Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-01-2011) 05-05-2011, n. 17477 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 24/9/2010 il GIP del Tribunale di Trento rigettava l’istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere adottata nei confronti di S.C., per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione al traffico di rilevanti quantitativi di hashish (comm. nella zona del (OMISSIS) nell’estate (OMISSIS)).

2. Con ordinanza del 22/10/2010 il Tribunale di Trento rigettava l’appello cautelare avanzato dal S..

Osservava il Tribunale che:

– i gravi indizi emergevano dalle indagini di P.G., dalle intercettazioni e dallo stesso interrogatorio dell’indagato;

– il S. aveva ammesso di avere incontrato il C. che gli aveva offerto l’acquisto di 5 kg. di hashish, offerta che però aveva declinato (la circostanza dell’incontro è stata confermata dal V.);

– il coinvolgimento del C. nell’illecito traffico emergeva dal suo arresto in flagranza a (OMISSIS), quando era stato trovato in possesso di 100 kg. di hashish importati dal Marocco.

Ha osservato il tribunale che difficilmente un’offerta come quella del C. al S. poteva essere fatta a "freddo" ma era logico ritenere che fosse il frutto di una ben precisa trattativa che poi era andata a buon fine. Quanto alle esigenze cautelari, esse emergevano dalla pericolosità manifestata dal S., già pluripregiudicato e con collegamenti importanti nel traffico di stupefacenti, relativo a rilevanti quantità di sostanza.

3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagata, lamentando:

3.1. il difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in quanto, dalle indagini svolte; poteva emergere un quadro indiziario grave a carico del C. e V., ma non certo a carico del S., il quale non era al corrente nello specifico delle attività di costoro e non è provato che avesse accettato l’offerta della fornitura di 5 kg. di hashish;

3.2. il difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, non emergendo dagli atti l’inserimento dell’indagato nel circuito del traffico di droga e, quindi, essendo inesistente il pericolo di reiterazione delle condotte criminose.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. Preliminarmente va ricordato quali siano i limiti del sindacato della Corte di Cassazione in materia cautelare. In particolare è stato più volte ribadito che "l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione delle misura cautelare e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere negativo, la cui presenza rende l’atto insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo dell’esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento" (Cass. 4, n. 2050/96, imp. Marseglia, rv. 206104).

Orbene, quanto ai gravi indizi, nel caso di specie, le censure espresse dalla difesa, esprimono solo un dissenso generico di merito e la motivazione dell’ordinanza (che peraltro prende in considerazioni le dichiarazioni dell’indagato successive all’adozione della misura) regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

3.2. In ordine alla valutazione delle esigenze cautelari va ricordato che questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ritiene che in tema di misure cautelari personali, il venir meno o l’attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare (ex plurimis, Cass. 4, 39531/06, imp. De Los, rv. 235391; conf., Cass. 2, 39785/07, imp. Poropat, rv. 238763).

Nel caso di specie il Tribunale ha evidenziato come l’entità della partita di droga trattata lasciava trasparire uno stabile inserimento del S. in ambienti criminali, circostanza questa avvalorata dai numerosi, gravi e specifici precedenti penali; pertanto la misura della custodia in carcere era l’unica idonea a garantire le esigenze di prevenzione sociale.

Tali argomentazioni, coerenti e non manifestamente illogiche, rendono incensurabile in questa sede il provvedimento impugnato.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *