Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2011) 05-05-2011, n. 17426 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 20 febbraio 2010 il Tribunale di Bassano del Grappa, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da T.G. volta ad ottenere la revoca della confisca dell’autovettura della quale la predetta è comproprietaria, disposta con sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa, giudice monocratico, in data 15.7.2009, divenuta irrevocabile l’8.12.2009, nei confronti del coniuge della istante per il reato di cui all’art. 186 C.d.S..

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, la T. violazione di legge penale in relazione all’art. 240 cod. pen..
Motivi della decisione

Il codice di rito ( artt. 676 e 667 cod. proc. pen., comma 4) prevede che sulla confisca il giudice dell’esecuzione procede senza formalità e cioè senza fissazione dell’udienza di comparizione delle parti (de plano) e che contro tali provvedimenti gli interessati possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice il quale dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell’udienza.

Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha provveduto sulla richiesta avanzata dalla T. con le forme previste dall’art. 676 cod. proc. pen., ossia de plano; pertanto, avverso detto provvedimento doveva essere proposta opposizione, nè, in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, poteva essere proposto il ricorso per saltum.

Conseguentemente, alla luce dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte, a norma dell’art. 568 cod. proc. pen., comma 5, il ricorso deve essere qualificato opposizione con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione per il giudizio di opposizione in base al combinato disposto di cui all’art. 667, comma 4, e art. 666 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, ai sensi dell’art. 667 cod. proc. pen., comma 4, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bassano del Grappa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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