Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-05-2011, n. 2735

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

dell’avvocato Iannoni Fiore, e Condemi;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. per l’Abruzzo accoglieva il ricorso n. 512 del 1997 proposto da C. M., titolare di un esercizio barristorante ubicato nella contrada Buccieri del Comune di Cepagatti, avverso (i) il provvedimento n. 121 dell’8 ottobre 1996 della Commissione di Zona per le ricevitorie totocalcio del C.O.N.I. di Pescara, di diniego dell’istanza di concessione di una nuova ricevitoria per la stagione 1996/1997 presentata dalla ricorrente, e di correlativo rilascio della concessione alla controinteressata D. G. P., titolare di un esercizio baredicolatrattoria sito nel centro urbano di Cepagatti, e (ii) il provvedimento n. 265 dell’11 marzo 1997 della Commissione Centrale, di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di diniego. Annullava dunque i gravati provvedimenti e condannava il resistente C.O.N.I. a rifondere alla ricorrente le spese di causa. Il T.A.R. basava la pronuncia di accoglimento sul rilievo della carenza d’istruttoria viziante il provvedimento di diniego, attesa la contraddittorietà dei dati relativi al bacino d’utenza della zona interessata dalla ricevitoria (contrada Buccieri) richiesta dalla ricorrente, in rapporto ai dati riguardanti il centro abitato di Cepagatti, in quanto le risultanze poste a fondamento del diniego della Commissione di Zona – secondo cui l’esercizio della ricorrente sarebbe ubicato in una contrada scarsamente popolata, di ca. 100 abitanti, mentre Cepagatti capoluogo conterebbe ca. 4.500 abitanti – contrastavano con i dati forniti dalla ricorrente sulla base di certificazioni del Comune, da cui risultavano rispettivamente 350 abitanti per la contrada e 1.453 abitanti per il centro urbano.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello il soccombente C.O.N.I., lamentando l’erronea valutazione in fatto e il conseguente erroneo annullamento dei gravati provvedimenti, in quanto la deliberazione della Commissione di Zona doveva ritenersi sorretta da accurati accertamenti, confermati dai rilievi statistici emersi del censimento effettuato dall’ISTAT nell’anno 2001. Chiedeva dunque, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto in primo grado.

3. Costituendosi, l’appellata contestava la fondatezza dell’appello e ne chiedeva il rigetto.

4. All’udienza pubblica del 15 marzo 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

5. Premesso che la statuizione dei primi giudici, secondo cui, sebbene il potere concessorio in materia di ricevitorie dei concorsi totocalciototogol nelle more fosse stato trasferito all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, persiste l’interesse dell’istante al ricorso quanto meno ai fini risarcitori, non è stata investita da specifico motivo di gravame, sicché sul punto si è formato il giudicato endoprocessuale preclusivo di ogni riesame della questione, si osserva nel merito che l’appello è infondato e va disatteso.

I gravati provvedimenti a ragione sono stati annullati per carenza d’istruttoria, in quanto:

– per un verso, la delibera della Commissione di Zona n. 121 dell’8 ottobre 1996, di diniego della concessione richiesta dall’odierna appellante, titolare di un esercizio barristorante in via G. D’Annunzio 220/contrada Buccieri nel Comune di Cepagatti, si fonda su una valutazione comparativa dei bacini d’utenza rispettivamente della contrada Buccieri e del centro del Comune, indicati in "circa 100 abitanti" per la contrada "scarsamente popolata" e in "circa 4.500 abitanti" per la "zona più urbanizzata al centro del Comune" (v. così, testualmente, il gravato provvedimento), basata sui dati ricavati dal censimento ISTAT dell’anno 1991;

– per altro verso, dalle certificazioni del Comune datate 11 aprile 1997 e 18 novembre 1996, prodotte dalla ricorrente (v. doc. 10 e 12 del fascicolo di parte ricorrente di primo grado), è dato evincere che la consistenza della popolazione della contrada Buccieri era di 350 abitanti, mentre quella del centro urbano del Comune ammontava a 1453 abitanti;

– sebbene il centro urbano fosse già servito da una ricevitoria, la concessione è stata rilasciata in favore della controinteressata D. G. P. (v. verbale n. 118 dell’8 ottobre 1996), con la motivazione che si trattava di "esercizio idoneo…ubicato su strada molto trafficata ed in zona urbanizzata (nucleo centrale del Comune di circa 4.500 abitanti) servita da una sola ricevitoria";

– risulta evidente la contraddittorietà dei dati relativi alla consistenza della popolazione dei bacini d’utenza serviti dalle ricevitorie in contestazione, che avrebbe imposto un supplemento d’istruttoria onde accertare la reale consistenza demografica delle zone da servire e, di conseguenza, trarne le dovute conseguenze in esito a una valutazione comparativa tra le esigenze dei rispettivi ambiti territoriali.

L’insufficienza istruttoria si appalesa tanto più marcata, se si considera che la Commissione di Zona si era basata su dati riferiti a un’epoca (1991) risalente a più di sei anni addietro rispetto al periodo rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento (1996/1997).

Né la rilevata carenza istruttoria può essere supplita dalla nuova certificazione comunale del 16 febbraio 2006, prodotta dall’odierno appellante nel presente grado – da cui emerge che secondo i dati del censimento ISTAT dell’anno 2001 la densità demografica dell’intero Comune, alla data del 31 dicembre 2001, era di 9097 abitanti, mentre la contrada Buccieri contava 622 abitanti -, in quanto, per un verso, anche tali nuovi dati si riferiscono ad epoca diversa da quella rilevante ai fini decisori (1996/1997) e, per altro verso, l’utilizzabilità della nuova documentazione è preclusa dal divieto dell’integrazione postuma, in sede giudiziale, della motivazione del provvedimento gravato in primo grado, connotato da ampia discrezionalità amministrativa (a presidio delle garanzie procedimentali ex art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241).

Per le esposte ragioni, in reiezione dell’interposto appello s’impone la conferma della gravata sentenza.

6. Considerata la natura della controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese del presente grado interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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