Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-08-2011, n. 17705 Legittimazione a ricorrere ed a resistere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

N.L. ed S.E. convennero in giudizio le società Pelopia s.p.a., già Eno s.p.a., e Larex s.p.a. esponendo che con atto del 1 luglio 1967 la s.p.a. Eno gli aveva promesso di vendere un appartamento sito in (OMISSIS), all’interno (OMISSIS) del villino n. (OMISSIS) del lotto (OMISSIS) del complesso di (OMISSIS), per il prezzo di L. 22.800.000, da pagarsi per L. 7.000.000 mediante accollo di una mutuo; che gli istanti aveva avuto da subito la disponibilità dell’immobile e lo avevano adibito a propria abitazione, pagando gli allacci delle utenze, le spese condominiali ed estinguendo, con il tempo, il mutuo; che, nonostante i solleciti, la società promittente non aveva mai stipulato l’atto definitivo di compravendita, ma anzi, con atto del 17 agosto 1991, aveva venduto l’intero complesso immobiliare alla s.p.a. Larex. Tanto esposto, chiesero che fosse accertato l’avvenuto loro acquisto della proprietà dell’immobile per usucapione o, in subordine, che la società Pelopia fosse condannata ad adempiere la propria obbligazione di trasferimento del bene, oltre il risarcimento dei danni.

Le società Pelopia e Larex si opposero e spiegarono autonome domande riconvenizonali dirette, rispettivamente, al risarcimento dei danni per l’illegittima occupazione del bene ed al rilascio dello stesso.

Il Tribunale di Roma rigettò le domande degli attori e, in accoglimento della richiesta della società Larex, li condannò al rilascio del bene.

Interposto gravame da parte di S.E., in proprio e quale erede di N.L., e dalla società Larex, con sentenza n. 3860 del 16 settembre 2005 la Corte di appello di Roma riformò la pronuncia impugnata, dichiarando, in accoglimento della domanda principale, l’acquisto per intervenuta usucapione da parte dell’attrice dell’immobile per cui è causa; condannò inoltre la società Pelopia a restituire alla società Relax l’importo da essa ricevuto a titolo di prezzo di acquisto del bene.

Per la cassazione di questa decisione, notificata l’11 ottobre 2005, con atto notificato il 7 dicembre 2005, ricorre la Finimmon s.a., già Pelopia, affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso e propone a sua volta appello incidentale, sulla base di un unico motivo, illustrato anche da memoria, S. E..

La s.p.a. Larex non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

In via assorbente rispetto all’esame del merito del ricorso principale ed in accoglimento della eccezione sollevata dalla controricorrente va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale avanzato dalla società Finimmon. Tale conclusione si impone in quanto la società ricorrente, che non ha partecipato ai giudizi di merito, ha proposto ricorso per cassazione sulla base della mera allegazione di essere stata, in passato, la Pelopia S.p.a., senza però precisare, nonostante la contestazione della controricorrente, il titolo di tale sua qualità nè dedurre alcun elemento di prova al riguardo.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui, poichè i soli legittimati all’impugnazione sono i soggetti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio (in cui essi siano rimasti soccombenti), se l’impugnazione è proposta da un soggetto diverso, questi ha l’onere di dedurre il titolo della propria legittimazione ad impugnare, allegando e quindi provando, specie in caso di contestazioni dell’altra parte, la sopravvenuta situazione giuridica idonea a fondarla (Cass. n. 15352 del 2010; Cass. n. 25344 del 2010). Ne consegue che la società Finnimon, odierna ricorrente, avrebbe dovuto allegare e quindi dimostrare, producendo il relativi documenti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., il titolo in forza del quale ha inteso proporre ricorso per cassazione, non essendo evidentemente sufficiente a tal fine la mera indicazione di essere stata in passato la società Penoplia, tanto più che la distinta forma societaria di diritto straniero da essa rivestita, rispetto a quella di società per azioni della Penoplia, porta a ritenere che si esuli nella fattispecie da un mero mutamento formale di denominazione sociale.

Non avendo a ciò provveduto, il ricorso proposto dalla società Finimmon va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia del ricorso incidentale avanzato da S. E., ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ.. L’impugnazione incidentale avanzata da detta parte va infatti qualificata tardiva, atteso che essa è stata notificato il 14 gennaio 2006, oltre il termine breve di sessanta giorni stabilito dall’art. 325 cod. proc. civ., decorrente dalla data della notifica della sentenza impugnata, avvenuta a cura della parte stessa l’11 ottobre 2005. I termini di cui all’art. 325 cod. proc. civ., decorrono, infatti, dalla notificazione della sentenza tanto per il soggetto cui la notificazione è diretta, quanto per il notificante, non potendosi dubitare che quest’ultimo, nel momento in cui provvede alla sua notifica, abbia piena conoscenza legale della sentenza e debba pertanto essere assoggettato alla stessa disciplina che egli impone all’altra parte (Cass. S.U. n. 23829 del 2007). L’esito del giudizio e la conseguente riconducibilità della dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale al comportamento della parte che l’ha proposto integrano giusti motivi di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale proposto dalla s.a. Finimmon ed inefficace quello incidentale avanzato da S.E.; compensa tra le parti le spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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