REGIONE LOMBARDIA REGOLAMENTO REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 5

Definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, nonche’ degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e capo II, sezione IV, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 2-10-2010

del 14 dicembre 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

il seguente regolamento regionale:
Art. 1

Standard qualitativi obbligatori minimi
per la classificazione degli alberghi

1. Gli alberghi sono classificati in cinque classi in base agli
standard qualitativi obbligatori minimi di cui all’allegato A, salvo
quanto previsto dal comma 2.
2. Per il rinnovo delle classificazioni degli alberghi gia’
classificati alla data di entrata in vigore del presente regolamento
si applicano gli standard qualitativi obbligatori minimi di cui
all’allegato B. Gli stessi standard si applicano nei casi di
costruzione o ristrutturazione di alberghi per i quali, alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, siano state presentate le
relative denunce di inizio attivita’ o le domande per il rilascio del
permesso di costruire, secondo le disposizioni della legge regionale
11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).
3. Nel caso di incremento dei volumi, gli standard minimi di cui
all’allegato A si applicano unicamente ai nuovi volumi.
4. Per gli alberghi da insediare o gia’ insediati in edifici
sottoposti a tutela e censiti dalle soprintendenze come di interesse
storico o monumentale o sottoposti ad altre forme di tutela
ambientale o architettonica non e’ obbligatorio l’adeguamento ai
requisiti strutturali e dimensionali.

Art. 2

Standard qualitativi obbligatori minimi
per la classificazione delle residenze turistico alberghiere

1. Le residenze turistico alberghiere sono classificate in tre
classi in base agli standard qualitativi obbligatori minimi di cui
all’allegato C.

Art. 3 Standard qualitativi obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze 1. Le case e gli appartamenti per vacanze devono possedere gli standard minimi obbligatori di cui all’allegato D.

Art. 4

Linee guida

1. Entro il 31 dicembre 2010, la Giunta regionale definisce linee
guida relative allo svolgimento, da parte delle province, ai sensi
dell’art. 29 della 1egge regionale n. 15/2007, delle funzioni
amministrative relative alla classificazione alberghiera, alla
relativa vigilanza, anche mediante controlli ispettivi, e alla
irrogazione delle sanzioni.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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