T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 06-05-2011, n. 863 Rapporto di pubblico impiego Pensioni privilegiate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, notificato il 16 giugno 2008 e depositato il 3 luglio successivo, il signor V.V., prefetto in pensione, ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, del decreto del 2 aprile 2008, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza dallo stesso presentata al fine di ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità "cardiopatia ischemica – infarto miocardio inferiore" anche ai fini della concessione della pensione privilegiata.

Tale provvedimento è stato motivato con riferimento al parere del Comitato di verifica delle cause di servizio n. 31727/2006 deliberato nella adunanza n. 502/2007 (parimenti impugnato), il quale si è espresso nei seguenti termini: "considerato che l’infermità "cardiopatia ischemica: pregresso ima inferiore trattato con ptca con angina post infartuale" non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di patologia riconducibile ad insufficiente irrogazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento o sub occlusione del lume vasale per fatti ateromatosi dell’intima della parte arteriosa. Poiché l’ateromatosi vasale può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale, la forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato, anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico – fisico tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante".

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:

1) Eccesso di potere. Erronea valutazione dei fatti e contraddittorietà dell’atto.

L’attività lavorativa svolta (contrasto in prima linea della criminalità organizzata) è stata particolarmente stressante sotto il profilo fisico e psicologico e va ritenuta causa della patologia in questione.

2) Violazione della l. n. 241/1990. Difetto di motivazione.

Per l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che ha depositato vari documenti.

Alla pubblica udienza del 20 aprile 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti, il gravame è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso ha ad oggetto il provvedimento, con il quale il Ministero dell’Interno ha escluso la dipendenza da causa di servizio della seguente infermità del ricorrente (in servizio presso la polizia di Stato dal 1965 al 2002, anno nel quale è stato nominato Prefetto): "cardiopatia ischemica – infarto miocardio inferiore".

Il provvedimento è stato motivato con riferimento al parere del Comitato di verifica (parimenti impugnato), il quale ha essenzialmente negato la dipendenza della malattia da causa di servizio in ragione della sua natura.

Il ricorso è fondato con riferimento alla censura (avente indubbio carattere assorbente) del difetto di istruttoria.

Va, in particolare, richiamato l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il provvedimento, che nega la dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta da un pubblico dipendente, deve basarsi su indagini di fatto dirette a valutare il tipo di patologia, l’ambiente lavorativo e la sua connessione con l’insorgenza della malattia, soprattutto qualora si tratti di un infarto, essendo pacifico che l’insorgenza dello stesso, ancorché in presenza di un substrato endogeno – costituzionale, è più frequente in soggetti sottoposti a forte affaticamento fisico e psichico, costituendo tale fattore una concausa efficiente e concorrente nel determinismo di tale infermità (fra le tante TAR Lazio Roma, III, 18 gennaio 2010, n. 309; TAR Sardegna, I, 5 novembre 2009, n. 1607; TAR Campania Napoli, IV, 14 dicembre 2006, n. 10555).

Nell’ambito di tale orientamento è stato, in particolare, ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione della dipendenza da causa di servizio di una infermità basato sul parere negativo del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, il quale, partendo dal presupposto che lo stress non potesse assurgere a fattore determinante dell’infarto e trascurando del tutto di far riferimento alle cause dello stato ipertensivo, abbia genericamente negato la rilevanza delle condizioni lavorative del dipendente (nella specie professore), senza darsi carico di verificare, in capo al medesimo, la concreta esistenza di fattori soggettivi di rischio e di esaminare la consistenza di quegli eventi emotivi molto forti e ripetuti, correlati all’ambiente particolare nel quale il soggetto si era trovato ad operare (Consiglio di Stato, VI, 25 luglio 2006, n. 4624).

Nella fattispecie in esame il Comitato di verifica ha laconicamente affermato che l’infermità del ricorrente non poteva essere attribuita al servizio prestato "anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico – fisico tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante".

Trattasi di affermazione contraddetta dalla documentazione versata in atti, dalla quale risulta inequivocabilmente che il ricorrente, il quale dal 1965 al 2002 (anno di nomina a Prefetto) ha prestato servizio nella Polizia di Stato, è stato sottoposto ad uno stress lavorativo non usuale, in quanto impegnato in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata.

Basti ricordare che: ha ricevuto oltre 80 attestati ed encomi, nonché elogi da magistrati in prima linea contro la mafia; ha collaborato con la FBI, ottenendo un ringraziamento dal Procuratore Distrettuale di New York, R.G.; è stato convocato negli Stati Uniti per testimoniare nel processo contro G.B.; ha collaborato con DEA, Scotland Yard, Gendarmeria Francese e Polizia Criminale Tedesca; ha preso parte ad un corso di alta specializzazione di 30 giorni organizzato dalla DEA in Georgia (USA); è stato preposto alla direzione di un istituendo ufficio della Questura di Palermo per la lotta al commercio degli stupefacenti; ha ricevuto minacce di morte, tant’è che è stato allontanato dalla sede di Palermo; ha diretto la squadra mobile di Verona; ha subito vari atti intimidatori, tra cui l’autovettura di proprietà crivellata di colpi.

In altri termini, il prefetto V. ha svolto una attività lavorativa di fortissimo impegno, sicuramente comportante uno stress inusuale, alla quale doveva essere data adeguata considerazione nella istruttoria del procedimento in questione.

Concludendo, in forza di quanto suesposto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Si ritiene opportuno compensare le spese di giudizio in ragione dei profili specifici della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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