce a seguito di lavori di sistemazione stradale.

In data 1 aprile 2010 il Responsabile del Comune ha quindi rigettato la DIA e con ordinanza n. 14 del 13 aprile 2010 ha ingiunto la demolizione della rete metallica e di tutto il muretto di recinzione.

1.2 – Avverso i suddetti atti il sig. Q. articola i seguenti motivi di doglianza:

– violazione di legge per difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria e del giusto procedimento, irrazionalità manifesta, eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 33, 37 e 44 DPR 380/2001;

– incompetenza assoluta e violazione art. 18 del Codice della Strada, difetto assoluto di motivazione e violazione del giusto procedimento, erronea presupposizione di fatto e di diritto, violazione degli artt. 2 e 18 D.lgs. 285/1992 e art. 26 e 28 DPR 495/1992.

2. – Si è costituito il Comune intimato chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza del 10 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

3. – Il ricorso merita accoglimento.

Fondati sono infatti i motivi con cui il ricorrente lamenta:

a) il difetto di istruttoria procedimentale, non essendosi compiuti i dovuti accertamenti sulla preesistenza di un muro lungo il confine del fondo del ricorrente.

b) l’erroneo apprezzamento, da parte dell’Amministrazione, del rischio per la circolazione stradale derivante dall’opera in questione.

3.1 Al riguardo il Collegio, sulla base degli atti di causa, deve precisare quanto segue:

– nei primi anni "80 del secolo scorso la Provincia di Lecce espropriò alcune fasce di terreno adiacenti alla strada provinciale, tra cui anche quella del fondo del sig. Q. al fine di compiere dei lavori di sistemazione stradale;

– in quell’occasione l’Ente provinciale decise di eliminare per ragioni di sicurezza un tratto curvilineo della stessa strada provinciale, demolendo i muri a secco preesistenti e ricostruendo i muri di confine lungo i lotti interessati.

– come risulta dal Verbale di immissione in possesso redatto dall’Ufficio Tecnico Provinciale il 10 ottobre 1983, l’espropriazione ha interessato una fascia di terreno pari a mq. 1800, sulla quale insisteva, lungo la via da sistemarsi – ovvero nella stessa posizione del muro contestato – "un muro a secco in pietrame informe alto m. 1,80 e spesso m. 0,70".

3.2 – Alla luce delle suesposte precisazioni non vi sono ragioni per non ritenere che l’attuale muro, sul quale insiste la recinzione metallica, sia il prodotto di interventi di ricostruzione o di manutenzione straordinaria del vecchio muro.

In proposito va infatti considerato che una recinzione preesisteva a quella data, che il muretto in questione corre attualmente sulla stessa linea dei muretti che delimitano i fondi confinanti, verso i quali il Comune non ha attivato alcun potere repressivo, che non sussistono indizi di senso contrario né la Provincia è stata in grado di fornire prove documentali (cfr. nota della Provincia del 20 gennaio 2010 agli atti in cui si dichiara di "non conservare prova documentale" riguardo ai lavori eseguiti).

Va inoltre sottolineato che l’art. 841 cod. civ. attribuisce al proprietario del fondo il diritto di chiuderlo in qualunque tempo (cd. ius excludendi alios) e l’esercizio di tale facoltà, la quale costituisce contenuto tipico del diritto dominicale e non può esercitarsi senza la costruzione di una recinzione, è legittimamente sacrificabile solamente quando ricorrano le condizioni previste dall’ordinamento in funzione di superiori interessi pubblici, dei quali va dato conto nella motivazione attraverso il loro bilanciamento con le opposte ragioni di cui sono portatori i soggetti privati coinvolti.

Per la recinzione di un fondo rustico il titolo edilizio è necessario se la recinzione è realizzata con opere edilizie permanenti; non occorre invece se consiste in semplici paletti infissi nel terreno o in altro qualsiasi manufatto caratterizzato da installazione precaria e, all’occorrenza, da una sua facile asportazione.

3.3 – Tale è il caso della recinzione in oggetto, unica opera nuova da assentire, costituita da una semplice rete metallica sorretta da paletti in ferro, e dunque da considerarsi installazione precaria e non incidente in modo permanente sull’assetto edilizio del territorio.

Ne consegue che l’inserimento sul vecchio muro, esistente ab immemorabili,di una rete metallica costituisce un elemento accessorio che non è suscettibile di ingiunzione demolitoria.

Risulta dunque, sotto il profilo edilizio, illegittimo il diniego adottato dall’Amministrazione il 1 aprile 2010, relativamente alla recinzione in oggetto, posto che per tale opera non è ravvisabile agli atti alcuna – peraltro non meglio specificata nella motivazione dell’atto – "violazione delle vigenti leggi urbanistiche".

Ugualmente illegittima è l’ordinanza di demolizione, perché fondata sull’erroneo presupposto della costruzione del muretto in epoca recente.

3.4 – Quanto ai problemi di sicurezza stradale, rilevati con il medesimo provvedimento, secondo cui "il muro di recinzione.. determina una limitazione della visibilità per gli autoveicoli in uscita dalla strada vicinale", si osserva che la competenza in materia spetta alla Provincia di Lecce, quale ente proprietario della strada (cfr. art. 18 D.lgs. 285/1992 "le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell’ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione").

In ogni caso il muro in questione, risultando anteriore all’entrata in vigore del Codice della strada, non è soggetto al rispetto delle distanze previste dallo stesso che si applicano solo alle opere preesistenti (cfr. art. 26, comma 9 DPR 425/1992).

3.5 – Quanto alla questione controversa tra le parti, sull’ubicazione o meno del fondo del ricorrente all’interno del centro abitato, si osserva che, a prescindere dalle osservazioni di segno contrario della difesa del Comune, l’ordinanza impugnata 14/2010 espressamente riferisce che "l’immobile in questione rientra nella perimetrazione del Centro Urbano di cui al Codice della Strada".

Ne discende che il Comune, sempre in tema di distanze dal muro, avrebbe dovuto applicare l’art. 28, comma 5 DPR 495/1992, secondo cui per le strade diverse da quelle classificate "A" e "D", come quella prospiciente al fondo del ricorrente, "non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione".

Occorre infine, nel merito della questione, richiamare la Relazione della Polizia Municipale del 1 aprile 2010, compilata a seguito dell’accertamento dello stato dei luoghi, che costituisce, agli atti, l’unico incombente istruttorio compiuto dal Comune relativamente alla compatibilità dell’opera con l’interesse alla sicurezza stradale.

Tale relazione:

– non evidenzia un rischio specifico per la circolazione;

– richiama l’art. 26 del Regolamento di attuazione del Codice della strada secondo cui "per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione";

– avanza proposte operative, diverse dalla demolizione, tese a migliorare le condizioni di sicurezza (installazione di un segnale di "stop", posizionamento di uno specchio e di cartelli di presegnalazione, limitazione della velocità consentita).

Ne risulta che, anche in relazione alla sicurezza della circolazione stradale, la stessa Amministrazione, ha individuato nell’ambito delle proprie prerogative, interventi che, in luogo della demolizione, possono favorire le migliori condizioni per la circolazione stradale.

4. – In conclusione, per le ragioni che precedono il ricorso è accolto e, per l’effetto, si annullano gli atti impugnati.

Anche in considerazione della difficoltà di reperimento della documentazione riguardante il pregresso stato dei luoghi, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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