Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2011) 05-05-2011, n. 17479 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Generale Dr. Antonio Gialanella, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 15/6/2010 il GIP del Tribunale di Catania emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di C.N.A., per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione alla cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina (gr. 100), consumata in (OMISSIS) e la cessione di una imprecisata quantità in (OMISSIS).

Le fonti di prova erano costituite da indagini ed appostamenti di P.G. e intercettazioni telefoniche.

Con ordinanza del 9/7/2010 il Tribunale di Catania rigettava l’istanza di riesame avanzata dal C..

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, lamentando:

2.1. la violazione di legge ( art. 292 c.p.p., comma 2, lett. C) per non essere stata trasmessa dal P.M. al G.I.P. di Catania la documentazione attestante i rapporti di lavoro tra l’indagato e la ditta Bentivegna e pertanto non erano stati valutati dal GIP, nell’ordinanza cautelare, gli elementi a favore dell’indagato;

2.2. il difetto di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, essendo documentati i rapporti di lavoro relativi alla demolizione di autovetture, per cui in assenza di riscontri, le conversazioni non potevano essere riferite a traffico di droga;

2.3. il difetto di motivazione in ordine alla affermata sussistenza di esigenze cautelari, a fronte dei quattro anni di distanza dalla commissione dell’ultimo reato.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Quanto alla primo motivo di censura, relativo alla mancata declaratoria di nullità dell’ordinanza impositiva per violazione dell’art. 292 c.p.p., lett. c), va ricordato al riguardo che è oramai indirizzo contante di questa Corte che, in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, il giudice del riesame non può annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, atteso che il nostro ordinamento processuale a fronte delle nullità comminate per omessa motivazione dei provvedimenti riserva solo al giudice di legittimità il potere di pronunciare il relativo annullamento. Tale potere è precluso al giudice di merito di secondo grado a maggior ragione quando a costui, come nel caso del riesame, il thema decidendum è devoluto nella sua integrante (Sez. 3A, 19 gennaio 2001, Senzadio, rv. 218752).

Pertanto, in ragione dell’effetto interamente devolutivo che caratterizza il riesame, consegue che il giudice, al quale è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso, può sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative dell’ordinanza oggetto del riesame, e ciò ancorchè esse siano tali da integrare le nullità – rilevabili d’ufficio – previste dall’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c) bis, riguardanti la mancata valutazione degli elementi a favore e l’esposizione delle esigenze cautelari (Cass., Sez. 1A, 2 ottobre 1998, Mannella, rv. 211887; nello stesso senso, Cass., Sez. 6A, 14 giugno 2004, rv. 229763; Cass. Sez. 6, 10 marzo 2006, rv. 233499; Cass., Sez. 2A, 14 febbraio 2007, rv. 235825).

Ebbene, le carenze argomentative lamentate dal ricorrente sono state legittimamente colmate dal giudice del riesame, il quale ha osservato che la predetta documentazione (presente nel fascicolo del Riesame), non consentiva una lettura alternativa della vicenda in termini di liceità. Ha evidenziato il Tribunale che le conversazioni relative alla rottamazione di un’auto Golf sono svolte in modo nettamente separato rispetto a quelle concernenti l’illecito traffico ed i colloqui sono tenuti eminentemente da soggetti diversi: C. R., padre del ricorrente, con la sorella del B.. Ne consegue che nell’impugnata ordinanza viene sanato il preteso vizio motivazionale del provvedimento cautelare, dal che la infondatezza della invocata declaratoria di nullità. 3.2. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, preliminarmente va ricordato quali siano i limiti del sindacato della Corte di Cassazione in materia cautelare. In particolare è stato più volte ribadito che "l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione delle misura cautelare e del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è perciò circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere negativo, il cui possesso rende l’atto insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo dell’esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento" (Cass. 4, n. 2050X96, imp. Marseglia, rv. 206104 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 40873/2010, imp. Merja, rv. 248698).

Orbene, nel caso di specie, il Riesame ha osservato che:

– dalle intercettazioni emergevano numerose telefonate tra il C., I. e tale B.S.. I primi sollecitavano pagamenti al B. il quale disperatamente chiedeva delle dilazioni;

– in data 20/12/2006 era stato video filmato l’incontro presso il casello autostradale di (OMISSIS) del B.G. (fratello di S.) con l’ I. ed i C. in occasione del quale questi ultimi consegnano un involucro bianco al predetto B. (che viene riposto nel cofano di una Golf, poi caricata sul carro attrezzi del B.);

– in data 20/1/2007 la P.G. assiste ad altro incontro con le medesime modalità, nel corso del quale viene consegnato al B., da C. ed I., un altro involucro. Fermato il B. (unitamente a tale Ca.Ca.) dopo l’incontro, a bordo dell’auto veniva rinvenuto il predetto involucro che risultava contenere 100 gr. di cocaina.

Osservava il Riesame che le telefonate erano sicuramente riferibili al traffico di stupefacenti e non a rapporti di lavoro, come riscontrato dal sequestro della droga.

Le censure mosse dalla difesa all’ordinanza, esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

3.3. Infine, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha evidenziato come la reiterazione delle condotte fosse espressione di una qualificata pericolosità sociale, circostanza questa avvalorata dal precedente penale specifico (del 2004) e da un carico pendente per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74;

pertanto la misura della custodia in carcere era l’unica idonea a garantire le esigenze di prevenzione sociale.

Tali argomentazioni, coerenti e non manifestamente illogiche, rendono incensurabile in questa sede il provvedimento impugnato.

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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