T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 09-05-2011, n. 3957 Esclusioni dal concorso Procedimento concorsuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone preliminarmente la ricorrente di aver presentato domanda di partecipazione alla selezione concorsuale indicata in premessa.

Apprendeva l’interessata, in data 24 ottobre 2008, di non essere stata ammessa a sostenere le prove orali della procedura selettiva in esito alla correzione degli elaborati scritti.

A motivo della disposta esclusione, veniva indicata, sugli elaborati predisposti dalla dott.ssa B., la presenza di segni che ne avrebbero reso possibile il riconoscimento (utilizzo di un evidenziatore sulla minuta).

Questi i dedotti argomenti di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del R.D. 1860/1925. Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 125ter del R.D. 12/1941 e dei principi vigenti in materia di procedure concorsuali. Eccesso di potere per contraddittorietà e violazione della corretta sequenza procedimentale.

Assume in primo luogo parte ricorrente che, alla stregua delle epigrafate disposizioni, la determinazione di esclusione di un candidato rientri, esclusivamente, nelle attribuzioni della Commissione d’esame.

Il provvedimento gravato, adottato invece dalla Sottocommissione, sarebbe per l’effetto viziato da incompetenza.

Sotto altro profilo, viene denunciato che la Commissione, nella seduta del 23 ottobre 2007, avrebbe omesso di indicare – in una con l’individuazione dei criteri di valutazione tecnica degli elaborati – anche le ipotesi di esclusione dalla procedura.

2) Violazione e falsa applicazione, sotto distinto profilo, dell’art. 12, comma 7, del R.D. 1860/1925. Eccesso di potere per errore nei presupposti. Travisamento.

Quanto all’idoneità dell’utilizzo di un evidenziatore verde nella redazione della minuta ad integrare la presenza di un segno di riconoscimento, la ricorrente contesta le considerazioni rassegnate dalla Sottocommissione:

– in primo luogo, trattandosi di segni grafici apposti non sulla bella copia dell’elaborato, ma sulla minuta (dovendosi, peraltro, assimilare l’uso dell’evidenziatore alla sottolineatura di parti del testo);

– secondariamente, perché non sarebbe dato evincere la presenza di un univoco intento, da parte della candidata. di rendere riconoscibile l’elaborato stesso.

Con motivi aggiunti notificati alle controparti e depositati in giudizio il 30 gennaio 2009, parte ricorrente ha articolato le ulteriori, seguenti doglianze:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, del R.D. 1860/1925. Eccesso di potere per difetto di motivazione, disparità di trattamento, errore nei presupposti, illogicità.

A seguito dell’accesso consentito dalla procedente Amministrazione il 9 gennaio 2009, la ricorrente poteva esaminare una pluralità di elaborati riferiti a candidati ammessi a sostenere le prove orali in esito alla correzione degli scritti.

In tale circostanza, l’interessata aveva modo di verificare che molti dei suindicati compiti recavano segni grafici astrattamente suscettibili di indurne la riconoscibilità (fra i quali: uso di penne di colore diverso; presenza di segni di evidenziatore; segni grafici di vario tipo; sottolineature), pur in presenza dei quali, nondimeno, non era stata assunta alcuna determinazione di esclusione.

Da ciò argomenta la dott.ssa B. che il provvedimento gravato sarebbe inficiato sotto il profilo della disparità di trattamento, sostenendo la disomogeneità del metro valutativo impiegato nella individuazione di (presunti) segni di riconoscimento sul testo degli elaborati suscettibili di indurre all’esclusione del candidato.

Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 24 giugno 2009, la ricorrente ha esteso le doglianze articolate con i precedenti motivi aggiunti al verbale della Commissione esaminatrice redatto in data 22 aprile 2009.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale accolta con ordinanza n. 163, pronunziata nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2009.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 23 marzo 2011.
Motivi della decisione

1. Va innanzi tutto sottolineato che, con l’ordinanza citata in narrativa, la Sezione ha ritenuto l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente non sprovvista di fumus boni juris in quanto, ai sensi dell’art. 12, comma 8, del R.D. 1860/1925, "la deliberazione di annullamento assunta dalla Sottocommissione sarebbe stata di competenza della Commissione plenaria".

Tale pronunzia veniva confermata dal Consiglio di Stato e, quindi, eseguita dall’Amministrazione della Giustizia.

In particolare, la Commissione esaminatrice – riunita, questa volta, in seduta plenaria – confermava, in data 22 aprile 2009, la determinazione di esclusione della dott.ssa B. dalla procedura concorsuale, assumendo che:

– "l’idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione si verifica quando la particolarità riscontrata assume un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, a nulla rilevando l’effettiva volontà dell’autore…";

– "nella redazione dell’elaborato scritto di un concorso pubblico è del tutto anomalo l’utilizzo di un pennarello evidenziatore di colore verde fosforescente", sì da integrare "una forma assolutamente atipica di elaborazione del pensiero in forma scritta e si differenzia nettamente da tutti gli ordinari accorgimenti che in sede di redazione sono usuali fra i candidati";

– "l’evidenziazione descritta è diffusa perché si estende in cinque delle otto facciate della minuta e su ciascuna di esse su più righe";

– "l’oggettiva e incontestabile anomalia, immediatamente percepibile, è tale da rendere unico e singolare, e quindi distinguibile dagli altri, l’elaborato";

conclusivamente dando atto dell’irrilevanza della circostanza relativa alla "posizione del contrassegno nella sola minuta di cui non era obbligatoria la consegna, atteso che, una volta consegnato, l’atto segue per intero il regime giuridico previsto dalla legge".

2. A quanto sopra esposto accede, con ogni evidenza, la sopravvenuta carenza di interesse, in capo alla ricorrente, ad una pronunzia nel merito relativamente alla prima delle articolate doglianze (incompetenza della Sottocommissione ai fini dell’adozione della determinazione di esclusione), atteso che, quantunque veicolata dalla suindicata pronunzia cautelare, l’Amministrazione ha "sostituito" l’originaria deliberazione della Sottocommissione con altra assunta dalla Commissione in composizione plenaria.

3. Nell’osservare come tale rinnovata determinazione abbia formato oggetto, ad opera dell’odierna ricorrente, di espressa impugnazione (di cui ai secondi motivi aggiunti dalla stessa parte proposti), il thema decidendum viene, quindi, a concentrarsi sulle motivazioni che hanno condotto all’assunzione del provvedimento di esclusione.

Ragioni che, come illustrato in narrativa, si fondano unicamente sulla individuazione, quale precluso "segno di riconoscimento", dell’impiego di un evidenziatore, con il quale la dott.ssa B. ha dato risalto a singole parole e/o espressioni contenute nella "minuta" dalla medesima predisposta in sede di elaborazione della prova di diritto amministrativo: minuta dall’interessata allegata alla "bella copia" dell’elaborato stesso.

La modalità di presentazione nella fattispecie osservata dalla candidata – minuta unitamente alla versione definitiva della prova scritta – impone, come correttamente osservato dalla Commissione, la piena valutabilità della stessa minuta ai fini dell’indagine preordinata alla verifica di eventuali segni di riconoscimento: trattandosi, nella fattispecie, di condotta che – ancorché non imposta dalle regole preordinate a regolamentare lo svolgimento delle prove – la parte ha comunque volontariamente assunto, sottomettendo per l’effetto all’analisi della commissione due distinti elementi documentali entrambi astrattamente suscettibili di recare segni di identificabilità dell’autore dello scritto.

Per effetto di quanto sopra dato atto della piena valutabilità – ai fini in discorso – anche della minuta predisposta dalla candidata, ritiene la Sezione che l’apposizione di evidenziazioni, su parole e/o espressioni contenute in cinque delle otto pagine dell’elaborato, a mezzo di apposito pennarello di colore verde, appieno integra la presenza di un segno di riconoscimento, suscettibile di condurre alla legittima adozione di una determinazione espulsiva.

Va, in proposito, preliminarmente rammentato come il divieto di segni di riconoscimento sia finalizzato, nell’ambito dello svolgimento delle procedure concorsuali, alla salvaguardia della par condicio, per cui assume rilievo assorbente l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009 n. 3876 e sez. IV, 20 settembre 2006 n. 5511; nonché T.A.R. Liguria, sez. II, 22 gennaio 2009 n. 100).

In tale ottica, se costituiscono indebiti segni di riconoscimento quelli che rivestono oggettivamente tale funzione (e cioè la firma o il nominativo del candidato, oppure la data di nascita, etc.), equipollente rilevanza va annessa alle modalità espressive che assumano carattere di oggettiva anomalia, dimostrandosi estranee alle ordinarie forme di estrinsecazione del pensiero e/o di predisposizione di un testo scritto (T.A.R. Umbria, 19 gennaio 2009 n. 16).

Né rileva, in tale quadro, che – ferma la già sottolineata esigenza che la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di elaborazione grafica della prova scritta – in concreto la Commissione o i singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato scritto (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 15 settembre 2009 n. 4651).

4. Se va, dunque, annessa assorbente rilevanza alla astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009 n. 3876 e sez. IV 20 settembre 2006 n. 5511), non può non convenirsi con le considerazioni rassegnate dalla commissione di concorso, come sopra riportate.

Non è invero controvertibile, in punto di fatto, l’oggettiva anomalia rappresentata dall’impiego di un evidenziatore al fine di conferire risalto grafico e cromatico a singole espressioni e/o parole contenute nella minuta di una prova d’esame; e, con essa, la singolarità di siffatta modalità espressiva (secondo quanto dato di evincere dagli atti di causa, non impiegata anche nelle altre minute), affatto estranea alle ordinarie modalità di esplicitazione del pensiero nella forma scritta, propria delle prove d’esame.

5. Se, conseguentemente, le considerazioni che hanno condotto all’adozione dell’avversata determinazione di esclusione non rivelano, alla luce delle doglianze in proposito dedotte dalla ricorrente, la presenza dei denunciati profili inficianti, va parimenti esclusa fondatezza alla censura riguardante la pretesa disparità di trattamento che avrebbe condotto, in altri casi, all’ammissione alle prove orali pur in presenza di elaborati scritti (formati da una pluralità di candidati) contrassegnati da segni grafici variamente suscettibili di indurre il convincimento circa la presenza di una volontà di "riconoscimento".

Quand’anche potesse, astrattamente, convenirsi con l’assunto esposto dalla ricorrente, infatti, l’eventuale illegittimità dell’ammissione di altri candidati non è suscettibile di refluire sulla affermata illegittimità dell’esclusione della dott.ssa B.: non potendosi, con ogni evidenza, evocare pretese tipologie inficianti relative ad altre posizioni al fine di "restituire" piena ammissibilità ad un elaborato per il quale sia stata correttamente individuata la presenza di segni di riconoscimento.

Ferma la configurabilità del vizio in questione soltanto laddove si sia in presenza di identità di situazioni trattate irragionevolmente in modo diseguale, va in generale rimarcata la preclusa deducibilità – sub specie della ingiustificata disparità di trattamento – di eventuali illegittimità poste in essere dalla Commissione nei confronti di altri candidati, le quali, se non possono assurgere a giustificazione di ulteriori illegittimità in favore del ricorrente, al più sono suscettibili di sollecitare il potere/dovere dell’Amministrazione di rettificare ed emendare la procedura da eventuali vizi.

6. Le considerazioni precedentemente espresse persuadono della infondatezza delle dedotte doglianze: per l’effetto imponendosi la reiezione del gravame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la ricorrente B.A. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione della Giustizia, costituitasi in giudizio, per complessivi Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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