REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2010, n. 2

Proroga, per l’anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 2-10-2010

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge:
Art. 1

Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi
regionali.
Articoli 3 e 4 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1

1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della legge
regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed
urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle
imprese), sono prorogati, alle condizioni ivi previste, con
riferimento alle rate dei mutui stipulati al 26 febbraio 2010 in
scadenza dal 1° marzo 2010 e fino al 28 febbraio 2011.
2. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla
data del 26 febbraio 2010 rispetto a rate di mutuo scadute, a
condizione che non sia gia’ iniziato il procedimento esecutivo per
l’escussione delle relative garanzie.
3. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento
delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita
domanda da presentare alla Societa’ finanziaria regionale (FINAOSTA
S.p.A.) o alle banche convenzionate entro il 26 febbraio 2010 per le
rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2010 ed entro il 30
aprile 2010 per le rate con scadenza successiva.

Art. 2 Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione 1. Per sostenere i redditi delle famiglie ed incrementare le disponibilita’ finanziarie delle imprese operanti nel territorio regionale, la Giunta regionale e’ autorizzata ad assumere il maggiore onere di competenza a titolo di contributo in conto interessi, conseguente alla mancata riduzione della quota capitale per effetto della sospensione, per uno o due anni disposta da FINAOSTA S.p.A., a partire dalle rate scadute nel 2009 o con scadenza nel 2010, del pagamento da parte dei mutuatari delle quote capitali dei mutui stipulati con la medesima Societa’ finanziaria, nell’ambito della gestione ordinaria di cui all’articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la societa’ finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), a valere sulle seguenti leggi regionali: a) 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversita’ atmosferiche); b) 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei); c) 17 agosto 1999, n. 23 (Interventi per favorire l’estinzione di mutui con contributi in conto interessi della Regione e la contestuale stipulazione di nuovi mutui agevolati). 2. L’onere di cui al comma 1 e’ determinato a partire dalla prima rata successiva a quella per cui e’ stato sospeso il versamento della quota capitale e per un numero di anni pari a quello del piano di ammortamento residuo maggiorato di uno o due anni, per effetto del prolungamento del piano a seguito della sospensione. 3. I mutuatari sono tenuti a corrispondere le quote di interessi a loro carico, calcolate sul capitale residuo dei mutui. 4. Per le imprese, le agevolazioni di cui al presente articolo, pari al costo dell’operazione sostenuto dalla Regione costituito dalla quota interessi pagata per il periodo di sospensione, sono concesse in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai mutui stipulati con banche a cio’ autorizzate ai sensi della l.r. 1/1997. 6. Qualora l’impresa interessata non possa beneficiare di agevolazioni in regime de minimis, la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del comma 1 puo’ essere egualmente disposta a condizione che l’impresa richiedente assuma a proprio carico i connessi oneri finanziari. 7. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le ulteriori modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 3

Interventi inerenti ai Consorzi Garanzia Fidi della Valle d’Aosta.
Leggi regionali 27 novembre 1990, n. 75, e 1/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 3-ter della legge regionale 27
novembre 1990, n. 75 (Adesione della Regione al Consorzio Garanzia
Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d’Aosta. Interventi
a favore dei Consorzi Garanzia Fidi), le parole: «50 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «75 per cento».
2. Al comma 2 dell’articolo 3ter della l.r. 75/1990 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) le parole: «2 per cento.» sono sostituite
dalle seguenti: «4 per cento;»;
b) dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente: «c-bis) che il
tasso dei finanziamenti a medio e lungo termine risulti inferiore di
almeno un punto percentuale rispetto a quello dei finanziamenti a
breve termine oggetto di consolidamento.».
3. Al comma 2 dell’articolo 3quater della l.r. 75/1990 le parole:
«2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
4. Alla rubrica del capo III della l.r. 75/1990 le parole «fra
gli industriali» sono soppresse.
5. L’articolo 6 della l.r. 75/1990 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Operazioni di anticipazione su cessioni di credito
commerciali) – 1. La Regione interviene finanziariamente abbattendo i
tassi di interesse praticati per operazioni di anticipazione su
cessioni di credito commerciali (factoring) effettuate dalle imprese
aderenti ai Consorzi Garanzia Fidi della Valle d’Aosta, fino ad un
massimo del 75 per cento del tasso medio annuo, ottenuto dalla media
aritmetica dei tassi mensili di riferimento per il settore
dell’industria, del commercio e assimilati, stabiliti dal Ministero
dell’economia e delle finanze, riferiti all’anno solare antecedente a
quello di concessione dell’agevolazione. L’intervento e’ effettuato
per il tramite dei Consorzi Garanzia Fidi della Valle d’Aosta.».
6. La lettera b) del comma 8 dell’articolo 2 della l.r. 1/2009 e’
sostituita dalla seguente:
«b) concessione o integrazione di garanzie fideiussorie a
favore delle piccole e medie imprese, finalizzate all’ottenimento di
nuovi finanziamenti da parte delle banche convenzionate con i
Consorzi;».
7. Le risorse, pari ad euro 4.184.944,46, gia’ erogate dalla
Regione ai Consorzi Garanzia Fidi della Valle d’Aosta e non destinate
alle imprese aderenti ai predetti Consorzi a titolo di contributo in
conto interessi, sono utilizzate per incrementare le disponibilita’
gia’ esistenti nei fondi rischi costituiti ai sensi e per le
finalita’ di cui all’articolo 2, comma 8, della l.r. 1/2009.
8. Per l’anno 2010, la Giunta regionale e’ autorizzata ad
incrementare di euro 50.000 il fondo rischi costituito ai sensi e per
le finalita’ di cui all’articolo 2, comma 8, della l.r. 1/2009 presso
il Consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori della Valle d’Aosta.
9. Per l’anno 2010, la Giunta regionale e’ autorizzata ad
incrementare di euro 1.000.000 il fondo rischi costituito ai sensi e
per le finalita’ di cui all’articolo 2, comma 8, della l.r. 1/2009
presso il Consorzio Valfidi.
10. In caso di liquidazione dei Consorzi Garanzia Fidi della
Valle d’Aosta, i fondi rischi presso di essi costituiti ai sensi e
per le finalita’ di cui all’articolo 2, comma 8, della l.r. 1/2009,
comprensivi degli interessi maturati o di qualsivoglia altra utilita’
o ricavo connessi, devono essere devoluti integralmente alla Regione.
11. Ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della l.r. 1/2009, gli
interventi a valere sui fondi rischi costituiti ai sensi e per le
finalita’ di cui all’articolo 2, comma 8, della medesima l.r. 1/2009
sono concedibili alle imprese ricadenti nell’ambito di applicazione
del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
agli aiuti d’importanza minore («de minimis») o in tutti gli altri
casi, e fino al 31 dicembre 2010, quali aiuti di importo limitato
subordinatamente all’entrata in vigore del quadro di riferimento
temporaneo statale relativo alla Comunicazione della Commissione
europea n. 2009/C 261/02 del 31 ottobre 2009 che modifica il quadro
di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di
crisi finanziaria ed economica e nel rispetto delle condizioni ivi
previste.
12. Gli interventi di cui all’articolo 6 della l.r. 75/1990, come
sostituito dal comma 5, sono concedibili, fino al 31 dicembre 2010
nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione
europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento
nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C
83/01), e del relativo quadro di riferimento statale di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009
(Modalita’ di applicazione della Comunicazione della Commissione
europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento
nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica),
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 giugno 2009, n. 131, e
autorizzato con decisione n. 2009/4277/CE della Commissione del 28
maggio 2009.
13. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le
ulteriori modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.

Art. 4 Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti 1. Per l’anno 2010, sono prorogati gli interventi di cui all’articolo 6 della l.r. 1/2009 alle condizioni ivi previste. 2. Per l’anno 2010, in deroga alle normative vigenti, i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni economiche di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r. 1/2009 possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e della tariffa per il servizio idrico integrato per un importo pari al dovuto per l’annualita’ 2009. Le ulteriori modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione da adottare di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 5

Interventi a sostegno dei tirocini formativi e di orientamento

1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini
formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano gia’
assolto l’obbligo scolastico.
2. Possono ospitare tirocinanti i datori di lavoro, gli
imprenditori e i soggetti esercenti una professione, ancorche’ senza
lavoratori alle loro dipendenze.

Art. 6

Diritto proporzionale sulle acque minerali di sorgenti.
Leggi regionali 13 marzo 2008, n. 5, e 15 aprile 2008, n. 9

1. Il termine di cui all’articolo 12 della legge regionale 15
aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e a quello
pluriennale per il triennio 2008/2010), relativo alla corresponsione
del diritto proporzionale di cui all’articolo 49, comma 1, della
legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle
miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), e’
prorogato, per le concessioni perpetue, al 31 marzo 2011 e, per le
concessioni in scadenza negli anni 2009 e 2010, di un anno a far data
dal loro rinnovo.

Art. 7

Aiuti di importo limitato per il settore della produzione primaria di
prodotti agricoli

1. Fino al 31 dicembre 2010, e’ autorizzata la concessione di
aiuti di importo limitato per il finanziamento delle iniziative di
cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in
materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti),
subordinatamente all’entrata in vigore del quadro di riferimento
temporaneo statale relativo alla Comunicazione della Commissione
europea n. 2009/C 261/02 del 31 ottobre 2009 che modifica il quadro
di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di
crisi finanziaria ed economica e nel rispetto delle condizioni ivi
previste.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della legge
regionale 4 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti di autorizzazione di
aiuti temporanei alle imprese in funzioni anti-crisi), le parole:
«svolgono esclusivamente attivita’ di trasformazione» sono sostituite
dalle seguenti: «svolgono attivita’ di trasformazione
esclusivamente».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione a far
data dall’entrata in vigore della l.r. 25/2009.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. L’onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante
dall’applicazione degli articoli 3 e 4, comma 1, e’ determinato in
euro 3.150.000 per l’anno 2010 e in annui euro 600.000 a decorrere
dal 2011.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di
previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio
2010/2012 nell’UPB 01.08.02.11 (Altri interventi di assistenza
sociale) e nell’UPB 01.11.01.20 (Interventi per favorire l’accesso al
credito).
3. Al finanziamento dell’onere di cui all’articolo 3 si provvede
mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio
nell’UPB 01.15.02.10 (Oneri connessi alle entrate) per euro 1.650.000
per l’anno 2010 e per annui euro 600.000 per gli anni 2011 e 2012.
4. Al finanziamento dell’onere di cui all’articolo 4, comma 1, si
provvede mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso
bilancio nell’UPB 01.08.01.10 (Interventi per servizi e provvidenze
socio-assistenziali) per euro 1.500.000 per l’anno 2010.
5. La minore entrata derivante dalla cancellazione del credito
iscritto al capitolo 9600 (Recupero di somme sulle erogazioni di
spese in conto capitale) della parte entrata del bilancio della
Regione per l’anno 2009, in applicazione dell’articolo 3, comma 7, e’
determinata in euro 4.184.944,46 e trova copertura in sede di
assestamento del bilancio 2010, mediante riduzione di pari importo
dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2009 applicato.
6. L’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 2, stimato
per il triennio 2010/2012 in complessivi euro 700.000, e’ finanziato
a valere sul fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. ai sensi
dell’articolo 6 della l.r. 7/2006.
7. Le minori entrate sui bilanci degli enti locali derivanti
dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2,
possono trovare compensazione in sede di assestamento del bilancio
2010 mediante le risorse finanziarie di cui alla legge regionale 20
novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza
locale).
8. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale
e’ autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell’assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze,
le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’articolo
31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed
entrera’ in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 18 gennaio 2010

ROLLANDIN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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