Cons. Stato Sez. V, Sent., 06-05-2011, n. 2724 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Raggruppamento A. Architetti Associati Srl.(capogruppo),E. Srl e in P., B. D. G. & Associati Srl,- Ing. A. R. e Ing. S. L. T. (mandanti):

– partecipava alla licitazione privata bandita dal Comune di Lecce con determinazione n. 262 del 19 maggio 2003 avente ad oggetto "l’affidamento dell’incarico per la redazione di un piano particolareggiato di massima di un intervento di riqualificazione e recupero dell’area urbana ex Cave di Marco Vito nonché della progettazione preliminare della Città della Musica, dell’area a Parcheggio per autolinee extraurbane e parcheggio di scambio e di un parco urbano";

– risultava aggiudicatario e, in data 14 ottobre 2004, stipulava il relativo contratto.

– il 1° settembre 2006 consegnava al Comune il Piano Particolareggiato.

Il Comune:

– con deliberazione consiliare n. 9 del 12 gennaio 2007 adottava, ai sensi della L.R. 56/1980, la relativa variante allo strumento urbanistico vigente.

– con nota in data 17 settembre 2007 del Coordinatore dell’Ufficio programmazione OO.PP., nel comunicare l’avvenuta adozione della variante urbanistica, invitava il raggruppamento a "voler procedere, ai sensi dell’art. 4 del Contratto, alla redazione dei progetti preliminari della Città della Musica, dell’area a Parcheggio per autolinee extraurbane e parcheggio di scambio e del parco urbano. La presente comunicazione vale ai fini della decorrenza dei termini per la consegna di cui al richiamata art. 4 del Contratto di affidamento del servizio".

2. In data 29 ottobre 2008, il raggruppamento richiedeva un incontro con l’amministrazione al fine di ottimizzare le attività di progettazione preliminare delle opere e per definire concordemente gli importi di massima degli interventi, "la loro eventuale suddivisione in stralci funzionali, la verifica dei layout funzionali in relazione all’individuazione da parte del RUP del quadro esigenziale, nonché il piano della mobilità da adottare per il settore urbano in questione".

Con determinazione del Settore LL.PP n. 332 del 26 giugno 2009 era affidata al Raggruppamento "la redazione dello Studio di fattibilità relativo a Riqualificazione paesaggistica e ambientale dell’area urbana ex Cave di Marco Vito: Nodo Intermodale per la Mobilità e la Sosta".

Con nota del 24 settembre 2009 il Dirigente del Settore LL.PP. comunicava che l’Amministrazione "ritiene prioritario dotarsi della progettazione preliminare di tutta la rete infrastrutturale, così come prevista nel Piano Particolareggiato, dell’area oggetto di riqualificazione, anziché di quella della Città dell’Arte e della Musica o del Parco Urbano, interventi, questi, che comunque non potrebbero trovare una realizzazione in completa assenza delle necessarie opere di urbanizzazione. Con la presente si invita pertanto codesto R.T.P. a produrre e lo studio di fattibilità del Nodo Intermodale per la Mobilità e la Sosta e il progetto preliminare delle suddette opere infrastrutturali, dando atto che con tali prestazioni si intende concluso il rapporto contrattuale sopra richiamato avviato nell’ambito del PRUSST".

Con deliberazione del 9 novembre 2009 la Giunta comunale approvava il bando del concorso di idee per la realizzazione del Parco delle Cave e della Città dell’Arte e della Musica.

Il bando era pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 21 dicembre 2009 e all’Albo Pretorio Comunale dal 17 dicembre 2009 al 19 febbraio 2010.

Scaduti i termini per la presentazione delle domande il 19 febbraio 2010 si era proceduto alla loro apertura e verifica preliminare il successivo 23 febbraio.Al termine della procedura risultavano vincitori della gara Architetti.A.. S. – M., L. G., Arch. C. C.,

3. Il bando era impugnato avanti al TAR Puglia dalla A. Architetti Associati Srl., capogruppo, del Rt con E. Srl., B. D. G. & Associati Srl,- Ing. A. R. e Ing. S. L. T. (mandanti), per il seguente motivo: violazione degli atti della precedente gara e del conseguente contratto del 14.10.2004. Eccesso di potere per irrazionalità, contraddittorietà, sviamento dell’interesse pubblico e violazione dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. Difetto di motivazione.

Deduceva la ricorrente che l’oggetto del bando era lo stesso di quello del contratto stipulato tra il raggruppamento e il Comune, e che quindi il bando era illegittimo, irrazionale e contraddittorio.

Il Comune si costituiva, rilevando, in via preliminare, l’inammissibilità per carenza di interesse e acquiescenza per la manifestata volontà di accettazione della risoluzione del contratto del 14 ottobre 2004, e l’inammissibilità per mancata presentazione della domanda nell’ambito della procedura indetta dal Comune. Nel merito, la difesa comunale rilevava che il Raggruppamento non aveva rispettato i termini contrattuali e che lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare di tutta la rete infrastrutturale, previsto dalla nota del 24 settembre 2009, aveva sostituito lo studio preliminare della Città dell’Arte e della Musica o del Parco Urbano. Quindi con l’affidamento della progettazione preliminare della rete infrastrutturale si era concluso il rapporto tra il ricorrente e il Comune.

Con motivi aggiunti, la ricorrente proponeva il seguente ulteriore motivo: violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli atti della precedente gara e del contratto del 14.10.2004. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà. Sviamento di potere. Il ricorrente deduceva sostanzialmente che l’impugnato concorso di idee era illegittimo, perché se fosse vero che il contratto era concluso la ricerca di idee sarebbe inutile, se così non fosse il nuovo concorso era illegittimo per la contraddizione con il già conferito incarico.

4. Con sentenza n.1045 del 2010, il TAR, disattesa l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse per acquiescenza alla risoluzione del contratto, respingeva il ricorso nel merito, compensando le spese.

5. La sentenza è stata appellata da E. Srl., B. D. G. & Associati Srl,- Ing. A. R. e Ing. S. L. T. e in P., tutti mandanti del Raggruppamento temporaneo con A. Architetti Associati Srl.(capogruppo, originaria ricorrente avanti al TAR.),.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Lecce e i controinteressati, eccependo profili di inammissibilità dell’appello e controdeducendo nel merito.

Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2010, il ricorso in appello è passato in decisione
Motivi della decisione

1. L’appello è infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, potendosi pertanto prescindere dalle eccezioni pregiudiziali circa la irritualità dell’appellosollevate dalle controparti

2. Nel merito il TAR ha rilevato che risulta incontestato in giudizio che la prestazione oggetto del contratto, non è stata adempiuta e quindi, pur rilevando che il bando ha il medesimo oggetto di quello del contratto, si deve ritenere che è nel potere dell’Amministrazione l’indizione di una gara pubblica, proprio in quanto permane in capo all’Amministrazione stessa un interesse pubblico alle prestazioni oggetto del bando.

Tanto più che il Comune, con lettera del 24 settembre 2009, ha dichiarato che "con tali prestazioni si intende concluso il rapporto contrattuale", senza che a ciò il Raggruppamento abbia opposto nulla sino al ricorso oggetto del presente giudizio.

In effetti il pregresso contratto del 14 ottobre 2004 riguardava "l’affidamento dell’incarico per la redazione di un piano particolareggiato di massima di un intervento di riqualificazione e recupero dell’area urbana ex Cave di Marco Vito nonché della progettazione preliminare della Città della Musica, dell’area a Parcheggio per autolinee extraurbane e parcheggio di scambio e di un parco urbano";

Dopo l’adempimento riguardante il piano particolareggiato, il Comune sollecitava la redazione dei progetti preliminari della Città della Musica, dell’area a Parcheggio per autolinee extraurbane e parcheggio di scambio e del parco urbano.

Tali progetti non erano presentati dal raggruppamento nei termini contrattuali. Successivamente il Comune riteneva prioritario dotarsi della progettazione preliminare di tutta la rete infrastrutturale, così come prevista nel Piano Particolareggiato, dell’area oggetto di riqualificazione, anziché di quella della Città dell’Arte e della Musica o del Parco Urbano, e invitava pertanto il raggruppamento. a produrre lo studio di fattibilità del Nodo Intermodale per la Mobilità e la Sosta e il progetto preliminare delle suddette opere infrastrutturali, dando atto che con tali prestazioni si intende concluso il rapporto contrattuale del 2004.

Tale documentazione era prodotta dal raggruppamento che nulla eccepiva in ordine alla conclusione del rapporto contrattuale

Le suddette circostanze non prospettano pertanto incidenze invalidanti, sulla successiva deliberazione del 9 novembre 2009 con la quale la Giunta comunale approvava il bando del concorso di idee per la realizzazione del Parco delle Cave e della Città dell’Arte e della Musica.

Nella permanenza dell’interesse pubblico sostanziale, non era inibito al Comune la nuova iniziativa concorsuale (concorso di idee), peraltro in parte diversa da quella originaria (progettazione preliminare mai acquisita)

Per le considerazioni che precedono, l’appello va respinto come da motivazione.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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