REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 9 Iniziative per il recupero e la valorizzazione delle strade militari dismesse.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 2-10-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione Piemonte riconosce il ruolo delle strade militari
dismesse, quali percorsi storico-culturali e turistico-sportivi e ne
prevede, attraverso specifici interventi ed iniziative, il recupero e
la valorizzazione, nonche’ l’inserimento nei circuiti
escursionistici.

Art. 2

Iniziative per il recupero e la valorizzazione delle strade militari
dismesse

1. La Regione promuove:
a) interventi per il recupero delle strade militari dismesse,
con particolare attenzione alla regolarizzazione del sedime stradale,
alla regolamentazione delle acque, al rifacimento delle cunette e a
tutte le opere accessorie necessarie per contenerne il degrado;
b) progetti che individuano le strade militari dismesse da
collocare nella rete dei percorsi escursionistici, quale
completamento e valore aggiunto per gli ambienti in cui si trovano;
c) iniziative di divulgazione del valore storico delle strade
militari dismesse e delle annesse fortificazioni, quali la
realizzazione di filmati concernenti eventi storici svoltisi nei
territori ad esse pertinenti, l’allestimento di musei storici ed
etnografici, l’organizzazione di rievocazioni di eventi e battaglie
che hanno interessato il territorio;
d) censimento e creazione di un catasto delle strade militari
dismesse dell’arco alpino occidentale, con il coinvolgimento delle
province, delle comunita’ montane, dei comuni e delle competenti
sezioni del Club alpino italiano.

Art. 3 Programma annuale 1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, sentita la commissione consiliare competente, approva un programma annuale delle iniziative per il recupero e la valorizzazione delle strade militari dismesse e determina i criteri per la concessione dei contributi alle province e alle comunita’ montane.

Art. 4 Fruibilita’ delle strade militari dismesse 1. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la fruibilita’ delle strade militari dismesse, con particolare riferimento: a) alle modalita’ per la realizzazione e il coordinamento degli interventi e delle azioni di recupero e valorizzazione previsti dall’articolo 2; b) alle attivita’ necessarie per la manutenzione e la messa in sicurezza della viabilita’ e dei manufatti; c) alle caratteristiche tecniche occorrenti per le diverse modalita’ di fruizione della viabilita’; d) alla definizione di una segnaletica omogenea rispetto a quella adottata per la rete dei percorsi escursionistici. 2. Sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale a norma del comma 1, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le province adottano un proprio regolamento, individuando i soggetti tenuti alle attivita’ di cui al comma 1, lettera b).

Art. 5

Relazione al Consiglio

1. Trascorsi due anni dall’entrata in vigore della legge e con
successiva periodicita’ biennale, la Giunta regionale presenta alla
commissione consiliare competente una relazione che illustra:
a) quali e quanti interventi sono stati finanziati;
b) i benefici ottenuti nel recupero delle strade militari
dismesse;
c) eventuali difficolta’ verificatesi in sede di applicazione
della legge.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Per l’attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011
agli oneri annui pari a 1.200.000,00 euro, in termini di competenza,
iscritti nell’ambito dell’unita’ previsionale di base (UPB) DB14192 e
pari a 800.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti nell’UPB
DB 14161, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo
le modalita’ previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile
2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e
dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge
finanziaria per l’anno 2003).
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino, 18 febbraio 2010

BRESSO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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