REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 7 Interventi a sostegno del Museo storico del Mutuo Soccorso di Pinerolo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 2-10-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione Piemonte, in attuazione dell’art. 7 dello Statuto,
valorizza e sostiene le proprie radici storiche e culturali,
difendendo le realta’ museali esistenti sul proprio territorio.
2. Per il perseguimento delle finalita’ indicate al comma 1, la
presente legge prevede interventi a sostegno del Museo storico del
Mutuo Soccorso di Pinerolo, di seguito denominato «Museo», quale
esempio culturale di memoria e diffusione dei valori sociali e
umanitari del mutuo soccorso.

Art. 2 Interventi 1. Gli interventi di cui all’art. 1, comma 2, attraverso cui la Regione Piemonte assicura il proprio sostegno al Museo, consistono nella erogazione di contributi per la realizzazione delle seguenti attivita’ ed iniziative: a) manutenzione ordinaria e straordinaria del Museo; b) interventi di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio storico e documentario di proprieta’ del Museo ed acquisibile; c) campagne di comunicazione volte a favorire ed incrementare la conoscenza e la fruizione del Museo; d) organizzazione di convegni e percorsi educativi e didattici per la divulgazione dei valori socio-umanitari del mutuo soccorso. 2. La giunta regionale definisce con proprio provvedimento i criteri e le modalita’ di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 3 Norma finanziaria 1. Per l’attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo pari a 50.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell’unita’ previsionale di base (UPB) DB18031 e allo stanziamento annuo pari a 50.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell’UPB DB18032 nel bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalita’ previste dall’art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003). La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi’ 18 febbraio 2010 BRESSO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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