T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 06-05-2011, n. 866

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, notificato il 22 dicembre 2008 e depositato il 14 gennaio 2009, il maresciallo capo dei Carabinieri F.T. ha impugnato la scheda valutativa n. 22 del 28 settembre 2008, con la quale è stato qualificato "superiore alla media" piuttosto che "eccellente" come verificatosi in precedenza.

Ha evidenziato che nel giudizio formulato dal compilatore su di lui era stato affermato che "non sempre si è dimostrato disponibile di fronte alle esigenze di servizio, non avendo talvolta trascurato di rappresentare le proprie necessità e considerato nella giusta misura le esigenze di servizio sopravvenute nei casi di urgenza. Il suo lavoro non sempre si è dimostrato di livello costante ed affidabile, essendo state necessarie in più occasioni correzioni, interventi ed implementazioni, in quanto il suo livello di attenzione e concentrazione ha denotato qualche lacuna in situazioni critiche o più intense della norma".

Ha rappresentato che il 9 settembre 2008 aveva avuto una discussione con il suo superiore, compilatore della scheda, poiché alle 4.00, pur non essendo reperibile, era stato raggiunto presso la propria abitazione da alcuni colleghi, a seguito di un tentato furto in una banca, ma, sentendosi male, si era presentato al servizio solo alle 8.00.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

L’impegno e la dedizione sarebbero stati massimi, cosicchè non si giustificherebbe il mutamento del giudizio sulla base di un singolo episodio giustificato da uno stato di malattia.

2) Eccesso di potere per contraddittorietà.

La valutazione sarebbe contraddittoria.

Per l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso poiché infondato, stante: l’autonomia dei giudizi valutativi formulati nei vari periodi di riferimento; l’altissima discrezionalità tecnica caratterizzante i giudizi del tipo di quello in questione.

Alla pubblica udienza del 20 aprile 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti, il gravame è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

La controversia ha ad oggetto la scheda valutativa n. 22 del 28 settembre 2008, relativa al periodo 30 ottobre 2007 – 27 settembre 2008, con la quale il ricorrente, maresciallo capo dei Carabinieri, è stato qualificato "superiore alla media" piuttosto che "eccellente" come verificatosi in precedenza.

Con i due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, si deduce che l’impegno e la dedizione sarebbero stati massimi, cosicchè non si giustificherebbe il mutamento del giudizio e che la valutazione sarebbe contraddittoria.

Le censure sono infondate.

Come noto, è incontroverso in giurisprudenza che i giudizi formulati su ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze Armate dai superiori gerarchici con le schede valutative sono caratterizzati da un’altissima discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto, cosicché gli stessi, impingendo direttamente nel merito dell’azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della arbitrarietà, irrazionalità, illogicità o travisamento dei presupposti di fatto (ex plurimis: Consiglio di Stato, III, 7 aprile 2009, n. 3316; IV, 1° marzo 2006, n. 922; 28 dicembre 2005, n. 7427; 27 aprile 2004, n. 2559; C.G.A., 21 settembre 2006, n. 557; TAR Valle d’Aosta, I, 22 aprile 2009, n. 31; TAR Campania Napoli, VII, 21 aprile 2009, n. 2073).

Per quanto riguarda più specificamente l’andamento di tali giudizi nel tempo, nell’ambito dell’orientamento giurisprudenziale surrichiamato, si è ritenuto che anche doti e qualità possono subire un appannamento e che le schede di valutazione rivestono la funzione specifica di dare conto degli eventuali mutamenti intervenuti sotto il profilo diacronico. Si è, inoltre, evidenziato che le valutazioni periodiche sottese a tali schede sono autonome le une dalle altre e si riferiscono a momenti particolari, dovendosi limitarsi a riscontrare il comportamento dell’interessato, senza che possano esaminarsi vicende precedenti oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in autonome schede o rapporti informativi (in tal senso Consiglio di Stato, IV, 10 dicembre 2007, n. 6330).

Così ricostruito il panorama giurisprudenziale in materia, occorre esaminare i profili specifici della controversia in esame, rilevando che nella scheda valutativa impugnata si è, come detto, avuta una qualifica finale di "superiore alla media", peggiorativa rispetto a quella precedente di "eccellente".

La motivazione della attribuzione della qualifica in questione si può ricavare dal giudizio del compilatore, laddove si afferma che il ricorrente "non sempre si è dimostrato disponibile di fronte alle esigenze di servizio, non avendo talvolta trascurato di rappresentare le proprie necessità e considerato nella giusta misura le esigenze di servizio sopravvenute nei casi di urgenza. Il suo lavoro non sempre si è dimostrato di livello costante ed affidabile, essendo state necessarie in più occasioni correzioni, interventi ed implementazioni, in quanto il suo livello di attenzione e concentrazione ha denotato qualche lacuna in situazioni critiche o più intense della norma".

Il riferimento alla non costante disponibilità di fronte alle esigenze di servizio si riferisce verosimilmente ad un episodio esposto nella relazione di servizio del nucleo operativo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Monreale datata 4 febbraio 2009 versata in atti.

Si è, in particolare, verificato che, a seguito del tentato furto in una banca, su disposizione del superiore gerarchico, alle ore 4,00 circa del 9 settembre 2008, due carabinieri si sono recati presso l’abitazione del ricorrente per invitarlo a recarsi sul posto ed eseguire i necessari rilievi, ma la donna, che ha risposto al citofono, ha rappresentato che lo stesso non era in casa.

Nell’atto introduttivo del giudizio si rappresenta che il ricorrente si era sentito poco bene durante la notte e che per questo motivo si era recato al lavoro solo alle ore 8.00.

Orbene, fermo restando che la qualifica di cui al provvedimento impugnato è molto positiva, non appare illogica la variazione rispetto al periodo precedente, in considerazione dell’episodio sopra riferito, il quale ha verosimilmente rappresentato uno degli elementi, sulla base dei quali il compilatore ha ritenuto che il ricorrente non si fosse sempre dimostrato disponibile di fronte alle esigenze di servizio e che non avesse sempre considerato nella giusta misura le esigenze sopravvenute nei casi di urgenza.

Concludendo, in forza di quanto suesposto, il ricorso è infondato e va rigettato.

Si ritiene opportuno, in considerazione dell’oggetto del giudizio, compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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