Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-08-2011, n. 17729 assegni familiari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 6-21/11/07 la Corte d’appello di Catania riformò parzialmente la sentenza del 28/3/06 del giudice del lavoro del Tribunale di Catania, appellata da R.G. per il mancato accoglimento della parte della domanda diretta al conseguimento degli assegni relativi ai familiari a carico in occasione del conseguimento dell’assegno ordinario di invalidità e, dichiarato il diritto del ricorrente a tali assegni dall’1/2/00 al 30/6/04, condannò l’Inps ad erogarglieli con la maggiorazione dei maturati accessori di legge, unitamente alle spese del grado. La Corte catanese pervenne a tale decisione ritenendo di non poter condividere il ragionamento del primo giudice, il quale non aveva considerato ai fini della verifica della sussistenza del requisito reddituale (necessità che almeno il 70% del reddito derivasse da lavoro dipendente o assimilato) gli arretrati di pensione degli anni 2000 e 2001 percepiti dall’assistito nel 2002, in quanto, alla luce dell’orientamento delle sezioni unite di questa Corte, appariva insoddisfacente il ricorso al cosiddetto "criterio di cassa", che finiva per attribuire valore decisivo a fattori del tutto casuali e dipendenti, oltretutto, come nel caso di pagamento di arretrati in un anno successivo, dall’inadempimento dell’obbligato, per cui, considerandosi l’anno di maturazione del diritto alla percezione di tali redditi, si perveniva alla conclusione opposta che il reddito del nucleo familiare del R. era stato composto negli anni di riferimento per almeno il 70% da reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps che affida l’impugnazione ad un unico articolato motivo di censura. Resiste con controricorso il R..

Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Il presente ricorso dell’Inps è incentrato sulla presunta violazione e falsa applicazione del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2, commi 9 e 10, convertito dalla L. 13 maggio 1988, n. 153, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Esso prende le mosse dal fatto che la richiesta del R. al conseguimento degli assegni familiari in ordine alla avvenuta erogazione dell’assegno ordinario di invalidità a decorrere dall’1/2/2000 era stata esclusa dall’ente previdenziale sulla base della considerazione che il suo reddito familiare era derivato esclusivamente da reddito da fabbricati, per cui non era maturato, secondo l’Inps, il requisito legale per l’accesso al beneficio in esame, vale a dire l’esistenza di un reddito dell’assistito composto per almeno il 70% da reddito proveniente da lavoro dipendente od assimilato ( D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2, commi 9 e 10, convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 153).

Con l’attuale ricorso l’Inps chiede di accertare, in ciò dissentendo dalla decisione della Corte territoriale che ha considerato l’utilità, ai fini della verifica della sussistenza del requisito reddituale, degli arretrati di pensione relativi al periodo interessato dalla richiesta (2000-2001) ma percepiti dall’assistito solo in un anno successivo (2002), se, ai fini del calcolo del reddito annuo stabilito per conseguire il diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui al D.L. n. 68 del 1988, art. 2, convertito in L. n. 153 del 1988, le somme percepite dal pensionato siano computabili nella loro interezza nell’anno in cui sono corrisposte (cosiddetto "criterio di cassa" adottato dall’ente ricorrente) ovvero debbano essere imputate all’anno di competenza (cosiddetto "criterio di competenza" invocato dall’assistito).

Il ricorso è infondato.

Invero, le Sezioni unite di questa Corte (Sez. Un. n. 12796 del 15/6/2005) hanno già risolto tale questione statuendo che "salvo che non sia espressamente escluso da specifiche norme di legge, in ogni caso in cui l’erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, devono essere considerati anche gli arretrati, nelle quote maturate per ciascun anno di competenza e non nel loro importo complessivo, poichè nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall’art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell’art. 53 Cost., con la conseguenza che al beneficiario può essere chiesto di concorrere alla spesa in presenza di un incremento di reddito che possa essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti, il che non sarebbe assicurato dal cosiddetto criterio di "cassa". Conseguentemente, nel caso di assegno sociale – che ha sostituito la pensione sociale – non rilevano gli arretrati, atteso che la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, esclude espressamente dal computo dei limiti di reddito tutte le competenze arretrate soggette a tassazione separata". Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell’ente ricorrente e vanno attribuite al difensore antistatario del controricorrente nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento in favore del procuratore anticipatario avv. Licciardelio delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2000,00 per onorario, oltre Euro per esborsi, nonchè IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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