Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia dell’Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009

Testo: DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 9 aprile 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e’ stato istituito il Ministero dell’economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche’ delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi in pari data;

Considerato che, a seguito dei citati eventi, per i soggetti residenti nel territorio della provincia di L’Aquila sussiste l’impossibilita’ di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari, ferma l’eventuale rilevazione di analogo impedimento per altri comuni della regione Abruzzo;

Ritenuta la necessita’ di sospendere i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita’ di sostituti d’imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano la residenza nel territorio della provincia di L’Aquila, sono sospesi dalla stessa data del 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia’ versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi’, nei confronti dei soggetti, anche in qualita’ di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della provincia di L’Aquila.

3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute gia’ operate devono comunque essere versate.

4. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione disposta con il presente decreto.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi in base al comma 1, anche mediante rateizzazione.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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