LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 5 Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 2-10-2010

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La presente legge e’ volta ad assicurare la tutela della
popolazione, dei lavoratori e dell’ambiente dai rischi derivanti
dalla esposizione alla radioattivita’ naturale ed alle radiazioni
ionizzanti originate da attivita’ industriali, di ricerca e
medico-sanitarie e di gestione del parco nucleare piemontese.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono attuazione
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) limitatamente agli
ambiti di competenza regionale.
3. Le disposizioni della presente legge concorrono altresi’,
limitatamente agli ambiti di competenza regionale, all’applicazione:
a) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 (Attuazione
della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti
radioattive sigillate ad alta attivita’ e delle sorgenti orfane);
b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
febbraio 2006 (Linee guida per la pianificazione di emergenza per il
trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione
dell’articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e
successive modifiche ed integrazioni);
c) del decreto legislativo 20 febbraio 2009 n. 23 (Attuazione
della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al
controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile
nucleare esaurito).

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si richiamano le definizioni di cui agli articoli 3, 4, 7, 7-bis e 27 del decreto legislativo n. 230/1995, nonche’ dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 52/2007.

Art. 3

Espressione dei pareri e delle intese di competenza regionale

1. La Regione esprime parere in merito alla richiesta di:
a) nulla osta all’impiego di sorgenti di categoria A, ai sensi
dell’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 230/1995;
b) nulla osta per le installazioni di deposito o di smaltimento
di rifiuti radioattivi, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del
decreto legislativo n. 230/1995;
c) autorizzazione all’esecuzione delle operazioni connesse alla
disattivazione di un impianto nucleare ai sensi degli articoli 55 e
56 del decreto legislativo n. 230/1995.
2. La Giunta regionale esprime i pareri di cui al comma 1 con
propria deliberazione, sulla base dell’istruttoria effettuata dalle
strutture regionali competenti relativamente agli aspetti
industriali, di ricerca e medico-sanitari.
3. Per l’istruttoria finalizzata all’espressione dei pareri di
cui al comma 1, le strutture regionali competenti si avvalgono:
a) dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
b) delle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per
territorio;
c) del tavolo tecnico nucleare di cui all’articolo 4, comma 3,
lettera b).
4. Per l’istruttoria finalizzata all’espressione dei pareri di
cui al comma 1, le strutture regionali competenti possono avvalersi
dell’organismo tecnico-consultivo di cui all’articolo 5, comma 5.
5. Per l’espressione del parere di cui al comma 1 lettera b) la
Regione si avvale altresi’ del tavolo di trasparenza e partecipazione
nucleare di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) e puo’ avvalersi
di propri esperti per la valutazione dei criteri di sicurezza e di
radioprotezione adottati per l’identificazione dell’area per i
depositi e la loro progettazione.
6. La Regione partecipa alla predisposizione ed esprime l’intesa
sui piani di emergenza per il trasporto di materie radioattive e
fissili e di combustibile irraggiato di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3
del d.p.c.m. 10 febbraio 2006, secondo modalita’ stabilite con
deliberazione della Giunta regionale.
7. La Regione partecipa ai procedimenti e alla predisposizione
dei pareri e delle intese previste all’articolo 25, comma 1 e comma 2
lettere g) ed h) della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per
lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in
materia di energia).
8. La Giunta regionale nell’ambito del procedimento unico di cui
all’articolo 25, comma 2, lettera h), della l. 99/2009 si esprime
avvalendosi anche del tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare
di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) ed acquisito il parere
della competente commissione consiliare.

Art. 4

Attivita’ di monitoraggio ed informazione

1. La Regione assicura un’attivita’ permanente di analisi,
controllo e informazione sugli esiti residuali del nucleare sul
territorio, sui trasporti nucleari e sull’impiego di sorgenti di
radiazioni ionizzanti.
2. La Regione ed i comuni interessati, senza che i cittadini ne
debbano fare richiesta, assicurano preventivamente a tutti i gruppi
di popolazione per i quali e’ stato stabilito un piano di emergenza
radiologica, l’informazione sulle misure di protezione sanitaria ad
essi applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonche’ sul
comportamento da adottare in tali occasioni.
3. Per le attivita’ di cui al comma 1 sono istituiti:
a) il tavolo di confronto e trasparenza e partecipazione sulle
attivita’ di messa in sicurezza dei materiali e dei siti nucleari,
sull’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e sul trasporto di
materie radioattive e fissili, di seguito denominato tavolo di
trasparenza e partecipazione nucleare;
b) il tavolo tecnico sulle attivita’ di controllo e
sorveglianza ambientale in materia di radiazioni ionizzanti, sulle
attivita’ di messa in sicurezza e disattivazione degli impianti del
ciclo del nucleare, sull’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti
e sul trasporto di materie radioattive e fissili, di seguito
denominato tavolo tecnico nucleare;
c) il sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti
raccordato con il sistema informativo regionale e con analoghe
strutture nazionali.
4. Il tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare opera come
sede di raccordo politico e istituzionale tra i soggetti partecipanti
e svolge le seguenti attivita’:
a) aggiornamento e comunicazione delle iniziative di competenza
e interesse locale e nazionale;
b) consultazione, intesa e assunzione di impegni;
c) valutazione e promozione di proposte di attivita’ di
monitoraggio ed analisi, ivi comprese indagini epidemiologiche e
radioecologiche.
5. La Giunta regionale con deliberazione, sentito il parere della
commissione consiliare competente, definisce le modalita’ di
svolgimento delle attivita’ e la composizione del tavolo di
trasparenza e partecipazione nucleare in modo da garantire la
partecipazione delle popolazioni anche attraverso gli organismi di
rappresentanza degli interessi diffusi.
6. Il tavolo tecnico nucleare ha le finalita’ di:
a) garantire il supporto tecnico al tavolo di trasparenza e
partecipazione nucleare;
b) acquisire a livello tecnico informazioni, pareri ed ogni
altro utile supporto all’esercizio delle competenze regionali e degli
enti locali previste dalle norme;
c) coordinare a livello tecnico le azioni preordinate al
governo ed alla risoluzione delle differenti tematiche affrontate;
d) garantire, a livello tecnico, il flusso dell’informazione e
l’attivita’ reportistica e di comunicazione sulle attivita’ di messa
in sicurezza e disattivazione degli impianti nonche’, d’intesa con
l’autorita’ nazionale di sicurezza nucleare, l’informazione
sull’aggiornamento dello stato di tali impianti.
7. La Giunta regionale con deliberazione, sentito il parere della
commissione consiliare competente, definisce le modalita’ di
svolgimento delle attivita’ e la composizione del tavolo tecnico
nucleare in modo da garantire la presenza di esperti della materia e
dei tecnici designati dagli organi tecnici e dagli enti locali
interessati. Sono invitati a partecipare ai lavori del tavolo tecnico
nucleare gli organi tecnici e le amministrazioni statali interessate.
8. Il sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti
garantisce l’informazione alla popolazione sullo stato, le attivita’
di messa in sicurezza e i processi di disattivazione degli impianti
nucleari, sull’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e sulla
radioattivita’ di origine naturale.
9. Competono altresi’ al sistema informativo regionale sulle
radiazioni ionizzanti:
a) la diffusione dei dati, delle informazioni e delle relazioni
curati e validati dal sistema agenziale per la protezione ambientale;
b) le iniziative di informazione relative ai piani di emergenza
ed agli eventi incidentali, nel rispetto della disciplina nazionale;
c) le attivita’ di informazione e divulgazione sui rischi
connessi all’esposizione al gas radon ed all’applicazione delle
misure di prevenzione.
10. L’attivita’ di informazione e’ garantita, in collaborazione
con l’autorita’ nazionale di sicurezza nucleare, gli enti locali
territoriali interessati e le amministrazioni centrali competenti,
attraverso i dati dell’archivio regionale delle sorgenti di
radiazioni ionizzanti e le informazioni reperite presso gli esercenti
nucleari e l’ARPA.
11. Gli esercenti nucleari e l’ARPA assicurano il costante flusso
di informazioni riguardo alle attivita’ di messa in sicurezza e
disattivazione degli impianti e le relative attivita’ di
monitoraggio.
12. La Regione svolge attivita’ di informazione anche attraverso
la promozione di convegni di studio e seminari con enti e
associazioni interessati.

Art. 4

Attivita’ di monitoraggio ed informazione

1. La Regione assicura un’attivita’ permanente di analisi,
controllo e informazione sugli esiti residuali del nucleare sul
territorio, sui trasporti nucleari e sull’impiego di sorgenti di
radiazioni ionizzanti.
2. La Regione ed i comuni interessati, senza che i cittadini ne
debbano fare richiesta, assicurano preventivamente a tutti i gruppi
di popolazione per i quali e’ stato stabilito un piano di emergenza
radiologica, l’informazione sulle misure di protezione sanitaria ad
essi applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonche’ sul
comportamento da adottare in tali occasioni.
3. Per le attivita’ di cui al comma 1 sono istituiti:
a) il tavolo di confronto e trasparenza e partecipazione sulle
attivita’ di messa in sicurezza dei materiali e dei siti nucleari,
sull’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e sul trasporto di
materie radioattive e fissili, di seguito denominato tavolo di
trasparenza e partecipazione nucleare;
b) il tavolo tecnico sulle attivita’ di controllo e
sorveglianza ambientale in materia di radiazioni ionizzanti, sulle
attivita’ di messa in sicurezza e disattivazione degli impianti del
ciclo del nucleare, sull’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti
e sul trasporto di materie radioattive e fissili, di seguito
denominato tavolo tecnico nucleare;
c) il sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti
raccordato con il sistema informativo regionale e con analoghe
strutture nazionali.
4. Il tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare opera come
sede di raccordo politico e istituzionale tra i soggetti partecipanti
e svolge le seguenti attivita’:
a) aggiornamento e comunicazione delle iniziative di competenza
e interesse locale e nazionale;
b) consultazione, intesa e assunzione di impegni;
c) valutazione e promozione di proposte di attivita’ di
monitoraggio ed analisi, ivi comprese indagini epidemiologiche e
radioecologiche.
5. La Giunta regionale con deliberazione, sentito il parere della
commissione consiliare competente, definisce le modalita’ di
svolgimento delle attivita’ e la composizione del tavolo di
trasparenza e partecipazione nucleare in modo da garantire la
partecipazione delle popolazioni anche attraverso gli organismi di
rappresentanza degli interessi diffusi.
6. Il tavolo tecnico nucleare ha le finalita’ di:
a) garantire il supporto tecnico al tavolo di trasparenza e
partecipazione nucleare;
b) acquisire a livello tecnico informazioni, pareri ed ogni
altro utile supporto all’esercizio delle competenze regionali e degli
enti locali previste dalle norme;
c) coordinare a livello tecnico le azioni preordinate al
governo ed alla risoluzione delle differenti tematiche affrontate;
d) garantire, a livello tecnico, il flusso dell’informazione e
l’attivita’ reportistica e di comunicazione sulle attivita’ di messa
in sicurezza e disattivazione degli impianti nonche’, d’intesa con
l’autorita’ nazionale di sicurezza nucleare, l’informazione
sull’aggiornamento dello stato di tali impianti.
7. La Giunta regionale con deliberazione, sentito il parere della
commissione consiliare competente, definisce le modalita’ di
svolgimento delle attivita’ e la composizione del tavolo tecnico
nucleare in modo da garantire la presenza di esperti della materia e
dei tecnici designati dagli organi tecnici e dagli enti locali
interessati. Sono invitati a partecipare ai lavori del tavolo tecnico
nucleare gli organi tecnici e le amministrazioni statali interessate.
8. Il sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti
garantisce l’informazione alla popolazione sullo stato, le attivita’
di messa in sicurezza e i processi di disattivazione degli impianti
nucleari, sull’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e sulla
radioattivita’ di origine naturale.
9. Competono altresi’ al sistema informativo regionale sulle
radiazioni ionizzanti:
a) la diffusione dei dati, delle informazioni e delle relazioni
curati e validati dal sistema agenziale per la protezione ambientale;
b) le iniziative di informazione relative ai piani di emergenza
ed agli eventi incidentali, nel rispetto della disciplina nazionale;
c) le attivita’ di informazione e divulgazione sui rischi
connessi all’esposizione al gas radon ed all’applicazione delle
misure di prevenzione.
10. L’attivita’ di informazione e’ garantita, in collaborazione
con l’autorita’ nazionale di sicurezza nucleare, gli enti locali
territoriali interessati e le amministrazioni centrali competenti,
attraverso i dati dell’archivio regionale delle sorgenti di
radiazioni ionizzanti e le informazioni reperite presso gli esercenti
nucleari e l’ARPA.
11. Gli esercenti nucleari e l’ARPA assicurano il costante flusso
di informazioni riguardo alle attivita’ di messa in sicurezza e
disattivazione degli impianti e le relative attivita’ di
monitoraggio.
12. La Regione svolge attivita’ di informazione anche attraverso
la promozione di convegni di studio e seminari con enti e
associazioni interessati.

Art. 5

Nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni classificate
di categoria B ed autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti

1. L’ASL competente per territorio in relazione alla localita’ di
svolgimento della pratica e’ l’autorita’ competente per il rilascio
del nulla osta all’impiego di sorgenti di categoria B di cui
all’articolo 29 del d.lgs. 230/1995 per le attivita’ comportanti
esposizione a scopo medico e per il rilascio dell’autorizzazione
all’allontanamento dei rifiuti di cui all’articolo 30 del d.lgs.
230/1995.
2. Nel caso di sorgenti mobili il nulla osta e’ rilasciato
dall’ASL nel cui territorio e’ ubicata la sede operativa del titolare
della richiesta ove sono detenute le sorgenti quando non vengono
utilizzate in campo.
3. Sono, inoltre, soggette a nulla osta le disattivazioni della
pratica e le variazioni nello svolgimento della pratica che
comportano modifiche all’oggetto del provvedimento autorizzativo ed
alle prescrizioni tecniche in esso contenute.
4. Il nulla osta comprende l’autorizzazione per l’allontanamento
dei rifiuti prodotti.
5. Ai fini dello svolgimento delle attivita’ di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 l’ASL competente si avvale del supporto di un organismo
tecnico-consultivo, ai sensi degli articoli 29, comma 2 e 30 comma 2
del d.lgs. 230/1995.
6. La prefettura competente per territorio in relazione alla
localita’ di svolgimento della pratica e’ l’autorita’ competente per
il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di tipo B di cui
all’articolo 29 del decreto legislativo n. 230/1995 nei casi di
attivita’ comportanti esposizioni diverse dagli scopi medici. Ai fini
dello svolgimento delle attivita’ di competenza, la prefettura si
puo’ avvalere dell’organismo tecnico-consultivo di cui al comma 5.
7. L’ASL e la prefettura competenti per territorio in relazione
alla localita’ di svolgimento della pratica assicurano gli
adempimenti di cui all’articolo 102, comma 2 del decreto
legislativo n. 230/1995, con riguardo alle attivita’ soggette ai
nulla osta di cui all’articolo 29 del decreto legislativo n. 230/95
ed ai provvedimenti autorizzativi di cui all’articolo 30 del decreto
legislativo n. 230/95, per gli ambiti di rispettiva competenza.
8. La Giunta regionale individua, con proprio regolamento,
informata la commissione consiliare competente:
a) il contenuto della domanda di nulla osta e la relativa
documentazione tecnica, il procedimento per il rilascio del nulla
osta, il contenuto del provvedimento conclusivo;
b) il contenuto della domanda di autorizzazione
all’allontanamento dei rifiuti e la relativa documentazione tecnica,
il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione, il contenuto del
provvedimento conclusivo;
c) la procedura per la disattivazione della pratica e la
procedura in caso di variazioni nello svolgimento della pratica che
comportano modifiche all’oggetto del provvedimento autorizzativo ed
alle prescrizioni tecniche in esso contenute;
d) la composizione e l’organizzazione dell’organismo
tecnico-consultivo di cui al comma 5, in modo da garantire le
competenze tecniche in materia sanitaria ed ambientale e le
competenze del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Art. 6

Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi

1. La prefettura e l’ASL competenti per territorio in relazione
alla localita’ di svolgimento della pratica assicurano gli
adempimenti di cui all’articolo 32, commi 1, 2 lettera a) e 3 del
decreto legislativo n. 230/1995, con riguardo alle attivita’ soggette
ai provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 29 e 30 del
decreto legislativo n. 230/95, per gli ambiti di rispettiva
competenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, la prefettura e l’ASL si possono
avvalere dell’organismo tecnico-consultivo di cui all’articolo 5,
comma 5.
3. La Regione assicura gli adempimenti di cui all’articolo 32,
comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 230/1995.

Art. 6

Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi

1. La prefettura e l’ASL competenti per territorio in relazione
alla localita’ di svolgimento della pratica assicurano gli
adempimenti di cui all’articolo 32, commi 1, 2 lettera a) e 3 del
decreto legislativo n. 230/1995, con riguardo alle attivita’ soggette
ai provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 29 e 30 del
decreto legislativo n. 230/95, per gli ambiti di rispettiva
competenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, la prefettura e l’ASL si possono
avvalere dell’organismo tecnico-consultivo di cui all’articolo 5,
comma 5.
3. La Regione assicura gli adempimenti di cui all’articolo 32,
comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 230/1995.

Art. 8

Attivita’ di controllo e vigilanza

1. Competono agli organismi di cui all’articolo 59, comma 2, del
decreto legislativo n. 230/1995 le attivita’ di vigilanza sul
possesso dei nulla osta e delle autorizzazioni e sul rispetto delle
prescrizioni in essi contenute.
2. Competono all’ARPA le attivita’ di controllo ambientale della
radioattivita’ di origine naturale ed artificiale sulla base delle
direttive impartite ai sensi all’articolo 12, comma 2 e la gestione
della rete regionale di sorveglianza della radioattivita’ ambientale,
come previsto all’articolo 104 del decreto legislativo n. 230/1995.
3. L’ARPA informa la Regione della comunicazione ricevuta
dall’esercente ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo n.
230/1995.
4. La Regione definisce, con il supporto dell’ARPA e sentita, ove
necessario, l’autorita’ nazionale di sicurezza nucleare, le attivita’
di controllo ambientale e di monitoraggio poste a carico degli
esercenti e dei proprietari di depositi e impianti del ciclo
nucleare, fino al completamento dei programmi nazionali di messa in
sicurezza dei materiali e dei siti nucleari.

Art. 9 Archivio delle sorgenti di radiazioni ionizzanti 1. E’ istituito l’archivio regionale delle sorgenti di radiazioni ionizzanti gestito e aggiornato a cura dell’ARPA. 2. Per l’istituzione dell’archivio le autorita’ competenti a rilasciare i nulla osta di cui all’articolo 5 trasmettono copia dei provvedimenti all’ARPA. Coloro che detengono sostanze radioattive e sorgenti radiogene comunicano annualmente all’ARPA i dati relativi a tali sostanze e sorgenti; i detentori comunicano all’ARPA le informazioni di cui all’articolo 8, comma 6 del decreto legislativo n. 52/2007. 3. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, su proposta dell’ARPA, il contenuto delle informazioni da inserire nell’archivio, le modalita’ di reperimento e di diffusione dei dati e di aggiornamento dello stesso, conformemente al sistema informativo regionale ambientale e tenendo conto della normativa e delle specifiche tecniche emanate a livello nazionale e comunitario. 4. La Giunta regionale individua altresi’ le modalita’ di formazione, trattamento, aggiornamento e accesso ai dati ricevuti dai detentori di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 52/2007.

Art. 10 Partecipazione della Regione agli organi tecnici 1. La Regione partecipa, con propri rappresentanti, alle attivita’: a) della Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 230/1995; b) del Comitato per la predisposizione del piano di emergenza esterno di cui all’articolo 118 del decreto legislativo n. 230/1995; c) di ogni altro organo tecnico centrale che assume determinazioni concernenti attivita’ riguardanti le installazioni e gli impianti di cui ai capi VI e VII del decreto legislativo n. 230/1995. 2. La Regione puo’ altresi’ partecipare, con propri rappresentanti, alle attivita’ del Collegio dei delegati alla sicurezza dell’impianto di cui all’articolo 49 del decreto legislativo n. 230/1995, unitamente agli enti locali interessati.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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