T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 06-05-2011, n. 399 Comune

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 La ricorrente, con atto notificato il 10 ottobre 2002 – depositato il successivo 14 – espone: (a) di aver stipulato in data 30 dicembre 1992 con il comune di Formia una convenzione per l’edificazione, in conformità al piano di zona, di n. 26 alloggi in località Acqualonga, convenzione nella quale erano quantificati gli oneri di urbanizzazione, primaria e secondaria; (b) di aver conseguito alcune concessioni edilizie in variante e di aver adempiuto all’ulteriore richiesta pari a circa 64 milioni di lire a titolo di conguaglio degli oneri già versati. Ciò premesso contesta la legittimità della nota prot. n. 24488 in data 6 agosto 2002 con la quale il comune ha chiesto il versamento di una somma pari ad Euro 116.543,75 a titolo di conguaglio per opere di urbanizzazione primaria. La domanda è stata affidata ai seguenti motivi di diritto: violazione art. 7 legge 241/90 – incompetenza – difetto di motivazione – eccesso di potere per contrarietà con precedenti determinazioni dell’ente comunale e per illogicità – violazione legge 856/71, legge 10/77 e legge regionale 35/77.

2 Con atto depositato in data 25 ottobre 2002 si è costituito il comune di Formia che ha argomentato l’infondatezza della domanda.

3 Con ordinanza 845/2002 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

4 Alla pubblica udienza del 10 marzo 2011 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.
Motivi della decisione

1 La presente controversia verte sulla nota prot. n. 24488 in data 6 agosto 2002 con la quale il comune di Formia ha chiesto il versamento di una somma pari ad Euro 116.543,75 quale conguaglio per opere di urbanizzazione primaria relative ad intervento di edilizia residenziale pubblica.

2 Il contributo per oneri di urbanizzazione, è un corrispettivo di diritto pubblico connesso al rilascio del permesso a costruire, a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae. Ciò premesso va richiamato il principio per il quale in materia di oneri di urbanizzazione, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la pretesa del privato correlata alla determinazione del contributo dovuto, si atteggia in termini diritto soggettivo, la cui azionabilità, in sede giurisdizionale, non è subordinata né all’impugnativa di un atto amministrativo, né all’osservanza del termine perentorio di decadenza, ma a quello di prescrizione.

3 La ricorrente esclude, principalmente, che possa esser dedotto a suo carico ogni obbligo di corresponsione del conguaglio; in via subordinata, argomenta l’applicazione di diversi parametri e/o elementi rilevanti comunque in termini di liquidazione.

4 Le prime due censure, vanno disattese. Ed, infatti, dalla connotazione della posizione giuridica soggettiva implicata e dalla collocazione della controversia nella giurisdizione esclusiva, deriva che la questione che occorre risolvere è, se la pretesa a conguaglio sia fondata alla luce della normativa – legislativa, regolamentare e convenzionale – che disciplina il rapporto, presupposto quale fonte della relativa richiesta comunale. Dal che l’inesistenza di un interesse allo scrutinio delle prime due censure: (a) quanto alla dedotta incompetenza perché, in disparte la rilevanza della produzione del resistente, nel caso non interessa tanto verificare la titolarità dell’ufficio quindi delle attribuzioni pubblicisticamente connotate del funzionario ad esso preposto, bensì se la richiesta di conguaglio sia titolata, quindi debba esser adempiuta dalla ricorrente; (b) quanto alla seconda, perché nelle vicende "… in cui le posizioni possedute ed azionate hanno consistenza di diritto soggettivo, non sono deducibili le violazioni di carattere formale – procedimentale, atteso che le norme sulla partecipazione hanno ragione di essere applicate in quanto l’amministrazione agisca nell’esercizio di una potestà pubblicistica regolata da norme di azione, non importa se in ambito di attività vincolata o discrezionale, a fronte delle quali la posizione del privato assume consistenza di interesse legittimo." (T.a.r. Lazio Latina, sez. I, 04 luglio 2007, n. 477).

5 Devono quindi esser ora esaminati gli altri motivi con i quali la ricorrente deduce che la richiesta di conguaglio non sarebbe giustificata perché: – gli oneri erano già stati liquidati e corrisposti per importi fissati con la convenzione e con riferimento a parametri distinti da quelli ora applicati; – altro conguaglio era stato già richiesto nell’anno 2000; – se un conguaglio andava corrisposto, questo doveva esser computato secondo l’importo in convenzione e con l’applicazione delle norme (leggi 10/1977 e 35/1977, articolo 21 L. regione Lazio) per le quali, solo il 60 % sarebbe a carico dei concessionari, con imputazione del restante al comune.

6 In esito allo scrutinio delle riprodotte censure, occorre rilevare che:

(a) l’articolo 3 della convenzione, nel definire il corrispettivo della concessione, comprensivo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, richiama, per ben due volte, la possibilità di un conguaglio ("il tutto "salvo conguaglio""; "salvo conguaglio nell’ipotesi di maggiori costi di urbanizzazione");

(b) l’articolo 8 prevede poi che: "Si dà atto che il corrispettivo della concessione è comprensivo degli oneri per urbanizzazioni primarie e secondarie, le cui opere verranno eseguite direttamente dal Comune di Formia in base ai tempi di attuazione del piano, su progetti esecutivi debitamente approvati e nei limiti dell’effettiva disponibilità finanziaria e delle reali esigenze degli insediamenti abitativi.";

(c) il comune ha quindi approvato il progetto esecutivo di urbanizzazione primaria – piano di zona Acqualonga – (delibera di G.M. 300/2000) e quello di completamento delle stesse (delibera di G.M. 340/2001).

7 Tutto ciò premesso la domanda con la quale, nel richiamare "il principio della intangibilità degli oneri di urbanizzazione", la ricorrente argomenta la tesi della non deducibilità a proprio carico del conguaglio va respinta. Ed, infatti, dalla richiamata disciplina convenzionale si desume il rapporto tra causa della richiesta e fatto dal quale origina l’obbligazione; la prima va ricondotta all’intervento edilizio assentito, il secondo, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, da parte del comune. Una tale vicenda poi esclude che possa esser condivisa la prospettata "definitività" della liquidazione, in parte qua, del corrispettivo della concessione perché, proprio la duplice, espressa previsione di un possibile conguaglio, contraddice la stabile definizione convenzionale del rapporto, per la posta in questione. In argomento infine, non rilevano le indicazioni desumibili dai titoli edilizi prodotti ed attestanti il versamento delle relative somme e ciò perché, dette attestazioni certificano la corresponsione di quanto al momento dovuto, ma non incidono sul diritto a conguaglio convenzionalmente stabilito e causalmente originato dall’esecuzione delle opere di urbanizzazione. Esito parimenti sfavorevole va poi rassegnato anche quanto al terzo motivo con il quale la ricorrente deduce, sostanzialmente, la mancata indicazione dei criteri adottati per determinare l’importo "di tale cospicuo esborso in aggiunta di quello fissato dalla convenzione e recepito dalla concessione del "94.". Sul punto, infatti, richiamato quanto detto in esito al titolo dal quale origina la richiesta, correttamente ha rilevato il resistente, in sede di memoria di costituzione, che dalla nota impugnata emerge come l’ammontare del conguaglio sia "rapportato alla volumetria da realizzare per l’intero Piano" quindi, "… al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile" (articolo 35 legge 865/1971). Tali indicazioni contraddicono l’assunto della ricorrente che va pertanto disatteso perché il criterio è stato esplicitato e perché, anche in ipotesi di azioni a tutela di una posizione di diritto, le ragioni sostanzianti la pretesa di una delle parti in conflitto, vanno contrastate onde rappresentarne l’inidoneità.

8 Deve esser invece accolto il profilo con il quale la ricorrente deduce che, se un conguaglio doveva esser corrisposto, quello richiesto violerebbe le norme (10/1977 e 35/1977, articolo 21 L. regione Lazio) per le quali solo il 60 % sarebbe a carico dei concessionari con imputazione del restante al comune. Ed, infatti, in argomento, pur potendosi convenire con l’indicazione circa l’effettivo ammontare della misura percentuale (85 %, anziché 60 %), la tesi opposta dal comune non può esser seguita ove si consideri che, la ricorrente ha versato copia della delibera consiliare n. 32 del 20 gennaio 1978 che, al punto 10, interessa il profilo in esame. In altri termini l’invocazione di tale atto, sulla cui persistente efficacia nulla è stato opposto, non può esser superata con riferimento ai rapporti tra le fonti legislative, comunque disciplinanti un potere di regolamentazione di tali rapporti espresso in detta delibera che, in quanto ancora efficace, quindi applicabile nella misura percentuale ope legis fissata, assume sicura rilevanza nella vicenda.

9 In definitiva deve affermarsi, alla stregua delle superiori indicazioni, che: (ì) il conguaglio è comunque dovuto quindi, deducibile a carico della ricorrente in ragione della esecuzione delle opere di urbanizzazione e delle riprodotte previsioni convenzionali; (ìì) l’ammontare dello stesso rimane liquidato secondo la "volumetria da realizzare per l’intero Piano", criterio questo non contestato; (ììì) nella liquidazione dell’importo dovranno esser applicate le disposizioni sub nn. 7) e 10) della delibera consiliare n. 32 del 1978 in relazione alla percentuale fissata dall’articolo 21 della L.R. 12 settembre 1977, n. 35 ("Nell’ambito di piani di zona,…, il costo delle opere di urbanizzazione non può essere determinato in misura superiore all’85 per cento del corrispondente contributo per opere di urbanizzazione stabilito dal Comune ai sensi dell’art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e della presente legge.").

10 Il ricorso può pertanto esser accolto solo in parte; tale esito giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto in motivazione esposto e, per l’effetto, annulla l’impugnata nota dirigenziale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *