Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent 555/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Marco Morgantini Primo Referendario, relatore

Brunella Bruno Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 539/2009 proposto da BIOLO FRANCO, rappresentato e difeso dall’avv. Aurora D’Agostino, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Chiara Santi in Venezia Mestre, Corso del Popolo 70;

CONTRO

l’ATER della Provincia di Padova in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Mesirca, con domicilio presso la segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

PER

l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento dell’ATER 4.11.2008 con il quale si ordina il rilascio dell’immobile occupato senza titolo.

Visto il ricorso, notificato il 26.1.2009 e depositato presso la Segreteria il 20.2.2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ATER di Padova, depositato il 2.3.2009;

visti gli atti tutti di causa;

uditi alla camera di consiglio del 4 marzo 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Primo Referendario Marco Morgantini – l’avv. D’Agostino per il ricorrente e l’avv. Mesirca per l’ATER di Padova;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

Il provvedimento impugnato è motivato in relazione alla circostanza che il ricorrente non è subentrato alla madre, stabilitasi in casa di riposo, nella qualità di assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Il Comune di Piazzola sul Brenta non ha adottato un espresso provvedimento in ordine all’istanza, presentata dalla madre del ricorrente in data 4 novembre 1998, ai fini dell’aggiornamento della composizione del nucleo familiare originario ai sensi del secondo comma dell’art. 13 della legge regionale n° 10 del 1996.

Tuttavia con ordinanza comunale n° 47 in data 28 giugno 2007 (rettificata con ordinanza n° 56 in data 24 luglio 2007) è stato assegnato al ricorrente un alloggio per emergenza abitativa, diverso da quello per il quale è ordinato lo sgombero con il provvedimento impugnato.

Tale ordinanza è motivata in relazione alla circostanza che il ricorrente non ha diritto a conseguire l’assegnazione dell’alloggio già assegnato alla madre.

L’ordinanza comunale n° 47 del 2007 ha pertanto un contenuto implicito di diniego rispetto all’istanza, in data 4 novembre 1998, di aggiornamento della composizione familiare.

Il provvedimento impugnato pone dunque a proprio fondamento la circostanza, accertata dal Comune ai sensi dell’art. 13 comma 2 della legge regionale n° 10 del 1996, che non sussistono i presupposti per ricomprendere il ricorrente tra i soggetti del nucleo familiare cui potrebbe spettare il diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio.

Tale circostanza non risulta contraddetta dal certificato di residenza storico prodotto dal ricorrente in giudizio.

Infatti da tale certificato risulta che il ricorrente era uscito dal nucleo familiare della madre in data 26 aprile 1979 ed è rientrato nel nucleo familiare della madre in data 7 febbraio 1998 e dunque oltre il periodo di tempo massimo di 5 anni, che il terzo comma dell’art. 13 della legge regionale n° 10 del 1996 considera ai fini della possibilità di ampliamento del nucleo familiare.

In relazione a quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 539/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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