REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 6 Norme per la detenzione, l’allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 2-10-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Principi e finalita’

1. La Regione Piemonte tutela il benessere degli animali esotici
presenti a vario titolo sul territorio regionale garantisce loro le
migliori condizioni di vita possibile compatibilmente con il loro
stato di cattivita’, ne regolamenta la detenzione, l’allevamento ed
il commercio e informa la popolazione sulle caratteristiche, le
necessita’ e lo stato di conservazione delle varie specie.

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intendono per animali esotici le specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta’ sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica.

Art. 3 Riconoscimento delle specie esotiche 1. Per le esigenze di identificazione degli animali di cui all’articolo 1, la Commissione regionale di cui all’articolo 14, nel rispetto delle norme statali e comunitarie vigenti in materia, stabilisce modalita’ per il riconoscimento delle specie esotiche.

Art. 4

Autorizzazione alla detenzione

1. I possessori di animali esotici di cui all’articolo 1 sono
tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al
sindaco del comune in cui intendono detenerli, per il tramite del
Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio.
2. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni di
identificazione e di legittima provenienza che ne consentano
l’identificazione anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874
(Ratifica della Convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3
marzo 1973) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L’autorizzazione alla detenzione e’ nominale ed e’ rilasciata
esclusivamente al legittimo possessore dell’animale.
4. L’idoneita’ alla detenzione, viene valutata dal medico
veterinario dell’ASL competente per territorio all’atto del
sopralluogo ispettivo finalizzato al rilascio del parere. Il
veterinario verifica le condizioni di detenzione, nonche’ che il
proprietario sia in possesso di adeguate conoscenze etologiche e di
pratiche di allevamento necessarie ad una corretta detenzione delle
diverse specie animali.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al comma
1, e’ presentata dall’avente titolo entro otto giorni dal momento in
cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell’animale in
stato di cattivita’.

Art. 5

Disciplina della detenzione

1. I detentori degli animali esotici di cui all’articolo 1, sono
tenuti a garantire loro condizioni in grado di rispettare le loro
esigenze etologiche e fisiologiche.
2. Agli animali devono comunque essere sempre garantite le
seguenti condizioni:
a) possibilita’ di movimento anche con l’arricchimento
ambientale delle strutture di detenzione al fine di evitare
comportamenti stereotipati;
b) confortevole area di riposo;
c) isolamento da rumori troppo forti o tali da essere lesivi
dell’apparato uditivo;
d) non vicinanza con animali competitori;
e) assenza di qualsiasi forma di costrizione se non per brevi
periodi e per la tutela della salute dell’animale;
f) alimentazione idonea alla specie, alla salute ed eta’ degli
animali.
3. In caso di alienazione, per qualsiasi causa, degli animali
detenuti, i detentori sono tenuti a darne comunicazione, entro otto
giorni, al Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio.
4. I detentori sono altresi’ tenuti a denunciare al Servizio
veterinario dell’ASL competente per territorio la morte per qualsiasi
causa degli animali detenuti.
5. La soppressione di animali esotici deve essere attuata
esclusivamente da un medico veterinario in modo eutanasico.
6. I Servizi veterinari delle ASL effettuano ispezioni di
vigilanza la cui frequenza va calibrata annualmente in rapporto ad
un’analisi dei fattori di rischio e dei risultati dei precedenti
controlli.

Art. 6

Autorizzazione all’allevamento e al commercio

1. Ai fini della presente legge per allevamento s’intende il
possesso o la detenzione anche di una sola coppia riproduttrice per
la procreazione di prole mantenuta, in condizioni stabili e
continuative nel tempo, in apposite strutture aventi i requisiti di
cui all’articolo 7.
2. L’allevamento ai fini del commercio di animali di cui
all’articolo 1, e’ subordinato al rilascio di autorizzazione da parte
del sindaco del comune in cui l’attivita’ si svolge, inoltrata
tramite il Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio.
L’autorizzazione viene concessa a seguito del conseguimento di
attestato di idoneita’ di cui all’articolo 7, comma 3.
3. L’allevamento non a fini commerciali e’ subordinato al
rilascio di autorizzazione, da parte del sindaco del comune sede di
allevamento, inoltrata tramite il Servizio veterinario dell’ASL
competente per territorio.
4. L’autorizzazione e’ valida esclusivamente per l’allevamento od
il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
5. Nella domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e’
necessario indicare, per i casi di cessazione dell’attivita’, i
centri o gli allevamenti convenzionati per l’acquisizione degli
animali presenti al momento della cessazione nel rispetto delle
esigenze di benessere delle specie interessate.
6. Il rilascio dell’autorizzazione di cui ai commi 1 e 2, e’
subordinato al parere favorevole rilasciato dalla Commissione
regionale di cui all’articolo 14, previa verifica delle condizioni di
allevamento di cui all’articolo 7.
7. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di commercio internazionale di specie animali
in via di estinzione.

Art. 7 Condizioni per l’allevamento e il commercio 1. Gli allevatori devono essere in possesso di adeguate conoscenze biologiche, fisiologiche ed etologichecomportamentali degli animali per i quali viene richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 6. 2. L’attivita’ di commercio di animali esotici deve svolgersi in modo tale da ridurre al minimo possibili stati di malessere degli animali stessi. A tal fine sono da evitare i casi di sovraffollamento delle voliere, dei terrari e delle altre strutture di detenzione, nonche’ la permanenza degli animali stessi per periodi prolungati. 3. Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione di cui all’articolo 6, gli allevatori ed i commercianti sono tenuti ad acquisire apposito attestato di idoneita’, conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all’articolo 9. 4. Considerate le estreme diversita’ nelle esigenze di benessere, la Commissione regionale di cui all’articolo 14, fornisce ai Servizi veterinari delle ASL le necessarie linee guida per la corretta valutazione delle condizioni di mantenimento indicate al comma 2. 5. I Servizi veterinari delle ASL competenti effettuano attivita’ di vigilanza la cui frequenza va calibrata annualmente in rapporto ad un’analisi dei fattori di rischio e dei risultati dei precedenti controlli.

Art. 8 Obbligo di registrazione per commercianti e allevatori 1. Gli allevamenti e gli esercizi commerciali sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio veterinario delle ASL competenti, per annotare, entro ventiquattro ore, le transazioni commerciali e le variazioni numeriche. 2. La corretta tenuta del registro di cui al comma 1, viene verificata dal Servizi veterinari competenti con cadenza almeno trimestrale. 3. Il registro e’ composto da fogli o pagine progressivamente numerate. 4. Le registrazioni possono effettuarsi anche con sistemi informatici a condizione che vengano utilizzati sistemi di registrazione a modulo continuo vidimati dal competente Servizio veterinario. Resta fermo l’obbligo di stampa e aggiornamento entro le ventiquattro ore.

Art. 9 Corsi di formazione 1. I commercianti e gli allevatori, ai fini del conseguimento dell’autorizzazione regionale di cui all’articolo 6, hanno l’obbligo di frequentare i corsi di formazione promossi dalla regione. 2. I corsi sono principalmente indirizzati a fornire conoscenze inerenti a: a) principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabile per il corretto governo degli animali; b) norme e disposizioni che regolano il benessere degli animali. 3. Le modalita’ di organizzazione e attuazione dei corsi sono stabilite con il Regolamento di cui all’articolo 22.

Art. 10

Parchi faunistici

1. I gestori di parchi faunistici, giardini zoologici e
zoo-safari, fatti salvi gli adempimenti previsti da norme comunitarie
e nazionali vigenti inerenti le specie selvatiche, sono tenuti a far
pervenire entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, alla
Commissione regionale di cui all’articolo 14, una relazione annuale
contente:
a) il numero e le specie degli animali ospitati;
b) gli acquisti e le cessioni specificandone la provenienze e
la destinazione;
c) le nascite e le morti;
d) gli standard di spazi adibiti alla detenzione degli animali;
e) le modalita’ di assolvimento degli interventi sanitari
specialistici in materia veterinaria.
2. Per quanto attiene alle nascite e alle morti, i titolari delle
strutture sono tenuti a darne comunicazione, entro otto giorni, al
Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio.
3. Al fine di garantire il benessere animale e le condizioni
etologico-comportamentali, la Commissione regionale di cui
all’articolo 14 interviene, in caso di animali classificati
pericolosi ai sensi della normativa vigente, imponendo, ai titolari
delle strutture, piani di gestione per il contenimento del numero
delle nascite in cattivita’.

Art. 11

Circhi, mostre, spettacoli viaggianti

1. I comuni, nell’ambito dei procedimenti amministrativi per il
rilascio della concessione del plateatico ai titolari di circhi
mostre e spettacoli viaggianti, sono tenuti ad acquisire il
preventivo nulla osta del servizio veterinario dell’ASL competente
per territorio per gli opportuni adempimenti igienico sanitari.
2. I titolari di circhi, mostre e spettacoli viaggianti, ai fini
del rilascio della concessione di cui al comma 1, sono tenuti a far
pervenire ai comuni, almeno quindici giorni prima, preventiva
comunicazione del numero e della specie degli animali al seguito,
degli spazi a disposizione degli stessi ed il calendario degli
spostamenti sul territorio regionale.
3. Al fine di evitare l’insorgere di situazioni di pericolo e
proteggere la pubblica incolumita’, nonche’ tutelare il benessere
animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie,
il comune dovra’ specificare all’atto del rilascio della concessione
del plateatico il divieto o l’autorizzazione ad effettuare attivita’
di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli
spettacoli, sia in altri orari.
4. Le condizioni ed i requisiti per il rilascio delle concessioni
di cui al comma 1, sono stabilite nel regolamento di cui all’articolo
22.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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