Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2011) 05-05-2011, n. 17430 sentenza

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 13.4.2010 il Tribunale di sorveglianza di Lecce respingeva il reclamo avverso la decisione con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata presentata da B.L. in relazione ai semestri di pena espiata dal 23.2.2006 al 23.8.2009.

In specie, il tribunale rilevava che l’ammonizione nella quale era incorso il condannato il 2.5.2006 non poteva considerarsi isolata come sostenuto dalla difesa, avendo il B. riportato due sanzioni disciplinari anche in epoca precedente (2001 e 2002).

Affermava, quindi, che avuto riguardo ai semestri di detenzione successivi andava confermata la valutazione in ordine agli attuali collegamenti dell’istante con la consorteria mafiosa alla quale è stato ritenuto appartenente, desunti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce sulla base della condanna della Corte di appello di Napoli, in data 28.6.2005, in continuazione con altra precedente condanna relativa all’attività estorsiva svolta dallo stesso nel predetto contesto criminale assodativo. In particolare, sottolineava il Tribunale come il ruolo di vertice rivestito dal B. in detto sodalizio non consentisse di ritenere venuti meno i collegamenti con gli ambienti criminali in ragione della lunga carcerazione.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il B., a mezzo del difensore di fiducia, censurando l’ordinanza impugnata per manifesta illogicità della motivazione. In specie, lamenta che il Tribunale ha negato la liberazione anticipata esclusivamente sulla base della sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., relativa a vicende di gran lunga precedenti ai periodi di detenzione cui si riferiva l’istanza e senza operare alcuna valutazione in ordine alla condotta del B. durante la detenzione ai fini della effettiva partecipazione del predetto all’opera di rieducazione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 4-bis, comma 3-bis, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, prevede una preclusione assoluta all’applicazione di tutte le misure alternative alla detenzione del capo sesto del titolo primo dell’ordinamento penitenziario (fra le quali rientra la liberazione anticipata), qualora la Procura Nazionale Antimafia ovvero la Procura Distrettuale Antimafia segnalino la attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata.

La liberazione anticipata è, invece, espressamente esclusa dal novero dei benefici per i quali opera il divieto ( L. n. 354 del 1975, art. 4-bis, comma 1) nei confronti dei condannati per i delitti di associazione di stampo mafioso, o aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 o per altri gravissimi reati (salvo che non collaborlno con la giustizia). Ne consegue che, con riferimento alle diverse situazioni previste dall’art. 4-bis, comma 1, parte prima, Ord. Pen., il legislatore ha voluto consentire a tali condannati la possibilità di usufruire dalla liberazione anticipata, non consentita, invece, unitamente a tutti gli altri benefici penitenziari, per le diverse situazioni menzionate nel comma 3-bis, che viene in considerazione nei caso in esame.

L’esclusione, espressamente prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1, della liberazione anticipata dalle limitazioni in esso contemplate, non è estensibile, per analogia, al divieto – stabilito dall’u.c., citata disposizione – di tale concessione nel caso di presunto collegamento dell’interessato con la criminalità organizzata (Sez. 1, n. 16748, 05/04/2006, Portulano, rv. 234674;

Sez. 1, n. 38270, 23/09/2005, Russo; Sez. 1, n. 29862, 11/12/2003, Molendino, rv. 226956; Sez. 1, n. 4421, 25/10/1993, Collura, rv.

195512).

Secondo principi consolidati la preclusione istituita dall’art. 4- bis, u.c., Ord. Pen. presuppone che l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia accertata in concreto e che possa, cioè, predicarsi sulla base di specifici elementi sintomatici una perdurante e qualificata pericolosità del detenuto, capace di giustificare – a prescindere dalla entità della pena da scontare e dalla natura o gravità del reato commesso, purchè si tratti di delitto doloso – la sua sottrazione sia alle misure alternative che ai benefici penitenziari premiali. Sicchè, neppure quella espressa dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia, che pure deve fondarsi su dettagliati elementi, è valutazione vincolante per il giudice, che deve sottoporla a controllo sia per quanto attiene all’apprezzamento dei dati fattuali esposti sia, a maggior ragione, per quel che concerne il giudizio di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata (Sez. 1, n. 11661, 27/02/2008, Gagliardi, rv. 239719; Sez. 1, n. 4195, 09/01/2009, Calcagnile, rv. 242843).

L’ordinanza impugnata, invero, non ha operato alcuna effettiva valutazione in ordine alla sussistenza di elementi di fatto idonei a ritenere attuali collegamenti con la criminalità organizzata. Il Tribunale in sede di reclamo si è limitato a ribadire sostanzialmente la sussistenza di una presunzione dell’attualità di detti collegamenti desumibile dal ruolo apicale riconosciuto al B. in sede di condanna che si pone in contrasto con i criteri ermeneutici innanzi ricordati.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Lecce.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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