Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-01-2011) 05-05-2011, n. 17390 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

à del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 25 marzo 2010 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia del 14 ottobre 2009 con la quale A.R.C. – imputato del reato di importazione illecita di sostanza stupefacente (gr. 900 circa di cocaina racchiusi cento ovuli ingeriti e poi espulsi) – era stato ritenuto colpevole del detto reato e, con le attenuanti generiche condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 20.000 di multa, oltre confisca e distruzione dello stupefacente e della documentazione.

Con la sentenza oggi impugnata la Corte di Appello aveva anzitutto disatteso la doglianza relativa al mancato avviso della fissazione dell’udienza per il giudizio immediato al difensore evidenziando, da un lato, le numerose nomine e revoche di altri difensori e dall’altro, la presenza all’udienza dibattimentale proprio del difensore che aveva ricevuto l’avviso di cui all’art. 456 c.p.p.;

ancora aveva disatteso altra doglianza processuale (incompetenza territoriale secondo la quale essendo l’imputato diretto a Venezia, era il giudice di quella città e non quello di Civitavecchia (luogo entro cui ricade l’aeroporto di Fiumicino) competente a giudicare, evidenziando la natura del reato di importazione clandestina (reato istantaneo che si consuma nel luogo in cui viene accertato il reato);

ancora, disatteso la doglianza relativa alla mancata concessione della attenuante di cui all’art. 73, comma 7, rilevando che è onere dell’imputato – e non certo degli operatori di P.G. che nessuna iniziativa possono assumere in proposito – attivarsi per collaborare con la giustizia; infine, ribadito la congruità della pena, evidenziando che essa era quasi vicina al minimo edittale e che l’imputato aveva ottenuto le circostanze attenuanti generiche, a nulla potendo valere la circostanza dell’asserito "infimo" ruolo di corriere dell’imputato.

Propone ricorso il difensore dell’imputato affidando il ricorso a quattro motivi.

Con il primo denuncia erronea applicazione della legge penale processuale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza di giudizio immediato per omessa notifica al difensore fiduciario e conseguente nullità derivata della sentenza di appello.

Con il secondo motivo viene denunciato analogo vizio in relazione alla mancata dichiarazione di nullità della sentenza per incompetenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia.

Con il terzo motivo la difesa lamenta la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non è stata riconosciuta dalla Corte di Appello la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7.

Ed analogo vizio di motivazione viene denunciato con il quarto – ed ultimo – motivo di ricorso afferente alla determinazione complessiva della pena.

Il ricorso non può essere accolto.

Quanto al motivo con il quale viene denunciata omessa motivazione in ordine alla dedotta eccezione di nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza di giudizio immediato, la Corte territoriale, dopo aver ripercorso le varie vicende riguardanti il succedersi in strettissima sequenza temporale di diversi difensori attraverso continue revoche e nomine successive, ha, in modo corretto e rispettoso dei principi in tema di notificazione degli atti, ricordato come il difensore presente all’udienza dibattimentale fosse lo stesso che aveva ricevuto l’avviso di cui all’art. 456 c.p.p., così escludendo qualsiasi compressione dei diritti difensivi.

Con la proposta eccezione, anche in questa sede il difensore ha inteso ribadire la violazione del diritto di difesa nella misura in cui non sarebbe stata data all’imputato alcuna possibilità di accedere ad eventuali riti alternativi nell’esiguo spazio temporale riconosciuto dall’art. 458 c.p.p..

Ora, a prescindere dal rilevo che a tale incombente avrebbe comunque potuto provvedere personalmente l’imputato, in ogni caso il decreto di giudizio immediato va notificato esclusivamente a costui dovendo solo lui essere posto a conoscenza della imputazione e della facoltà di richiedere eventuali riti alternativi, mentre compete al difensore la notifica nel caso di specie effettuata nei confronti dell’originario difensore di ufficio presente all’udienza dibattimentale – sicchè nessun vulnus è derivato all’imputato nel corso del giudizio di primo grado (Cass. Sez. 3, 27.5.2010 n. 24257, Eze, Rv. 247701).

Analogamente infondato il secondo motivo con il quale viene riproposta la questione della competenza territoriale individuata dalla Corte di Appello esattamente nel Tribunale di Civitavecchia.

Ribadita la natura di reato istantaneo della condotta di illecita importazione di sostanze stupefacenti nel territorio dello Stato Italiano, dalla quale deriva l’individuazione del tempus e locus commissi delicti nel Giudice del luogo in cui il corriere varca la frontiera italiana (nel caso in esame il Tribunale di Civitavecchia all’interno del quale ricade l’area aeroportuale di Fiumicino ove l’imputato è stato tratto in arresto), va ulteriormente osservato che nessun rilievo può assumere, ai fini della individuazione di un giudice territorialmente diverso, il proposito del corriere di recarsi a Venezia, così come sostenuto dalla difesa del ricorrente, non mancando di considerare che la natura di reato istantaneo esclude che possa assumere valenza la condotta precedente all’ingresso in Italia così come quella successiva (in termini, da ultimo, Cass. Sez. 1, 19.11.2008 n. 45482, Nunez, Rv. 242070).

Va pertanto disattesa la contraria tesi enunciata nel ricorso laddove si fa riferimento alla alternatività delle varie condotte indicate nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 con assorbimento delle diverse condotte sotto il profilo sanzionatorio in un unico reato e con individuazione del giudice competente per territorio in quello in cui è stata accertata con certezza una frazione della complessiva condotta criminosa (in termini Cass. Sez. 4, 19.11.2008 n. 6203, Rv.

244101), anche perchè correttamente la Corte di merito ha individuato in termini di certezza quale frazione della condotta proprio quella dell’attraversamento (con lo sbarco all’Aeroporto di Fiumicino) della frontiera da parte dell’ A..

In modo assolutamente congruo la Corte ha poi chiarito le ragioni per le quali non poteva essere riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7.

Va in proposito escluso che tale circostanza possa essere applicata in assenza di una spontaneità della condotta di collaborazione che, oltre a dover essere valutata nella sua pienezza di contenuti, non può certamente dipendere da eventuali inviti alla collaborazione rivolti dalla PG. gravando unicamente sull’imputato la scelta di collaborare – o meno – ai fini della sottrazione di risorse rilevanti e di impedire la commissione di ulteriori attività delittuose (Cass. Sez. 4, 18.11.2008 n. 46435, Finazzi ed altro, Rv. 242311).

In questo senso è certamente coerente con tali principi la decisione della Corte, non mancando di osservare che la mera intenzione da parte dell’imputato di voler collaborare con la Polizia Giudiziaria non seguita da una effettiva condotta collaborativa non vale ad integrare la circostanza attenuante in esame: nè può assumere rilievo a tale specifico fine, come esattamente ricordato dalla Corte di Appello, la circostanza della mancata traduzione del processo verbale di arresto all’imputato.

In ultimo, con riguardo alla ritenuta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio superiore al minimo, in modo del tutto logico la Corte ha confermato la pena inflitta dal primo giudice evidenziando non solo l’avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche come segno tangibile di mitezza nel trattamento punitivo pur a fronte di una ritenuta gravità del fatto, valorizzando al riguardo il positivo contegno processuale dell’imputato, ma, altrettanto congruamente, chiarito le ragioni per attestarsi su un livello della pena base discostato dal minimo.

Ed in ultimo mette conto di rilevare che, diversamente da quanto esposto nel ricorso, nessuna riduzione di pena oltre quella derivante dalla avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata riconosciuta dalla Corte (in particolare la difesa fa riferimento ad una intervenuta diminuzione di pena per effetto della scelta del rito abbreviato, mai operata).

Le ulteriori considerazioni svolte dal ricorrente al fine di dimostrare il vizio di motivazione della sentenza impugnata su tale specifico punto riguardano circostanze di fatto, inammissibili in questa sede.

Segue al rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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