Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-08-2011, n. 17689

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La IGEA Soc. coop. a r.l. impugna per cassazione, sulla base di tre motivi, la sentenza della Corte d’appello di Palermo, depositata il 26 maggio 2008, con la quale è stata, in riforma della sentenza di primo grado, rigettata la domanda, proposta dalla società nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato alla stessa, di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale per la mancata locazione di un immobile richiesto dalla cooperativa, con istanza di concessione ventennale, per destinarlo a poliambulatorio di medicina per il cui esercizio aveva ottenuto un finanziamento regionale. Le intimate resistono con controricorso e chiedono dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi il ricorso.

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 2043, 1337 e 1338 c.c. e chiede se, nella specie, si configurino profili di culpa in contrah.en.do, in base agli artt. 1337-1338 ed in base al generale principio ex art. 2043 c.c., anche successivamente alla modifica della destinazione del bene ed ancora al 1996, avendo l’amministrazione interessata con la propria condotta fatto intendere alla controparte negoziale che quel vizio sarebbe stato in prosieguo da essa rimosso e/o che la trattativa avviata sarebbe andata comunque a buon fine.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce ulteriore violazione delle predette norme e chiede se, nella specie, ai sensi delle stesse, il danno derivante dalla differenza tra il canone pagato nella struttura in uso e quello che l’appellata avrebbe pagato all’amministrazione per la locazione dell’immobile oggetto di trattative come individuato dalla C.T.U. in atti, sia riconoscibile anche in caso di mancata stipulazione del contratto, dovendosi poi eventualmente considerare anche il pregiudizio derivante dalla rinuncia alla stipulazione di un contratto, avente contenuto diverso rispetto alle trattative, ex art. 1223 c.c..

2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 e chiede se sussista nella specie contrasto tra la motivazione e il dispositivo, non potendosi in alcun modo ricavare con certezza il pensiero ed il comando del giudice.

3. I motivi si rivelano tutti inammissibili per inidoneità dei quesiti di diritto rispettivamente a ciascuno di essi formulati.

Infatti, l’art. 366 bis cod. proc. civ., nel testo applicabile catione temporis, prevede le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, disponendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso se, in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dieta. giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, (Cass. n. 4556/09). Orbene, nel caso in esame, rispetto a tutti i motivi il quesito è completamente inidoneo, in quanto si limita a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno nella specie la violazione di determinate disposizioni di legge, senza specificare, sia pure sinteticamente gli estremi di fatto, nè le regole di diritto di cui si lamenta la viziata interpretazione o applicazione da parte della Corte territoriale, sicchè quelle di cui genericamente si invoca l’applicazione finiscono per rivelarsi non riferibili al decisimi della sentenza impugnata. Va, invece, ribadito che il quesito di diritto di cui all’indicata norma deve compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. n. 19769/08;

24339/08; 4044/09, nonchè S.U. 20360/07). Inoltre, il quesito relativo al terzo motivo è del tutto generico, senza il corredo di alcuno specifico argomento di censura, che precisi, sia pure sinteticamente, perchè, il ricorrente assume che il processo logico, che ha condotto il giudice alla denunciata decisione, dovrebbe considerarsi inficiato da un insanabile contrasto tra motivi e dispositivo.

3. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.400=, di cui Euro 3.200= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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