Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n. 629/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere, relatore

Marina Perrelli Referendario

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 540/2009, proposto da OJO TINA, rappresentata e difesa dall’avv.to Giovanni Maria Facilla con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l’annullamento

del provvedimento; col quale il Questore di Padova decretava l’irricevibilità del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione n. H020780, rilasciato dalla Questura di Como il 31.3.2003 e scaduto il 14.12.2006;

Visto il ricorso, notificato il 20.1.2009 e depositato presso la Segreteria il 20.2.2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno depositato l’11 Marzo 2009;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale dell’11.3.2009 (relatore il consigliere Antonelli), l’avv. Fucilla per la parte ricorrente e l’avv.to dello Stato Gasparin per la P.A.;

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini seguenti.

considerato

che le uniche due censure dedotte sono infondate;

che in particolare in ordine all’affermata circostanza che alla ricorrente sia stata notificata solo una copia del provvedimento (non conforme all’originale) non è stato fornito neppure un principio di prova mentre con riguardo alla doglianza relativa alla mancata traduzione del provvedimento nella lingua del paese di origine della ricorrente è sufficiente rilevare che la relativa circostanza (per giurisprudenza ormai consolidata) non può ritenersi motivo invalidante.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo. RIGETTA.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 marzo 2009..

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 540/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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