Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-03-2011) 05-05-2011, n. 17421 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a del dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per Inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 09/06/010 – provvedendo in sede di rinvio sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di E.S.M. avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Pisa in data 01/09/09, con la quale era stata applicata la custodia in carcere nei confronti di E.S.M., indagato in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 – respingeva il gravame.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che – a seguito della sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, in data 02/04/010 – l’udienza del Tribunale del riesame di Firenze, espletata il 09/06/010, era divenuta tardiva in relazione al termine di gg. 10 di cui all’art. 309 c.p.p., con conseguente perdita di efficacia dell’ordinanza di custodia in carcere emessa l’01/09/09;

2. che, comunque, l’ordinanza impugnata non era congruamente motivata, quanto alla attualità delle esigenze cautelari.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza in Camera di Consiglio del 02/03/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Gip del Tribunale di Pisa, con ordinanza emessa l’01/09/09, applicava la misura della custodia in carcere nei confronti, tra gli altri, di E.S.M. indagato in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 05/10/09, respingeva la richiesta di riesame proposta da E.S.M..

La Corte di Cassazione, con sentenza in data 02/04/010, annullava – con rinvio al Tribunale di Firenze per un nuovo esame – la citata ordinanza del 05/10/09 per violazione del diritto di difesa non essendo stato dato avviso al difensore di fiducia dell’indagato, avv. Cartoni, del rinvio dell’udienza camerale dal 30/09/09 al 05/10/09.

Il Tribunale di Firenze – decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 02/04/010 – con ordinanza del 09/06/010 respingeva nuovamente il gravame.

La difesa di E.S.M. proponeva l’attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale di Firenze ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione, mediante valutazioni immuni da errori di diritto e vizi di motivazione.

Per contro le censure dedotte nel ricorso – circoscritte, prevalentemente, alla asserita perdita di efficacia dell’originaria misura coercitiva applicata con ordinanza dell’01/09/09 – sono infondate.

In primo luogo si evidenzia che la prima ordinanza del Tribunale di Firenze del 05/10/09 – essendo gli atti pervenuti presso detto Tribunale in data 24/09/09 – è stata emessa tempestivamente nel termine di gg. 10 di cui all’art. 309 c.p.p., comma 10, posto che l’ultimo giorno di scadenza, 04/10/09, era festivo (Domenica).

In secondo luogo si osserva che l’annullamento della citata ordinanza del 05/10/09 – a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 02/04/010 – per omessa notifica al difensore di fiducia del rinvio dell’udienza dal 30/09/010 al 05/10/010, non elimina lo esclude la originaria tempestività della decisione intervenuta il 05/10/09.

Peraltro va osservato, ad abundantiam, che, avendo la Corte di cassazione annullata l’ordinanza del 05/10/09 con rinvio al Tribunale di Firenze, la questione attinente alla asserita violazione del termine di gg. 10 ex art. 309 c.p.p., comma 10, è ormai preclusa dal giudicato cautelare.

Quanto alla censura attinente alle esigenze cautelari, la stessa è generica, non essendo indicato in modo specifico e pertinente, le ragioni in fatto e diritto da porre a sostegno della doglianza medesima.

Il Tribunale, comunque, ha motivato sufficientemente in ordine alle esigenze cautelari, ravvisate sia nel pericolo concreto del reiterarsi di reati similari – tenuto conto dell’inserimento di E. S.M. nell’attività illecita del narcotraffico, con ruolo di fiduciario – sia nel pericolo concreto di fuga, tenuto conto dei precisi appoggi in territorio estero, di cui lo stesso poteva usufruire.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da E.S.M., con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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