Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-02-2011) 05-05-2011, n. 17451 lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o Marchesi Giovanni.
Svolgimento del processo

1. Il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza in data 31-1-2007, dichiarava C.A. colpevole per il reato di lesioni colpose gravi perpetrato, a seguito di incidente stradale (fatto del 22-5-2005), a danno di Z.G. e D.G.M..

In fatto, era avvenuto che la Fiat Punto tgt (OMISSIS), condotta da C.A., stava percorrendo l’autostrada (OMISSIS) (al km. 8+239) sulla corsia di sorpasso, allorchè andava ad urtare con violenza la parte posteriore del veicolo BMW tgt (OMISSIS) (condotto da Z.G.) che si trovava fermo sulla corsia di sorpasso con i fari accesi ed il dispositivo di emergenza azionato; lo Z. poco prima aveva perso il controllo del suo mezzo, forse per la presenza di una pozza d’acqua, e, dopo avere ripetutamente sbandato, aveva urtato il guardrail e si era fermato nella corsia di sorpasso nell’originaria direzione di marcia con una leggera inclinazione verso sinistra. L’ora era notturna, l’asfalto era bagnato e la visibilità era ridotta anche per la pioggia in atto. Z.G. e D.G.M. erano scesi dall’autovettura per prelevare dal bagagliaio il c.d.

"triangolo" ed i giubbotti catarifrangenti, allorchè erano stati investiti violentemente dalla Fiat Punto; i predetti avevano riportato gravi lesioni e fratture in varie parti del corpo.

Il Giudice Di Pace condannava l’imputato alla pena di Euro 1.500,00 di multa, nonchè al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, riconoscendo la provvisionale di Euro 500.000,00 in favore di Z. ed Euro 300.000,00 in favore di D.G..

2. Proposta impugnazione, il Tribunale di Firenze – giudice monocratico -, con sentenza del 1-2-2008, confermava la decisione di primo grado. Rappresentava che i testi assunti, tra cui un agente della Polizia stradale intervenuto in loco, avevano affermato con certezza che l’auto BMW al momento dell’impatto aveva le luci accese ed anche quelle di emergenza in funzione. Rilevava che, prima dell’incidente e prima del sopraggiungere dell’auto Punto condotta dal prevenuto, altre macchine avevano rallentato la corsa per la presenza sulla corsia di sorpasso della BMW, ferma con una ruota divelta, formandosi una fila di mezzi ed anzi qualcuno degli occupanti dei veicoli in transito aveva chiesto ai passeggeri della vettura dello Z. se avessero bisogno di aiuto. Il Tribunale escludeva la ricorrenza di un concorso di colpa a carico delle parti offese, osservando che queste erano scese dalla macchina per prendere dal bagagliaio il segnale mobile di pericolo e non avevano indossato subito il dispositivo retroriflettente di protezione individuale perchè anche detto giubbotto era riposto nel retro della macchina;

d’altro canto, le luci accese dell’autovettura consentivano sicuramente di potere vedere la presenza dei due soggetti che si trovavano appunto in prossimità del veicolo fermo.

3. C.A. proponeva ricorso per cassazione.

Censurava le argomentazioni svolte dai giudici di merito i quali non avevano applicato i principi di causalità previsti dal nostro Codice ed elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. In ogni modo, sicuramente sussistente era quantomeno un rilevante concorso di colpa a carico dei soggetti passivi del reato, i quali erano scesi dalla macchina in un punto di pericoloso transito degli altri mezzi sull’autostrada e senza indossare il giubbotto di protezione obbligatorio. Al riguardo, la motivazione del Giudice di Appello si palesava non corretta ed in chiara violazione della normativa del Codice della Strada che, tra l’altro, faceva divieto espresso di scendere dall’auto senza il dispostivo retroriflettente ad alta visibilità, il che presupponeva evidentemente che esso venisse conservato nell’abitacolo del veicolo. Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione perchè fondato. Si osserva, nel merito della vicenda, che il Giudice di Appello ha correttamente ricostruito l’accaduto, ravvisando la ricorrenza del nesso di causalità materiale ed il profilo di causalità della colpa nella condotta di guida del conducente la Fiat Punto, il quale è andato ad urtare violentemente l’autovettura BMW, ferma nella corsia di sorpasso, con i fari accesi ed il dispositivo di emergenza azionato. D’altro canto, come è noto, il giudizio in ordine alla configurazione del rapporto eziologico è un giudizio di fatto, riservato al Giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, così come risulta nel caso di specie. Per contro, non appare correttamente argomentato il punto concernente la ricorrenza o meno del concorso di colpa nella determinazione dell’evento a carico delle parti offese. Invero, il Giudice del Tribunale non risulta avere preso in adeguata considerazione l’anomala e sicuramente pericolosa presenza dell’autovettura BMW, ferma nella corsia di sorpasso dell’autostrada;

essa si era collocata in detta posizione a seguito di una violenta sbandata del mezzo avvenuta sull’asfalto bagnato dalla pioggia.

Parimenti, deve ritenersi, sulla base del senso letterale delle norme e della "ratio" di esse, che il giubbotto retroriflettente debba essere conservato all’interno dell’abitacolo della vettura. Difatti, l’utilizzazione di detto dispositivo deve avvenire allorchè il veicolo sia fermo sulla carreggiata in situazione di scarsa visibilità e gli occupanti dell’auto (sia il conducente ovvero i passeggeri) siano costretti a scendere sulla strada; con la conseguenza, che il giubbotto deve essere indossato necessariamente all’interno dell’autovettura. In tal senso, depongono le disposizioni riportate nell’art. 162 C.d.S., commi 1, 4, 4 bis e 4 ter e art. 176 C.d.S., comma 8. Ne discende che il concreto comportamento tenuto nell’occorso dalle parti offese non risulta congruamente esaminato ed apprezzato dal Giudice del Tribunale alla luce delle prescrizioni normative suindicate.

2. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla questione concernente la ricorrenza del concorso di colpa dei soggetti passivi del reato ai fini della responsabilità civile; con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, che dovrà nuovamente esaminare il punto sulla base del principio di diritto e dello schema motivazionale indicati da questa Corte di legittimità. Il Giudice di rinvio provvedere anche alla liquidazione delle spese tra le parti. Nel resto, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’esistenza del concorso di colpa delle persone offese ai fini civili e rinvia per nuovo esame sul medesimo punto al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda il regolamento delle spese tra le parti.

Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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