Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-03-2011) 05-05-2011, n. 17438 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il 22 settembre 2010 il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., rigettava l’istanza proposta da F.M. avverso l’ordinanza con la quale la Corte di Appello di Cagliari, il 5.8.2010, aveva applicato nei confronti del predetto la misura coercitiva personale dell’obbligo di dimora, con l’obbligo di non allontanarsi dal comune di residenza e di non allontanarsi dall’abitazione nelle ore notturne. A sostegno della decisione impugnata il giudice territoriale richiamava, in primo luogo, la condanna del F. a sette anni e mesi sei di reclusione perchè giudicato colpevole di una serie nutrita di reati, uniti a mente dell’art. 81 c.p., riferiti alle ipotesi delittuose della detenzione e del porto illegale di esplosivi, armi da guerra e comuni da sparo, danneggiamento seguito da incendio ed altro, pena soltanto in parte espiata e condonata e confermava poi la rilevanza, ai fini della decisione, dei colloqui intercettati tra il F., tale C.M. ed il fratello ed un cittadino nigeriano (sottoposto a processo penale per narcotraffico) dai quali emergeva la volontà del ricorrente di riparare in Portogallo per sottrarsi alla pena da espiare, anche in previsione di una possibile conferma di una seconda condanna alla pena di anni 2, mesi 4 e giorni 5 di reclusione inflitta dalla Corte cagliaritana con sentenza n. 859/09, intento ulteriormente confermato da contatti comprovati, promossi dal ricorrente presso una agenzia per un viaggio in Portogallo.

2. Ricorre per l’annullamento dell’impugnata ordinanza il F., personalmente lamentandone l’illegittimità giacchè assunta travisando le prove di causa, omettendo di motivare in ordine alle memorie difensive prodotte e violando l’art. 283 c.p.p., comma 5.

Deduce, in particolare, il ricorrente, quanto al travisamento della prova, che:

– è falso che nelle conversazioni col fratello egli abbia espresso intenzioni di espatriare;

– il viaggio in Portogallo era solo un progetto, peraltro abbandonato per mancanza di risorse economiche;

– è falso che egli abbia cercato documenti falsi come si assume provato con le conversazioni intervenute col cittadino nigeriano, assolto dalle accuse di narcotraffico evocate dalla Tribunale;

le conversazioni richiamate dal Tribunale risultano citate per – spezzoni, ed assemblate a piacere ed al di fuori dei contesti in cui avvenivano.

Quanto, invece, al difetto di motivazione ed alla violazione di legge, deduce il ricorrente che l’ordinanza non tiene conto dell’attività lavorativa svolta dall’istante, il quale, come addetto al recupero crediti per conto della Sas Geos, ha necessità di recarsi fuori dalla città di Cagliari.

3 Il ricorso è manifestamente infondato.

Giova qui ribadire, preliminarmente, che la funzione dell’indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l’intrinseca attendibilità dei risultati dell’interpretazione delle prove e di attingere il merito dell’analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici.

Secondo costante insegnamento di questa Corte, ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un’altra, ancorchè altrettanto logica (Cass. 5.12.02 Schiavone; Cass. 6.05.03 Curcillo).

Nel caso in esame il tribunale ha diffusamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, rammentando il grave quadro accusatorio a carico del ricorrente, accertato con sentenza di secondo grado, la rilevante pendenza penale anch’essa pervenuta al giudizio di secondo grado, dati probatori certi come i colloqui intercettati con tre diverse persone, circa il proposito del F. di sottrarsi alla pena fuggendo all’estero, circostanza questa altresì confermata dai contatti con una agenzia per un viaggio in Portogallo.

A ciò contrappone il ricorrente la denuncia di travisamento probatorio con riferimento ai colloqui intercettati, censura peraltro articolata in violazione del principio di autosufficienza del ricorso di legittimità.

E’ noto infatti che deve essere recepito ed applicato anche in sede penale tale principio, costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, dalla giurisprudenza civile, con la conseguenza che, quando si lamenti la omessa o travisata valutazione di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Cass Sez. 1, 18/03/2008, n. 16706; Cass., Sez. 1, 22/01/2009, n. 6112-Cass., Sez. 1, 29/11/2007, n. 47499; Cass., Sez. feriale, Sent 13/09/2007, n. 37368; Cass., Sez. 1 (Ord.), 18/05/2006, n. 20344). Neppure fondato è l’ulteriore l’argomento difensivo che non si sarebbe tenuto conto delle esigenze lavorative dell’interessato, le quali, nel caso di specie, non possono non soccombere rispetto a quelle processuali.

4. Alla stregua delle esposte argomentazioni il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 c.p.p. e di una somma in favore della Cassa per le ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa per le ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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