Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-03-2011) 05-05-2011, n. 17369 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.G., quale amministratore della Arx Financial Securities s.r.l., tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento, in data 3.3.2010, con cui il GIP presso il Tribunale di Taranto rigettava l’opposizione avverso il decreto del P.M. 8.10.2009,di dissequestro della somma di Euro 36.933,59 sul c/c n. (OMISSIS), acceso presso la Banca Popolare (OMISSIS) ed intestato a detta società.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato deducendo: violazione dell’art. 263 c.p.p., commi 2 e 3;

il GIP aveva respinto l’opposizione, rilevando che la doglianza del V., circa il mancato avviso del provvedimento di sequestro, non ne comportava la nullità, "atteso che il diritto di difesa viene garantito dalla facoltà dell’interessato di proporre istanza di riesame; rilevava, inoltre, il GIP che l’opponente aveva richiesto la prosecuzione delle indagini, al fine di accertare l’effettiva paternità delle somme dissequestrate in favore della parte offesa, senza indicare gli ulteriori elementi da accertare "mentre, al contrario, dall’esame degli atti emergeva con evidenza che dette somme costituiscono il residuo del versamento effettuato dalla parte offesa in favore della Arx Financial Securities"; tale motivazione, secondo il ricorrente, non aveva tenuto conto dello scopo effettivo dell’opposizione, diretto ad evitare che con la restituzione del denaro alla parte offesa (la denunciante D.P.) lo stesso fosse sottratto al legittimo titolare, ancor prima che l’A.G. avesse svolto le indagini necessarie ed in violazione del rito camerale previsto dall’art. 263 c.p.p. che imponeva di sentire il V., quale rappresentante legale della società suddetta, avente la qualifica di "terzo interessato", legittimato ad impugnare il provvedimento per ottenere la fissazione della camera di consiglio innanzi al P.M. Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 127 c.p.p., richiamato dall’art. 263 c.p.p., comma 5, la qualità di " interessato" va riconosciuta non solo a colui che ha proposto l’istanza di restituzione delle cose sequestrate, ma anche a chi dal provvedimento può subire conseguenze dirette nella propria sfera giuridica . Nella specie poichè la somma sequestrata era accreditata su un conto corrente bancario intestato alla Società attuale ricorrente, rappresentata dal V. quale legale rappresentante, non vi è dubbio che la società stessa fosse legittimata a proporre opposizione avverso il decreto di restituzione della somma in favore della persona offesa dal reato.

Al riguardo le S.U. della S.C., chiamate a risolvere la questione se l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari sull’opposizione proposta contro il decreto, con il quale il P.M. si è pronunciato sull’istanza di dissequestro, sia ricorribile per violazione del contraddittorio nonchè per tutti i motivi deducibili in sede di legittimità hanno ribadito che il provvedimento del GIP che rigetta l’opposizione avverso il decreto di dissequestro, emesso dal P.M. a norma dell’art. 263 c.p.p. è ricorribile in cassazione non solo per la violazione delle forme di cui all’art. 127 c.p.p.; ma per tutti i motivi deducibili in sede di legittimità in quanto il rinvio all’art. 127 contenuto nell’art. 263 c.p.p. non è limitato al rispetto delle forme, ma è generalizzato all’intera norma contenuta nell’art. 127 c.p.p. (S.U. n. 9857/2008; n. 32276/2007; n. 34626/2005).

Deve quindi, ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato in quanto adottato in assenza del contraddittorio con la società opponente, in violazione dell’art. 263 c.p.p., comma 5, laddove testualmente dispone che sull’opposizione " il giudice provvede a norma dell’art. 127 c.p.p.".

Consegue l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al GIP del Tribunale di Taranto.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al GIP del Tribunale di Taranto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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