T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 06-05-2011, n. 3899 Agricoltura e alimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 15.4.2002 il Servizio Autonomo Inter Settore Agricolo (SAISA) dell’Agenzia delle Dogane ha conferito alla ricorrente il riconoscimento di "società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e sorveglianza per il rilascio degli attestati di scarico delle merci nei paesi terzi".

In data 30.11.2004,nell’imminenza della scadenza triennale del predetto riconoscimento, la ricorrente ha presentato al SAISA isyanza di rinnovo per un ulteriore triennio, ai sensi del Regolamento CE 1253/2002 dell’11.7.2002 (che ha parzialmente modificato il regolamento CE 800/1999.

Con nota prot. 28572 dell’11.2.2005, il SAISA riscontrava l’istanza di rinnvo in questione e chiedeva ulteriore documentazione ad integrazione di quella già acquisita.

Con nota del 28.2.2005 la ricorrente trasmetteva la documentazione unitamente ad alcuni chiarimenti.

A questo punto, con la nota provvedi mentale indicata in epigrafe l’Amministrazione ha dichiarato non accoglibile la domanda della ricorrente "per difetto dei requisiti richiesti dal richiamato regolamento CE n.1253/2002".

Avverso tale provvedimento negativo, l’interessata ha proposto il ricorso in esame con cui ne chiede l’annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, e, in subordine, l’infondatezza dello stesso.

Infine all’udienza del 23.3.2011, uditi i Difensori delle parti indicati nell’apposito verbale, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

1.1. L’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione, preliminarmente sollevata dall’Amministrazione, non può essere condivisa.

Ed invero oggetto della controversia non è una questione di diritto tributario (relativa, cioè, alla sussistenza del presupposto d’imposto, all’imponibilità di una fattispecie comportamentale, o alla correttezza del procedimento di accertamento o di liquidazione di un tributo), ma una questione concernente la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti necessari per svolgere un’attività di prestazione di servizi (di natura pubblicistica) disciplinata dalla legge.

Sicchè essa non appare in alcun modo devolvibile al Giudice Tributario, né in via residuale all’A.G.O., non coinvolgendo diritti soggettivi in qualche modo connessi all’obbligazione tributaria.

1.2. Nel merito il ricorso non merita accoglimento.

Con unico mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione, per falsa applicazione, dell’art.16, par.5, del Regolamento CE n.800 CE del 15.4.1999 e dell’art.16 bis e dell’All.VI del regolamento CE n.1253 dell’11.7.2002, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento di potere ed insufficiente motivazione, deducendo che l’Amministrazione ha errato nel ritenerla carente dei requisiti necessari.

La doglianza non può essere condivisa per le ragioni che si passa ad esporre.

1.2.1. Il Regolamento CE (punto d, all.VI, cap.II) prevede che la società che gestisce il servizio (rectius: abilitata a svolgere attività di controllo e sorveglianza per il rilascio degli attestati di scarico delle merci nei paesi terzi) debba esercitare una sistematica attività di supervisione nei confronti degli agenti o dei soggetti incaricati del controllo.

Ciò induce ad escludere che questi ultimi possano essere "autonomi", o "paritetici" (rectius: possano agire in posizione paritetica), rispetto alla prima.

E poiché – invece – la società B.V.I. spa, affiliata del gruppo B.V., ha espressamente dichiarato (cfr. la nota del 28.2.2005, in atti) di voler esercitare l’attività di certificazione (per la quale ha chiesto il riconoscimento di qualità per cui è causa) attraverso l’azione delle sue affiliate, le quali non sono ad Essa subordinate (né strutturalmente nè convenzionalmente) né da Essa comunque controllate, il comportamento dell’Amministrazione – che ha ritenuto che la ricorrente non sia in possesso di alcun titolo formale realmente efficace per l’esercizio della prescritta attività di supervisione (e che pertanto manchi di un requisito fondamentale previsto dal citato Regolamento CE) – resiste alla dedotta censura.

1.2.2. La società ricorrente ha inoltre presentato un certificato (nella specie: il certificato che avrebbe dovuto attestare la conformità di taluni suoi requisiti al c.d. manuale di qualità) rilasciato da un Organismo di certificazione appartenente al suo stesso gruppo societario; un organismo che dunque si trovava in evidente posizione di incompatibilità (per difetto di terzietà e quindi della necessaria imparzialità) al rilascio dell’attestazione in questione.

E poiché – per la suddetta ragione – a quest’ultima non può essere riconosciuta validità, correttamente l’Amministrazione la ha considerata come non prodotta.

1.2.3. Il già citato Regolamento CE prescrive che le società richiedenti il riconoscimento per cui è causa, debbano avere come oggetto sociale (e dunque come scopo statutariamente dichiarato) anche quello di esercitare attività di controllo e sorveglianza dei prodotti agricoli a livello internazionale.

Ma dall’esame dei documenti prodotti è emerso che lo Statuto della società ricorrente è stato modificato in tal senso, e cioè in modo da essere conforme alla predetta prescrizione, solamente in data 15.12.2004 e cioè successivamente alla data di avvenuta presentazione dell’istanza di rinnovo del riconoscimento.

E poiché secondo un ben noto principio, i requisiti devono essere posseduti – di regola – al momento dell’istanza, ancora una volta correttamente l’Amministrazione ha ritenuto che la ricorrente difettasse di un ulteriore requisito fondamentale.

1.2.4. E se a ciò si aggiunge che le Autorità francesi hanno negato l’accreditamento, per mancanza dei requisiti richiesti dal citato regolamento, anche alla capo gruppo B.V. – ciò che suona come ulteriore conferma della correttezza degli accertamenti svolti dal SAISA italiano – non resta che concludere per la definitiva infondatezza della pretesa della ricorrente.

2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va respinto.

Si ravvisano giuste ragioni per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione, liquidandole in cmpelssivi Euro.1500,00.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali con le modalità e nella misura indicate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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