Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-04-2011) 06-05-2011, n. 17782 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 22 luglio 2010, depositata in cancelleria il 22 luglio 2010, il Tribunale di Brindisi rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di C.L. volta a ottenere la declaratoria di non esecutività ai sensi dell’art. 670 c.p.p. della sentenza indicata per nullità della notifica dell’estratto contumaciale.

Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che l’estratto contumaciale era stato notificato presso l’originario domicilio del padre del richiedente, risultando peraltro che il C. avesse sempre mantenuto la residenza nello stesso luogo tanto da indicarla anche nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio. Dei successivi cambi di residenza non vi era invece alcuna traccia in atti.

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il C. chiedendone l’annullamento per violazione ed erronea applicazione degli artt. 156, 157 e 161 c.p.p., con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c); la mera indicazione della residenza in un atto procedimentale non determina una presunzione assoluta circa il domicilio per le notificazioni. Il ricorrente non aveva proceduto a effettuare alcuna elezione o dichiarazione di domicilio sicchè la notifica doveva essere eseguita ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis presso il difensore di fiducia, essendo venuti a mancare inoltre sia il secondo accesso presso l’indirizzo in questione sia il ritiro della raccomandata. Inoltre il C. aveva variato la propria residenza anagrafica ben prima che l’estratto contumaciale fosse stato notificato. All’udienza di trattazione, il difensore avanzava anche richiesta di remissione in termini ex art. 175 c.p..
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brindisi.

3.1 – Si deve innanzitutto rilevare che il giudice non ha preso in esame la richiesta di remissione in termini ex art. 175 c.p.p. espressamente formulata dal C. in udienza di trattazione della istanza, come riportato nel relativo processo verbale. Questa omissione determina già di per sè la nullità della decisione per omessa motivazione concretante vizio di legittimità. 3.2 – Deve rilevarsi inoltre come nella fattispecie non siano state rispettate le norme che presiedono alla notificazione degli atti successiva alla prima notifica, atteso peraltro che la medesima è stata eseguita in luogo diverso dalla residenza anagrafica del ricorrente (come comprovato dalla certificazione prodotta e in atti) in costanza altresì del fatto il soggetto non aveva provveduto a eleggere o dichiarare il proprio domicilio. Vi è altresì certezza che il padre del C. non ha provveduto a ritirare la raccomandata, sicchè non solo è concreta e provata la carenza di una effettiva conoscenza dell’atto in capo al ricorrente ma non può neppure sostenersi che l’atto abbia raggiunto in ogni caso il suo effetto (Cass., Sez. 6, 9 luglio 1981, n. 8812, Argnani, rv. 150466).

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brindisi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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