T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 09-05-2011, n. 687 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 31.3.2009 e depositato in data 22.4.2009, i ricorrenti impugnavano l’epigrafata Ordinanza contingibile ed urgente n. 4 del 30/01/2009 del Sindaco di Paola, premettendo che, con concessione edilizia dell’anno 1997, i controinteressati coniugi E.S. e G.I. erano stati autorizzati ad edificare, in via degli Ulivi, un edificio adibito ad abitazione, con una terrazza che si affacciava sulla loro proprietà, proprio dal lato monte.

Esponevano che, successivamente, era stata edificata una piscina annessa all’abitazione, che, come da documentazione fotografica che producevano, per un certo periodo, avrebbe rilasciato le acque di scarico direttamente nel terreno, in assenza, cioè, di allaccio nella rete di scarico delle acque.

A loro avviso, anche a causa del continuo rilascio di acqua nel terreno sottostante la piscina, il costone sottostante si sarebbe appesantito e, in assenza di alcuna idonea messa in sicurezza della pendice, avrebbe determinato il progressivo scoscendimento della pendice e, quindi, a seguito degli eventi metereologici, la frana in località Madonna delle Grazie.

Con il presente gravame, lamentavano che, essendo divenuta pericolosa la condizione della pendice, a causa delle avverse condizioni metereologiche, veniva emanata l’epigrafata Ordinanza contingibile ed urgente n. 4 del 30/01/2009 del Sindaco di Paola, con cui si disponeva a carico degli odierni ricorrenti: 1) di interdire ad ogni utilizzazione la pendice interessata dallo smottamento e lo spazio tra i fabbricati esistenti ed il piede di detta pendice; 2) di predisporre e fare eseguire da ditta specializzata e con l’assistenza di esperto professionista, entro 6 gg. dalla notifica, la pulizia della pendice, il discasaggio dei massi pericolanti e l’assicurazione del manto superficiale dei terreni e, poi, entro 30 gg. dalla notifica, un idoneo risanamento e rinforzo geotecnico della pendice interessata, previo l’esperimento dei necessari studi ed indagini geologichetecniche ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

A sostegno del proprio ricorso, deducevano:

1) nullità della notifica dell’Ordinanza n.4 del 30/01/2009 del Sindaco di Paola (CS) – violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 137 e ss. del c.p.c.- violazione dell’art. 24 della Costituzione;

L’ordinanza impugnata sarebbe stata notificata a tutti i signori S. impersonalmente, a mani del sig. C. S., il quale, erroneamente ritenuto rappresentante dei proprio congiunti, in realtà, non avrebbe mai avuto alcun potere di rappresentanza degli altri congiunti interessati.

2) erroneità dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell’ordinanza n.4 del 30/01/2009 del Sindaco di Paola;

La piscina dei controinteressati, che avrebbe rilasciato le acque di scarico direttamente nel terreno, senza la prevista immissione delle stesse nella rete di scarico, come documentato dalla foto del 29.01.2009, soltanto a seguito dell’evento franoso sarebbe stata munita di tubature, come confermerebbe la foto del 14.02.2009, per cui il continuo rilascio d’acqua nel terreno sottostante, avrebbe contribuito a determinare lo scoscendimento della pendice sita in Paola (CS) – località Madonna delle Grazie.

Concludevano per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con memoria depositata in data 11/05/09, si costituivano i coniugi controinteressati per resistere al presente ricorso e deducevano che, come da relazione geologica versata in atti, la situazione di smottamento, per la quale sarebbe stato chiesto l’intervento del Comune, risalirebbe ad un periodo antecedente alla costruzione della piscina.

Con memoria depositata in data 20/05/09, i ricorrenti replicavano alle osservazioni svolte dai controinteressati.

Con memoria depositata in data 6/03/11, i controinteressati insistevano nelle già prese conclusioni.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011, il ricorso passava in decisione.
Motivi della decisione

1. Viene impugnata l’epigrafata Ordinanza contingibile ed urgente n. 4 del 30/01/2009 del Sindaco di Paola, con cui si dispone, nei confronti dei ricorrenti: 1) di interdire ad ogni utilizzazione la pendice interessata dallo smottamento e lo spazio tra i fabbricati esistenti ed il piede di detta pendice; 2) di predisporre e fare eseguire da ditta specializzata e con l’assistenza di esperto professionista, entro 6 gg. dalla notifica, la pulizia della pendice, il discasaggio dei massi pericolanti e l’assicurazione del manto superficiale dei terreni e, poi, entro 30 gg. dalla notifica, un idoneo risanamento e rinforzo geotecnico della pendice interessata, previo l’esperimento dei necessari studi ed indagini geologichetecniche ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la nullità della notifica del provvedimento amministrativo de quo, resa impersonalmente a mani del sig. C. S., che, invece, non avrebbe mai avuto alcun potere di rappresentanza degli altri congiunti interessati.

La censura non è fondata.

Invero, il principio di cui al comma 3 dell’art. 156 c.p.c., per il quale il conseguimento dello scopo cui l’atto è preordinato ne sana la nullità, trova piena applicazione anche con riferimento alla notifica dei provvedimenti amministrativi, per cui, in un’ottica funzionale, la mancata e/o non corretta notifica non determina l’illegittimità del provvedimento, bensì incide esclusivamente sulla decorrenza dei termini per impugnare.

Nella specie, essendo stata regolarmente esperita l’introduzione del ricorso da parte degli interessati, un’eventuale carenza della notifica del provvedimento amministrativo "ab imis" non può che potersi ritenere risolta esclusivamente in una mera irregolarità, finalisticamente sanata dal tempestivo esercizio del diritto di difesa da parte degli interessati, i quali hanno così dimostrato di aver raggiunto quella condizione di "piena conoscenza" del provvedimento lesivo, che è l’unico elemento rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnativa.

2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono che la piscina dei controinteressati, che avrebbe dapprima rilasciato le acque di scarico direttamente nel terreno, senza la prevista immissione delle stesse nella rete di scarico, come documentato dalla foto del 29.01.2009, soltanto a seguito dell’evento franoso sarebbe stata munita di tubature, come confermerebbe la foto del 14.02.2009.

A loro avviso, anche a causa del continuo rilascio di acqua nel terreno sottostante la piscina, il costone sottostante si sarebbe appesantito e, in assenza di alcuna idonea messa in sicurezza della pendice, avrebbe determinato il progressivo scoscendimento della pendice e, quindi, a seguito degli eventi metereologici, la frana in località Madonna delle Grazie.

Dalla documentazione anche fotografica in atti emerge che il fabbricato dei ricorrenti si trova a valle dello smottamento del terreno franoso e, perciò, appare condivisibile il rilievo secondo cui esso è interessato dalla vicenda in esame soltanto a causa della caduta di massi e di terriccio.

Soprattutto, nella specie, né dalla motivazione del provvedimento impugnato né dalla documentazione in atti emerge alcun nesso di concausalità fra la condotta dei ricorrenti e l’evento dannoso verificatosi, che possa essere idoneo a giustificare la grave misura delle prestazioni previste a loro carico, in adempimento dell’obbligo di ripristino (" predisporre e fare eseguire da ditta specializzata e con l’assistenza di esperto professionista, nell’immediato…la pulizia della pendice, il discasaggio dei massi pericolanti e l’assicurazione del manto superficiale dei terreni e, successivamente..un idoneo risanamento e rinforzo geotecnico della pendice interessata, previo l’esperimento dei necessari studi ed indagini geologichetecniche ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni")..

Invero, anche a voler ritenere, nella specie, invocabile una sorta di responsabilità oggettiva, riconducibile al paradigma di cui all’art. 2051 c.c. ("danno da cose in custodia"), in base al quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia (cosiddetta "obbligazione propter rem"), salvo che provi il caso fortuito – inteso in senso ampio come fatto del terzo o colpa del danneggiato o, anche inteso come forza maggiore- non si comprende la sussistenza del rapporto di relazione con la "res" in questione.

Ed infatti, la responsabilità per danni cagionata da cosa in custodia ha base: a) nell’essersi il danno verificato nell’ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa; b) nell’esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilare su di essa e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi (cfr. Cass. Civ. 25.11.1988 n. 6340).

Invero, quanto alla sussistenza del secondo elemento previsto dall’art. 2051 c.c., nell’ottica di una presunzione "iuris tantum" di colpa del custode, non emerge né dal testo dell’ordinanza impugnata né da altri documenti, che il costone crollato e la pendice della collina sulla cui sommità è posto il fabbricato dei contro interessati erano oggetto di un dovere di custodia da parte degli odierni ricorrenti.

Inoltre, non vi è traccia in sede motivazionale né aliunde di una eventuale corresponsabilità dei ricorrenti con altri soggetti proprietari di limitrofe parti di terreno franate, riconducibile -in via meramente ipotetica- al disposto di cui all’art. 2055 comma 2 c.c., ossia in vista di un eventuale regresso del Comune.

In definitiva, nella specie, non si ravvisano elementi idonei a giustificare l’onerosa prestazione posta a carico dei ricorrenti con il provvedimento impugnato.

Pertanto, la doglianza appare meritevole di adesione.

In conclusione, il ricorso si appalesa fondato e va accolto e, per l’effetto, va annullato in parte qua, per quanto di interesse, l’impugnato provvedimento, facendo salvi gli ulteriori e legittimi provvedimenti dell’Autorità Amministrativa..

La peculiarità della fattispecie considera di disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua, per quanto di interesse, l’impugnato provvedimento, facendo salvi gli ulteriori e legittimi provvedimenti dell’Autorità Amministrativa..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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