Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-01-2011) 05-05-2011, n. 17447 Giudizio abbreviato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Catania con sentenza in data 6 novembre 2009. confermava la sentenza pronunziata in data 5 ottobre 2005 con cui il GIP del Tribunale di Catania, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato L. alla pena di UN anno di reclusione ed Euro 2.000 di multa e G.P. alla pena di mesi OTTO di reclusione, quali responsabili – rispettivamente – del delitto di cessione di sostanze stupefacenti – ritenuta la speciale attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 – e di quello di favoreggiamento personale.

Ricorre per cassazione, tramite il difensore, D. lamentando il difetto e la contraddittorietà della motivazione. La Corte d’appello ha omesso di specificare le ragioni alla cui stregua ha ritenuto di giungere a quantificare la pena nella misura in concreto irrogata e di affermare la penale responsabilità dell’imputato per la cessione dello stupefacente al G. sol perchè costui, alla vista della P.G., tentò di occultare l’involucro, avendo peraltro negato di averlo ricevuto dal D..

Con distinto ricorso, il difensore di G. articola due ordini di censure per il vizio di erronea applicazione della legge penale e per quello di mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte d’appello ha inesattamente applicato la disposizione di legge che prevede il delitto di favoreggiamento personale ritenendo l’imputato responsabile di detto delitto perchè, interrogato dalla P.G. in veste di persona informata dei fatti, ebbe ad indicare un luogo diverso da quello in cui aveva effettivamente ricevuto la dose di cocaina. In realtà siffatta condotta non ha apportato alcun "aiuto ad eludere le investigazioni" a carico del D. attesochè le stesse avevano già raggiunto un grado di compiuto sviluppo sì da condurre alla cattura dello spacciatore.

Hanno poi i Giudici di secondo grado omesso di esplicitare le ragioni che li avevano indotti a determinare la pena in misura non prossima ai minimi edittali, limitandosi a far uso di mere clausole di stile.

Entrambi i ricorsi vanno giudicati inammissibili per manifesta infondatezza. I Giudici d’appello hanno puntualmente ed esaustivamente dato conto, nella motivazione della sentenza, contrariamente agli infondati assunti esposti nel gravame proposto nell’interesse del D., degli elementi di prova alla cui stregua hanno ritenuto – del tutto correttamente e legittimamente – di confermarne l’affermazione della penale responsabilità facendo chiaro riferimento a quanto caduto sotto la diretta percezione della P.G. operante. Ed invero, riferisce la Corte, che nell’annotazione del servizio di appostamento in data 7 ottobre 2003 (utilizzabile nell’ambito del rito abbreviato prescelto dal prevenuto) è detto che il D. venne veduto cedere un involucro (contenente una dose di cocaina) al G. che poi l’occultò. E tanto basta ovviamente a suffragio della fondatezza dell’accusa. Del pari esaustiva ed assolutamente condivisibile è la motivazione della sentenza impugnata in punto determinazione del trattamento sanzionatorio – attestatosi peraltro al minimo edittale previsto per la speciale attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 – denegato il riconoscimento al D., come pure al G., delle attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali, delle modalità esecutive dei reati commessi e del non positivo comportamento processuale. Quanto alla posizione del G., è assolutamente pacifico, come ritenuto dalla Corte d’appello, che integra gli estremi del delitto di favoreggiamento la condotta dell’imputato che, sentito dalla P.G. in veste di persona informata dei fatti, ebbe a riferire di aver acquistato la dose di cocaina da uno sconosciuto ed in luogo diverso, ciò avendo diretta incidenza sul potenziale sviamento delle investigazioni in corso, ovviamente a beneficio del D.. Trattandosi di reato di pericolo, a nulla rilevava che le indagini sul fatto fossero già state avviate; a che stadio di sviluppo si trovassero e che, in ipotesi, si fossero già concluse.

Come sopra osservato, con specifica e puntuale motivazione la Corte d’appello ha altresì ribadito la congruità del trattamento sanzionatorio applicato anche al G., in ossequio alla rilevante capacità a delinquere desumibile, ex art. 133 c.p., dai precedenti penali.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente:cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000, 00 per ciascuno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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