T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 09-05-2011, n. 3933 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 10 giugno 2009 e depositato il 15 giugno 2009 G.G. ha impugnato la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, assunta nella seduta dell’8 aprile 2009, recante il conferimento dell’ufficio direttivo requirente di primo grado di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri al controinteressato intimato.

Il ricorrente, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, nominato con decreto ministeriale del 13 maggio 1980, ha svolto funzioni di Pretore in Licata dal settembre 1981, di sostituto procuratore presso il Tribunale di Palermo dal 4 dicembre 1980 e di giudice del Tribunale di Palermo dal 1989, di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani dal 15 settembre 1995, e da ultimo di consigliere della Corte d’Appello di Palermo (sezione civile) dal 3 maggio 2002.

Il controinteressato, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, nominato con decreto ministeriale del 27 maggio 1977, ha svolto funzioni di Pretore in Tempio Pausania dal 1978, di sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma dal 28 luglio 1980, di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Bologna dal 25 settembre 2004.

Entrambi hanno partecipato alla procedura di valutazione comparativa relativa al conferimento dell’ufficio direttivo requirente di primo grado di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, nella quale sono stati scrutinati altri diciannove magistrati.

Nella seduta dell’8 aprile 2009 il Consiglio Superiore della Magistratura ha esaminato tre distinte proposte formulate dalla competente commissione consiliare permanente, di cui la prima, che aveva riportato il maggior numero di voti (tre), favorevole al controinteressato S.P. (proposta A), la seconda (sostenuta da due voti) favorevole al ricorrente G.G. (proposta B), la terza (appoggiata da un solo voto) favorevole al candidato M.A.C. (proposta C).

All’esito dell’illustrazione e discussione, la proposta A ha riportato quattordici voti, la proposta B sette voti e la proposta C il solo voto del relatore, onde è stato deliberato il conferimento dell’ufficio direttivo requirente di primo grado al controinteressato S.P..

A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 r.d. n. 12/1941 e degli artt. 5 e 6 della legge n. 352/1951. Violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 160/2006. Violazione e falsa applicazione della circolare del C.S.M. n. 13000 dell’8 luglio 1999 e successive modifiche. Violazione e falsa applicazione della circolare del C.S.M. del 21 novembre 2007. Violazione e falsa applicazione della risoluzione del C.S.M. del 10 aprile 2008. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per contraddittorietà, difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, carenza di motivazione, sviamento.

L’organo di autogoverno non ha compiuto alcuna effettiva valutazione comparativa tra i candidati al conferimento dell’incarico di funzioni direttive, non avendo considerato "lo spessore del curriculum professionale del ricorrente", come posto in evidenza dalla proposta "B", non potendo integrare una reale, motivata e fondata comparazione il rilievo secondo il quale il ricorrente avrebbe esperienza requirente "sicuramente meno accentuata" di quella del controinteressato perché pur avendo il G. già svolto funzioni direttive requirenti come Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani per sette anni, avrebbe poi svolto "per molti anni, ed anche attualmente funzioni giudicanti", e considerata maturata "…l’esperienza direttiva requirente (del ricorrente) in una realtà assai meno complessa ed articolata rispetto a quella in cui ha operato il dott. Piro, seppure con incarico semidirettivo, quale la Procura di Bologna, che ha per di più alle spalle una ricca attività di coordinamento quale sostituto alla Procura di Roma".

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 r.d. n. 12/1941 e degli artt. 5 e 6 della legge n. 352/1951. Violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 160/2006. Violazione e falsa applicazione della circolare del C.S.M. n. 13000 dell’8 luglio 1999 e successive modifiche. Violazione e falsa applicazione della circolare del C.S.M. del 21 novembre 2007. Violazione e falsa applicazione della risoluzione del C.S.M. del 10 aprile 2008. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per contraddittorietà, difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, carenza di motivazione, sviamento.

Il ricorrente ha maturato un’esperienza specifica di assoluto rilievo nelle funzioni requirenti, svolte per complessivi quindici anni, sette dei quali con incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, laddove il controinteressato non ha mai svolto funzioni direttive requirenti, sebbene solo semidirettive e una non meglio precisata attività di coordinamento quale sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma.

In altra procedura comparativa, concernente il conferimento dell’ufficio direttivo requirente di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, l’esperienza del controinteressato era stata considerata minusvalente, rispetto ad altro candidato con incarico direttivo requirente, proprio per non aver egli svolto incarichi direttivi requirenti, sebbene solo lo stesso incarico semidirettivo di Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

Né può sostenersi che la valenza dell’esperienza direttiva requirente trapanese sia meno "complessa e articolata" rispetto ad una attività generica di "coordinamento" svolta presso la Procura della Repubblica di Roma, o anche ad un incarico semidirettivo presso la Procura della Repubblica di Bologna, ove si consideri che la Procura di Trapani consta, oltre al Procuratore, di un Procuratore aggiunto e tredici sostituti, avendo dimensioni maggiori della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, ed essendo caratterizzata da attività d’indagine di particolare delicatezza e complessità anche in coordinamento con la direzione distrettuale antimafia di Palermo, e ove pure si prescinda dalla coeva direzione da parte del ricorrente della Procura circondariale trapanese.

Peraltro nella stessa procedura comparativa altri magistrati che avevano svolto solo funzioni semidirettive requirenti (come il controinteressato) non sono stati considerati ai fini del conferimento dell’ufficio direttivo in oggetto.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 r.d. n. 12/1941 e degli artt. 5 e 6 della legge n. 352/1951. Violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 160/2006. Violazione e falsa applicazione della circolare del C.S.M. n. 13000 dell’8 luglio 1999 e successive modifiche. Violazione e falsa applicazione della circolare del C.S.M. del 21 novembre 2007. Violazione e falsa applicazione della risoluzione del C.S.M. del 10 aprile 2008. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per contraddittorietà, difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, carenza di motivazione, sviamento.

Si insiste sulla carenza in capo al controinteressato di esperienza d’incarico direttivo (requirente o giudicante) e sulla particolare valenza dell’esperienza direttiva svolta dal ricorrente quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, ufficio di dimensioni ragguardevoli e con tre sezioni di polizia giudiziaria (di cui quella dei carabinieri composta da quindici elementi), in contesto di "alta densità criminale anche di stampo mafioso", "nell’arco di quasi sette anni di dirigenza", con dimostrate ed apprezzate capacità organizzative definite "eccezionali" nei vari pareri di professionalità, anche con riferimento alla realizzazione dell’aula per la celebrazione dei maggiori processi, alla completa informatizzazione dell’ufficio, alla realizzazione di nuove sale d’ascolto per le intercettazioni telefoniche e ambientali, alla ristrutturazione del palazzo di giustizia trapanese, anche a prescindere dalle pur ragguardevoli esperienze svolte quale sostituto procuratore a Palermo in rapporto al c.d. pool antimafia, a istruttorie per delitti di mafia, alla requisitoria e alla partecipazione al c.d. maxiprocesso ter, alla gestione di vari collaboratori di giustizia, tra cui Buscetta, Contorno e Calderone.

Con motivi aggiunti, notificati il 3 luglio 2009 e depositati il 10 luglio 2009, il ricorrente ha impugnato anche il decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 2009 di nomina del controinteressato intimato all’ufficio direttivo requirente di primo grado di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri (già gravato peraltro col ricorso), nonché il provvedimento del Ministro della giustizia che ha disposto l’immissione del controinteressato nelle funzioni dell’ufficio direttivo in pendenza della registrazione del predetto decreto e il conseguente verbale in data 23 giugno 2009 di immissione del controinteressato nelle funzioni dell’ufficio direttivo, deducendone l’invalidità derivata con riproposizione delle stesse censure dedotte in ricorso.

Con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 4 settembre 2009 e depositati il 14 settembre 20090, il ricorrente, a seguito del deposito, a cura dell’Avvocatura generale dello Stato, di tutta la documentazione concernente la procedura valutativa, in data 9 luglio 2009, riproducendo le censure dedotte in ricorso.

Costituitisi in giudizio il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della giustizia, con memoria difensiva l’Avvocatura generale dello Stato ha dedotto l’infondatezza del ricorso, deducendo in sintesi la effettività del raffronto comparativo tra la posizione del ricorrente e quella del controinteressato, l’inesistenza di qualsivoglia "preferenza" in favore di chi abbia già svolto funzioni direttive in relazione all’esigenza di una valutazione specifica di attitudine all’ufficio direttivo, nella specie sostenuta da esauriente motivazione in relazione alla più ampia esperienza requirente del controinteressato, alla rilevanza dell’incarico semidirettivo presso ufficio giudiziario di grandi dimensioni, alla qualità e valenza delle esperienze di coordinamento e organizzative del controinteressato.

A sua volta il controinteressato intimato, costituitosi in giudizio, ha dedotto l’infondatezza del ricorso.

Con memoria depositata il 7 luglio 2010 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ulteriormente illustrando le censure ivi dedotte.

All’udienza pubblica del 10 novembre 2010, il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.
Motivi della decisione

1.) Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere pertanto respinto.

1.1) Com’è noto, il conferimento degli incarichi di funzione (di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali), definiti dall’ art. 10 del d.lgs. 5aprile 2006, n. 160, è disciplinato normativamente dall’art. 12 dello stesso decreto legislativo, entrambe le disposizioni come sostituite dall’art. 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Ad esso si provvede, a domanda degli interessati, all’esito di una procedura concorsuale di valutazione comparativa aperta ai magistrati che abbiano conseguito la valutazione di professionalità volta a volta richiesta: art. 12 commi da 2 a 9 (il solo conferimento delle funzioni al termine di tirocinio, per le funzioni giudicanti e requirenti; la seconda valutazione di professionalità per le funzioni di secondo grado e le funzioni semidirettive di primo grado; la terza valutazione di professionalità per le funzioni direttive di primo grado e le funzioni semidirettive elevate di primo grado; la quarta valutazione di professionalità per le funzioni requirenti di coordinamento nazionale, le funzioni di legittimità, le funzioni direttive di primo grado elevato; la quinta valutazione di professionalità per le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale e le funzioni direttive di legittimità; la sesta valutazione di professionalità per le funzioni direttive superiori di legittimità; la settima valutazione di professionalità per le funzioni direttive apicali di legittimità).

In particolare, per il conferimento delle funzioni direttive di primo grado e di grado elevato (oltre che di quelle semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado, semidirettive di secondo grado), "sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva" (art. 12 comma 10), intendendosi l’attitudine direttiva come "…riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale;… altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare" (art. 12 comma 12).

Integrativa della normativa primaria è quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura con la circolare P13000 dell’8 luglio 1999 e successive modifiche del 7 marzo 2001 e 22 giugno 2005, come integrata dalla deliberazione del 21 novembre 2007, emanata alla luce delle modificazioni legislative introdotte dal d.lgs. n. 160/2006, come parzialmente novato dalla legge n. 111/2007.

In sostanza il raffronto comparativo tra i candidati è condotto alla stregua dei criteri delle attitudini e del merito "opportunamente integrati fra loro".

Per "Attitudini" si intende (par. A della circolare):

– "…l’idoneità dell’aspirante ad esercitare degnamente -per requisiti di indipendenza, prestigio e capacità- le funzioni direttive da conferire…", anche in considerazione del "…periodo di permanenza che egli è in grado di assicurare nell’ufficio", precisandosi che:

– l’indipendenza attiene alla "…capacità del magistrato di svolgere le sue funzioni senza condizionamenti, dimostrata nel pregresso esercizio di funzioni giudiziarie e dalla insussistenza di rapporti che possano influire negativamente sulle modalità di esercizio della giurisdizione, avuto anche riguardo al tipo ed all’ubicazione dell’ufficio direttivo da conferire", con obbligo dell’aspirante di dichiarare gli incarichi extragiudiziari svolti e l’appartenenza attuale o passata ad associazioni;

– il prestigio è inerente "…alla stima acquisita dall’aspirante all’interno ed all’esterno degli uffici giudiziari di cui abbia fatto parte, oltre che per l’impegno profuso nell’esercizio dell’attività giudiziaria, per il rigore morale, per le doti di carattere e per le qualità umane";

– la capacità è individuata in relazione:

– "a) al profilo professionale complessivo del candidato desunto dalla provata idoneità di dare adeguata risposta alla domanda di giustizia per operosità, per cultura, preparazione tecnicogiuridica ed equilibrio;"

– "b) alle doti organizzative desumibili dall’esercizio di funzioni dirigenziali anche in relazione alle concrete iniziative adottate per rendere più efficiente il lavoro dei magistrati e del personale addetto all’ufficio, nonché dalla validità dei metodi operativi e di gestione degli affari e dei servizi di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni non dirigenziali";

– "c) alla conoscenza approfondita dell’ordinamento giudiziario, delle circolari del C.S.M. specialmente di quelle in materia tabellare e di organizzazione degli uffici giudiziari, nonché delle norme che regolano lo status del personale giudiziario";

– "d) al positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse";

– "e) al positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, di funzioni:

o di identica o analoga natura di quelle dell’ufficio da ricoprire;

o di livello pari o superiore".

Mentre "di regola" è elemento preferenziale per gli uffici direttivi apicali e superiori l’esercizio negli ultimi quindici anni, di funzioni direttive superiori per almeno un biennio e di funzioni di legittimità per almeno un quadriennio, per gli uffici direttivi di merito "si attribuisce rilievo…senza che costituisca titolo preferenziale, al positivo esercizio delle funzioni di merito per un tempo non inferiore a quattro anni negli ultimi quindici anni alla data della vacanza del posto in concorso", e, sempre senza che costituisca elemento preferenziale, a esperienze specifiche settoriali omogenee (uffici direttivi di Presidente del Tribunale per i minorenni, di Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale e di Presidente del Tribunale di Sorveglianza; uffici direttivi di Procuratore della Repubblica in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso; uffici di Procuratore della Repubblica di una Procura Distrettuale e per quelli di Procuratore generale).

Per "Merito" si intende (par. B della circolare):

– "l’impegno valutato in riferimento alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto";

– "la concreta capacità organizzativa di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni

dirigenziali";

– "la puntualità e la diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell’osservanza dei

propri doveri";

– "la disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio".

L’anzianità, che prima della riforma di cui al d.lgs. n. 160/2006 costituiva criterio preferenziale a parità di attitudini e merito, assume invece ormai valore del tutto residuale quale mero "requisito di ingresso per una prima utile comparazione" ed assume rilevanza essenzialmente come "criterio di validazione dei parametri del merito e delle attitudini dei quali attesta la costanza e la persistenza e perciò lo specifico valore…(nel senso che)… partendo dal più giovane partecipante al concorso, determini in linea di principio quale sia il valore aggiunto da attribuire al durevole esercizio positivo delle funzioni e alla costante capacità professionale e su questa base determini e circoscriva l’ambito di aspiranti che in una fase preliminare possono essere posti tra loro in significativa ed utile valutazione comparativa", con l’avvertenza che "…tra gli aspiranti utilmente collocati in quest’area di valutazione, l’anzianità non assume poi alcun ulteriore rilievo, dovendosi la stessa tradurre in esperienze maturate ed attività realizzate, valutabili solo all’interno dei parametri del merito e delle attitudini" (cfr. deliberazione del 21 novembre 2007, integrativa della circolare n. p13000, par. 5.2).

In sostanza, l’anzianità assume rilievo essenzialmente come requisito di legittimazione alla valutazione comparativa con gli altri candidati, nel senso che per ciascuna tipologia di uffici direttivi sono individuati periodi minimi di positivo esercizio delle funzioni in atto svolte da aggiungere all’anzianità di servizio dell’aspirante più giovane partecipante alla procedura concorsuale: cfr. deliberazione del 21 novembre 2007, par. 5.3 (uffici per cui è richiesta almeno la terza valutazione di professionalità, ossia funzioni direttive di primo grado e funzioni semidirettive elevate di primo grado: quattro o sei anni a seconda che l’incarico da conferire abbia o meno figure semidirettive subordinate; uffici per i quali è richiesta almeno la quarta valutazione, ossia funzioni requirenti di coordinamento nazionale, funzioni di legittimità, funzioni direttive di primo grado elevato: otto anni; uffici per i quali è richiesta almeno la quinta valutazione, ossia funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale e funzioni direttive di legittimità: otto anni; uffici per i quali è richiesta almeno la sesta o la settima valutazione, ossia rispettivamente funzioni direttive superiori di legittimità e funzioni direttive apicali di legittimità: dieci anni).

Il suddetto diaframma ostativo alla valutazione comparativa di merito può cedere (vedi par. 5.4) soltanto in presenza della positiva ricognizione in capo all’aspirante di doti attitudinali e di merito "di spiccato rilievo", e quindi di elementi valutativi che lo qualifichino e che devono essere "specificamente motivati", nonché per il conferimento di uffici di peculiare specializzazione (Tribunale di sorveglianza, Uffici minorili, Procure distrettuali e Procure generali di distretti connotati da rilevante criminalità organizzata).

Quanto alla comparazione tra gli aspiranti alla "platea" così individuata la circolare P13000 al par. 2.) -ritenuto compatibile con la nuova disciplina normativa ex d.lgs. n. 160/2006, come novata dalla legge n. 111/2007, dalle integrazioni di cui alla deliberazione del 21 novembre 2007- precisa che "La valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali" e che "Le ragioni della scelta devono risultare in ogni caso da un espressa motivazione, riferita specificamente anche ai requisiti di indipendenza e prestigio, nonché all’assenza di elementi negativi rispetto all’ufficio da ricoprire".

Le integrazioni da ultimo richiamate, poi, ribadisce che "Il procedimento per il conferimento delle funzioni direttive -essendo rivolto ad individuare il candidato maggiormente idoneo a ricoprire il posto specifico per cui si concorre- richiede necessariamente una espressa comparazione dei requisiti riconosciuti ai candidati", evidenziando come "Nell’attuale assetto normativo, per le considerazioni sopra esposte, vengono in rilievo soprattutto i parametri delle attitudini (in particolare direttive) e del merito, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo unitario".

1.2) Orbene, così delineato il quadro normativo primario e secondario, deve evidenziarsi che i tre articolati motivi di ricorso sono sostanzialmente imperniati sulla carenza di effettiva comparazione e sul difetto di una conseguente congrua motivazione in ordine alla preferenza accordata al controinteressato S.P., indicato nella proposta "A" portata in Plenum dalla commissione consiliare permanente, rispetto al ricorrente, indicato nella proposta "B" pure rassegnata all’organo consiliare.

Il ricorrente lamenta che non vi sia stata effettiva comparazione poiché non sarebbe stato adeguatamente considerato il suo profilo professionale, l’esperienza specifica di assoluto rilievo nelle funzioni requirenti per quindici anni, dei quali sette quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, con pregressa titolarità quindi di incarico direttivo requirente di primo grado, laddove il controinteressato può vantare, oltre a funzioni requirenti, soltanto un incarico semidirettivo requirente di primo grado, quale Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, non essendo dimostrato che l’esperienza requirente del secondo sia maturata in realtà organizzativa più articolata e complessa, né potendo risultare preponderante la superiore valenza di attività di coordinamento non meglio individuate presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Osserva il Tribunale che, in effetti, la proposta "A", favorevole al controinteressato, che ha raccolto la maggioranza dei voti nel Plenum (quattordici), rispetto alla proposta "B", favorevole al ricorrente, votata da sette consiglieri, riporta in modo affatto analitico, esauriente e completo gli sviluppi di carriera del ricorrente, il contenuto dei pareri espressi, tutti gli elementi denotanti l’attitudine direttiva, soffermandosi anche in modo diffuso sui rilievi oltremodo favorevoli connessi allo svolgimento delle funzioni direttive requirenti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trapani, dei quali non sottace le dimensioni organizzative.

Il suddetto "medaglione" è del tutto identico a quello contenuto nella proposta "B", laddove, semmai, proprio quest’ultima è più stringata, con riferimento al profilo professionale del controinteressato, poiché omette ampie parti del "medaglione" dedicato al Piro nella proposta "A" (26 righe, concernenti la collaborazione alla riorganizzazione del lavoro dibattimentale in relazione all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, alla pianificazione di soluzioni organizzative comuni tra Procura di Roma e Ufficio G.I.P., alla riorganizzazione connessa all’istituzione del giudice unico, ad attività di docenza e aggiornamento professionale, al parere del Consiglio giudiziario e della relazione del Procuratore bolognese, in specie quanto al coordinamento delle indagini della D.D.A. e dei gruppi C.O.C. -criminalità organizzata comune- e RTS -reati in campo sanitario e della salute e della tutela del consumatore, al protocollo organizzativo per i delitti indagati dalla D.D.A. e alla designazione nel 2008 quale vicario del Procuratore della Repubblica di Bologna e ai vari procedimenti seguiti, tra cui quello per il sequestro e omicidio del piccolo Tommaso Onofri).

In altri termini, non può obiettivamente sostenersi che la proposta "A", condivisa dalla maggioranza dell’organo consiliare, non abbia fornito conto puntuale e completo dell’intero profilo professionale del ricorrente, del quale nulla ha tralasciato.

Ed anzi la stessa proposta "A" evidenzia, al pari della proposta "B", che al ricorrente va "…riconosciuto un eccellente profilo professionale caratterizzato da una pluralità di funzioni svolte molto positivamente, per ultimo in Corte d’Appello", senza tralasciare, oltre alle oltremodo positive esperienze di Procuratore della Repubblica di Trapani, che egli ha disimpegnato anche funzioni semidirettive vicarie giudicanti nella Sezione del Tribunale di Palermo per le misure di prevenzione, che è stato componente per due volte del Consiglio giudiziario, nonché della commissione d’esami del concorso per uditore giudiziario, e relatore in vari corsi di formazione organizzati dal C.S.M.

Né potrebbe sostenersi, come in qualche modo sottendono le censure dedotte dal ricorrente, che la comparazione tra due magistrati, dei quali uno vanti pregresse esperienze di funzioni direttive omogenee di primo grado e l’altro solo di funzioni semidirettive omogenee di primo grado, possa e debba condurre, irrefragabilmente, ad un giudizio di prevalenza, in termini di maggiori attitudini direttive del primo rispetto al secondo.

E’ giurisprudenza consolidata di questo Tribunale che "ai fini del conferimento degli uffici direttivi, l’omesso svolgimento di funzioni direttive o semidirettive non rappresenta un aspetto dirimente di fronte al quale possano configurarsi posizioni di primazia degli aspiranti che abbiano ricoperto incarichi di natura dirigenziale o semidirigenziale posto che siffatta conclusione condurrebbe a consentire l’accesso ad un ufficio direttivo, nelle procedure ove sia presente almeno un titolare di incarico di analoga natura, solo al candidato che già tale posizione riveste, quasi si trattasse di una sorta di riserva o di mobilità orizzontale che risulterebbe in contrasto con le finalità della disciplina di riferimento, incentrata sulla selezione del magistrato più idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed eventualmente a particolari profili ambientali" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 febbraio 2010, n. 1444, tra le tante).

Ciò che conta è, invece, che nella valutazione comparativa globale e unitaria tra il magistrato prescelto e ciascuno degli altri posti in comparazione col medesimo "…risulti documentalmente avvenuta la presa in esame, per ciascun candidato, dei tratti essenziali e qualificanti dei rispettivi curricula professionali, nonché la valutazione ponderata degli stessi in rapporto allo specifico oggetto di conferimento" (Cons. Stato, Sez. IV, 19 giugno 2007, n. 3299), potendosi in tal modo compiutamente esercitare il sindacato giurisdizionale di legittimità entro i propri confini funzionali, ossia in relazione al riscontro dell’esattezza dei presupposti di fatto, del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, e in definitiva dell’esistenza, congruenza e ragionevolezza della motivazione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 novembre 2010, n. 33135), senza trasmodare in un diretto apprezzamento che si estrinsechi in una valutazione specifica di merito (Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 797).

Orbene, nel caso di specie, dopo aver considerato ogni elemento e profilo, di carriera e funzionale, dei due candidati in comparazione, la proposta "A", condivisa dal Plenum del Consiglio superiore della magistratura, rileva che il controinteressato "…prevale sui dott. G., pure destinatario di altra proposta di minoranza della commissione, che, sebbene Procuratore della Repubblica a Trapani per sette anni, vanta un’esperienza requirente sicuramente meno accentuata di quella del proposto, avendo svolto per molti anni, ed anche attualmente, funzioni giudicanti. Il dott. G., inoltre, ha maturato l’esperienza direttiva in una realtà assai meno complessa ed articolata rispetto a quella in cui ha operato il dott. Piro, seppure con incarico semidirettivo, quale la Procura di Bologna, che ha per di più alle spalle una ricca attività di coordinamento quale sostituto della Procura di Roma.".

In definitiva, la preferenza accordata al controinteressato si basa su due profili motivazionali:

– la più "accentuata" esperienza requirente;

– la valenza combinata delle pregresse esperienze di coordinamento quale sostituto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e l’incarico semidirettivo di Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

Quanto al primo aspetto, è incontestabile che il controinteressato abbia svolto la gran parte della carriera nell’esercizio di funzioni requirenti, dal 28 luglio 1980 quale sostituto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e dal 25 settembre 2004 quale Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, con ininterrotto esercizio di funzioni requirenti quasi trentennale; laddove il ricorrente è stato sostituto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo dal 4 dicembre 1984 e sino al 1989, e quindi Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani dal 15 settembre 1995, con successivo tramutamento a funzioni giudicanti (civili) di secondo grado presso la Corte d’Appello di Palermo, con esperienza requirente quindi meno estesa (pari a poco più di un terzo di quella del controinteressato).

Quanto al secondo profilo, sono state considerate le esperienze svolte dal controinteressato nella collaborazione alla riorganizzazione del lavoro dibattimentale dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, di pianificazione di soluzioni organizzative comuni tra Procura della Repubblica di Roma e Ufficio del G.I.P., e il contributo alla riorganizzazione dei servizi connesso alla riforma del giudice unico, nonché la valenza dell’incarico semidirettivo in un ufficio giudiziario di grandi dimensioni (Procura di Bologna), nel quale peraltro egli ha svolto anche incarichi di coordinamento della D.D.A., gruppi COC e RTS (oltre che di vicario dal 2008).

La valutazione globale e unitaria della più ampia esperienza requirente e degli incarichi svolti, ivi compreso quello semidirettivo di Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, ufficio di dimensioni e complessità organizzativa indiscutibilmente superiore rispetto alla pur importante Procura della Repubblica trapanese (della quale la proposta "A" non sottace comunque le ragguardevoli dimensioni anche con riferimento al coordinamento di consistenti nuclei di Polizia giudiziaria), hanno condotto l’organo consiliare a considerare il controinteressato maggiormente idoneo per l’ufficio direttivo requirente di primo grado di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.

Tale valutazione, raccordata a presupposti obiettivi specifici, non appare illogica né si risolve in una evidente svalutazione delle pur ragguardevoli attitudini direttive del ricorrente.

In sostanza, il Consiglio superiore si è trovato ad operare una scelta tra due candidati di eccellente profilo professionale ed ha ritenuto, nell’ambito di una squisita valutazione di merito, di assegnare prevalenza a quello che vantava una maggiore e qualificata esperienza requirente, anche semidirettiva, ritenuto più idoneo all’ufficio direttivo requirente presso il Tribunale di Velletri, senza con ciò sminuire in alcun modo il significato della più contenuta esperienza requirente del ricorrente, ancorché svolta dapprima presso la Procura di Palermo e poi, con funzioni direttive, presso la Procura di Trapani.

Né può assumere alcun significato la circostanza, invocata dal ricorrente che il controinteressato non sia stato proposto per la nomina ad altro ufficio direttivo requirente di primo grado (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino), stante l’autonomia dei procedimenti comparativi valutativi e la diversità dei candidati con cui egli è stato posto a raffronto.

Come pure non appare congruente che, ai fini della preposizione all’ufficio direttivo requirente de quo, altri candidati, che vantavano incarichi semidirettivi, o anche direttivi non siano stati ritenuti meritevoli di una proposta, poiché la proposta "A" ha motivato le ragioni della prevalenza accordata al Piro: e ciò sia con riferimento al candidato R., le cui esperienze direttive requirenti (Rieti e L’Aquila) sono state considerate di minore spessore, sia rispetto al candidato Lazzaro, titolare di incarico semidirettivo in circondario più ridotto (Latina), sia infine rispetto ai candidati (C., M., D., M., F., S., F., D.M., C.E.P.), privi di esperienze semidirettive.

2.) In definitiva, il ricorso in epigrafe deve essere rigettato, siccome infondato.

3.) Sussistono giuste ragioni per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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