costituito da:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Italo Franco Consigliere, relatore
Marco Morgantini Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 194/2009 proposto da ANASTASIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to Piercarlo Mantovani, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
contro
il Comune di Santorso in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Emma Bergamin, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, dell’ordinanza del 28.10.2008 n. 104/2008 prot. 11772 con cui il Comune di Santorso ha ingiunto alla ditta ricorrente di ripristinare lo stato dei luoghi.
Visto il ricorso, notificato il 29.12.2008 e depositato presso la Segreteria il 21.1.2009, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Santorso, depositato il 2.2.2009;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 4 febbraio 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Consigliere Italo Franco – l’avv. Mantovani per la parte ricorrente e l’avv. Bergamin per il Comune intimato;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
che, tra le censure mosse con il ricorso, particolarmente apprezzabile si manifesta il quinto mezzo di impugnazione, con il quale si rileva, in sostanza, la vanificazione del diritto di partecipazione;
che, invero, palese appare il vizio dedotto con tale censura, avendo la Pubblica Amministrazione resistente assunto il provvedimento impugnato a distanza di soli tre giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, in evidente contrasto, oltretutto, con l’assegnazione del termine di trenta giorni per la presentazione di osservazioni;
che il comportamento di cui sopra viene costantemente censurato dalla più recente giurisprudenza;
che la censura in discorso si manifesta, dunque, fondata e assorbente di ogni altra;
che, in conclusione, il ricorso deve considerarsi fondato e va accolto. Per l’effetto, è annullato il provvedimento impugnato;
che sussistono i motivi per compensare tra le parti le spese e onorari di giudizio
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2009.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione
T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 194/2009
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it