T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 06-05-2011, n. 862 motivazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el verbale;
Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente e depositato il 27.03.2008 la C.C. di G.T. s.p.a., premesso che nel mese di gennaio 2008 aveva appreso che il Comune di Palermo – Ufficio Economato e Approvvigionamenti aveva bandito delle trattative private per i mesi di gennaio e febbraio 2008 per settori merceologici di proprio interesse; che essa aveva richiesto il 9.1.2008 di essere invitata a tali trattative; che con nota prot. n. 154 del 10.1.2008 il Comune aveva risposto negativamente in ragione della presenza di una informativa antimafia atipica rilasciata dalla Prefettura di Palermo; che, esercitato l’accesso alla predetta informativa, aveva riscontrato che in essa il legale rappresentante era stato indicato quale interveniente nel procedimento per l’applicazione della misura di sorveglianza speciale della P.S. a carico di tale F.L. condannato per associazione mafiosa; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 1 septies del D.L. n. 692/1982, convertito in legge n. 726/1982 e ss.mm.ii. e dell’art. 10, comma 9 D.P.R. n. 252/1998 – eccesso di potere sotto i profili della carenza assoluta d’istruttoria e dell’erroneità dei presupposti – contraddittorietà ed illogicità manifeste – illegittimità derivata dei provvedimenti adottati dal Comune di Palermo.

Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e depositato il 6.6.2008, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti già gravati con il ricorso principale, nonché la nota della Questura di Palermo del 12 giugno 2006 di cui in epigrafe, deducendone l’illegittimità per 1) violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 1 septies del D.L. n. 629/1982, convertito in legge n. 726/1982 e ss.mm.ii. e dell’art. 10 D.P.R. n. 252/1998 – violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/90 e ss.mm.ii. – eccesso di potere per carenza e/o insufficienza della motivazione – eccesso di potere sotto i profili della carenza assoluta d’istruttoria e dell’erroneità e/o insussistenza dei presupposti – contraddittorietà ed illogicità manifeste – illegittimità derivata dei provvedimenti adottati dal Comune di Palermo; 2) illegittimità derivata dei provvedimenti adottati dal Comune di Palermo – violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 septies del D.L. n. 629/1982, convertito in legge jn. 726/1982 e ss.mm.ii. e dell’art. 10 del D.P.R. 252/1998 – eccesso di potere sotto i profili della carenza o insufficienza d’istruttoria, dell’erroneità dei presupposti e del difetto di motivazione.

Con memoria depositata il 23.6.2008 si sono costituite le Amministrazioni statali resistenti, eccependo di avere rilasciato informativa antimafia atipica, correttamente indicando i dati in proprio possesso e lasciando all’Amministrazione comunale decidente il compito di adottare le proprie determinazioni; hanno concluso quindi per il rigetto del ricorso avversario.

All’esito dell’adunanza camerale del 24.6.2008, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare della ricorrente, il T.A.R. adito, con ordinanza n. 734/2008, ha rigettato l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, ritenendo l’assenza del periculum in mora.

All’udienza del 22.3.2011 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 154 del 10 gennaio 2008 del Comune di Palermo, con i quali è stata esclusa dal novero delle società invitate a trattativa privata, nonché la presupposta informativa atipica.

Il ricorso è fondato, quanto al primo provvedimento sotto gli assorbenti profili del difetto di motivazione e della illegittimità derivata per eccesso di potere per errore dei presupposti; vizio quest’ultimo che inficia in via principale la predetta informativa.

In ordine al primo profilo, va rilevato come costituisca ormai ius receptum della giurisprudenza amministrativa che, in presenza di una informativa atipica, l’Amministrazione che decida di recedere dai contratti o escludere una concorrente dall’ambito delle procedure in corso deve fornire un’adeguata motivazione, non potendo essa fare mero riferimento all’esistenza della predetta informativa (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 30.2.2009 n. 307; Consiglio di Stato, Sez. VI, 3.5.2007 n. 1948).

Essendosi nel caso di specie l’Amministrazione limitata a richiamare la nota prefettizia per giustificare la propria decisione di non invitare la ricorrente alla presentazione di offerte nell’ambito delle procedure ristrette bandite, il provvedimento del Comune di Palermo deve essere annullato.

Il detto provvedimento, poi, è illegittimo anche sotto il profilo dell’illegittimità derivata per eccesso di potere per errore dei presupposti, vizio questo che inficia in via principale l’informativa atipica contestualmente impugnata.

In essa l’Amministrazione riferisce che il legale rappresentante della società, T.P. ed il padre, T.G., sono stati "intervenienti" nel procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. a carico di tale F.L. condannato per associazione mafiosa.

Dalla lettura degli atti prodotti in giudizio dalle parti, tuttavia, emerge che il legale rappresentante della società ricorrente non è mai stato interessato dal predetto procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione a carico del F..

Quanto al padre del legale rappresentante, invece, emerge che il Tribunale di Palermo già nel 2004 (quindi in data ampiamente antecedente alla redazione dell’informativa e con pronuncia passata in giudicato) aveva rigettato la richiesta di confisca di alcuni beni a suo carico, evidenziando l’assenza di prova alcuna della sua contiguità all’associazione mafiosa; di tale dirimente circostanza, tuttavia, la Prefettura non ha fornito menzione alcuna nell’informativa.

Alla luce delle considerazioni che precedono gli atti impugnati, fatta eccezione per la nota della Questura che non assume autonoma portata lesiva, devono essere annullati.

Le spese di lite seguono la soccombenza delle Amministrazioni resistenti e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti con essi impugnati nei sensi di cui in parte motiva.

Condanna l’Amministrazione statale resistente ed il Comune di Palermo in solido a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 oltre iva e cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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