Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2011) 05-05-2011, n. 17480 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 29/9/2010 il GIP del Tribunale di Savona rigettava l’istanza tendente alla declaratoria di perdita di efficacia della misura della custodia in carcere, per decorrenza dei termini di fase, adottata nei confronti di H.S., per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione alla detenzione per fini di cessione di gr. 34,4 lordi di eroina (comm. il (OMISSIS)). Con ordinanza del 28/10/2010 il Tribunale di Genova rigettava l’appello cautelare avanzato dal H..

Osservava il Tribunale che il fatto contestato non poteva essere qualificato di lieve entità, con conseguente dichiarazione della decorrenza dei termini, in quanto sebbene le analisi tossicologiche avessero rilevato una bassa percentuale di principio attivo, la circostanza che l’indagato, gravato da recidiva reiterata e specifica, detenesse 9 dosi confezionate di eroina, rendeva palese la diffusività in favore di plurimi tossicodipendenti della sua attività di spaccio.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagata, lamentando la erronea applicazione della legge penale, in quanto la circostanza che la droga detenuta presentasse un principio attivo dello 0,2% (pari a 67 milligrammi; tre dosi complessive), consentiva di inquadrare il fatto nell’ambito di una minima offensività.
Motivi della decisione

3. La censura formulata è manifestamente infondata ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Va ricordato che questa Corte ha più volte ribadito che l’attenuante del fatto di lieve entità deve essere individuata in base ad un’operazione interpretativa che consenta di rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo conto del criterio di ragionevolezza derivante dall’art. 3 Cost., che impone – tanto al legislatore quanto all’interprete – la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del fatto (Cass. 6, 4194/95, imp. Salmi Ben, rv. 200797).

Nel caso di specie il giudice di merito, con congrua motivazione, ha evidenziato come l’eroina detenuta sebbene di quantità non particolarmente rilevante, era confezionata in una pluralità di dosi, quindi con capacità diffusiva in favore di una pluralità di tossicomani.

Tale valutazione della corte distrettuale è esente da censure, tenuto conto degli orientamenti di questa Corte regolatrice la quale ha affermato che la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (Cass. Sez. un. 21.9.2000, n. 17). Sulla base di tali insegnamenti il giudice del merito, a fronte della detenzione di 9 dosi di eroina, ha ritenuto, in modo non manifestamente illogico, superate le soglie per ritenere il fatto di minima offensività.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *