T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 09-05-2011, n. 3932 Procedimento concorsuale Punteggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 16 settembre 2010 e depositato il successivo 20 settembre 2010, il ricorrente impugna il verbale n. 123 con il quale, in data 27 gennaio 2010, la commissione del concorso pubblico per esami per l’ammissione di 260 borsisti al quarto corsoconcorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 200 segretari comunali nella fascia iniziale dell’albo dei segretari comunali e provinciali gli ha attribuito la valutazione di "5 " alla terza prova perché "il tema non affronta il contenuto del potere di coordinamento del Segretario ed accenna soltanto alla figura del Direttore Generale senza approfondire le concrete modalità di applicazione del potere di direzione", escludendolo così dal prosieguo del procedimento.

Ai fini dell’annullamento deduce i seguenti motivi di diritto:

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, PER TRAVISAMENTO DEL FATTO, PER MANIFESTA ILLOGICITA" DELLA MOTIVAZIONE E PER DISPARITA" DI TRATTAMENTO. Premesso che la discrezionalità tecnica "si presta ad un tipo di controllo forte del Giudice Amministrativo allorquando involga illogicità manifesta o disparità di trattamento", è da rilevare che l’omissione contestata nella motivazione dell’insufficienza del ricorrente (in sintesi: la mancata trattazione dei poteri di coordinamento del Segretario comunale) è ravvisabile in tutti gli elaborati dei controinteressati, "eppure gli elaborati stessi sono stati ritenuti meritevoli della sufficienza".

Con atto depositato in data 23 settembre 2010 si è costituito il Ministero dell’Interno, Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali.

Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2010 il ricorrente ha rinviato al merito la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

In data 20 gennaio 2011 l’Amministrazione resistente ha prodotto documenti, tra cui una "nota ex Agenzia Segretari Comunali" in data 13 ottobre 2010, il cui contenuto può essere così sintetizzato: – il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice non è sindacabile dal giudice della legittimità se non per vizi macroscopici di irragionevolezza o di illogicità ictu oculi rilevabili; – nel caso di specie, non sono riscontrabili carenze nei confronti del ricorrente; – in particolare, "nessun profilo di illogicità né di disparità di trattamento può essere rilevato", il giudizio della commissione è ampliamente motivato ed il ricorrente "non riesce a trovare argomentazioni sufficienti a supporto del proprio ricorso", limitandosi ad asserire che "… in tutti gli elaborati dei controinteressati è dato ravvisare la stessa omissione" e, dunque, "senza mettere in dubbio, anzi confermando, il giudizio negativo espresso dalla commissione".

Con memoria depositata in data 4 febbraio 2011 la predetta Amministrazione ha sostenuto la legittimità dell’operato della Commissione esaminatrice.

In data 8 febbraio 2011 il ricorrente ha prodotto una memoria, con cui: – lamenta che la Commissione, quando "assume che il candidato non avrebbe trattato il contenuto del potere di coordinamento del Segretario", incorre in un macroscopico travisamento del fatto; – ribadisce che il vizio più evidente è la violazione della par condicio tra i candidati.

In medesima data, ha depositato motivi aggiunti, notificati in data 25 gennaio 2011, con i quali impugna "l’elenco in ordine di merito dei candidati ammessi al corsoconcorso", pubblicato in data 26 novembre 2010, formulando la seguente censura:

ILLEGITTIMITA" DERIVATA. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, PER TRAVISAMENTO DEL FATTO, PER MANIFESTA ILLOGICITA" DELLA MOTIVAZIONE E PER DISPARITA" DI TRATTAMENTO.

All’udienza pubblica del 10 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

2. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità del verbale n. 123 del 27 gennaio 2010, dal quale risulta che gli è stata attribuita la valutazione di "5" alla terza prova del concorso pubblico per esami per l’ammissione di 260 borsisti al quarto corsoconcorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 200 segretari comunali nella fascia iniziale dell’albo dei segretari comunali e provinciali, atta a determinare l’esclusione del predetto "dal prosieguo del procedimento", nonché – in seguito, a mezzo dei motivi aggiunti – l’illegittimità dell’elenco dei candidati ammessi al corsoconcorso di cui sopra, chiedendone l’annullamento.

In particolare, denuncia che la valutazione riportata è viziata per eccesso di potere sotto svariati profili (specificamente individuabili nella disparità di trattamento, nel travisamento dei presupposti e del fatto e nell’illogicità della motivazione), sostenendo poi – in sede di motivi aggiunti – l’illegittimità dell’elenco dei candidati ammessi al corso/concorso in seguito stilato per illegittimità derivata.

Le censure formulate non sono meritevoli di positivo riscontro.

2.1. Per quanto attiene alla violazione della par condicio, basata – come già evidenziato – sulla sussistenza della "omissione" contestata anche in elaborati di altri concorrenti, "ritenuti meritevoli della sufficienza", il Collegio ritiene di non discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale secondo il quale "una presunta disparità di trattamento nei confronti di altri candidati, ove non risulti che le prove sostenute da questi ultimi siano corrette e totalmente sovrapponibili a quelle del ricorrente, non è suscettibile di comportare l’illegittimità del giudizio, potendo al più refluire in un vizio di legittimità del giudizio reso nei confronti degli altri candidati", risultato questo rispetto al quale il ricorrente medesimo è palesemente privo di interesse (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. I, 29 settembre 2010, n. 32578; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 26 luglio 2006, n. 6431).

In altri termini, si ribadisce che il vizio di disparità di trattamento – il quale, tra l’altro, postula l’identità totale o la totale assimilabilità delle situazioni di base poste a raffronto – non è utilmente invocabile in tutti i casi in cui la doglianza formulata – del tutto prescindendo dall’esattezza della prova sostenuta dal ricorrente – si incentri sul raffronto con gli elaborati di candidati giudicati idonei al solo fine di evidenziare che, in sede di valutazione delle prove di quest’ultimi, non sono stati tenuti in considerazione errori ed imperfezioni identici o similari a quelli commessi dal soggetto che ha proposto l’impugnativa (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 805; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 23 settembre 2010, n. 32409).

Come si desume da quanto già esposto, in ipotesi di tal genere la carenza contestata all’Amministrazione investe, infatti, la correttezza del giudizio attribuito agli elaborati degli altri candidati e, dunque, non può costituire un motivo di illegittimità della valutazione impugnata dal ricorrente, specie ove si tenga conto che una tale soluzione non potrebbe che determinare l’inaccettabile effetto di estendere valutazioni della Commissione definibili "errate".

In conclusione, il motivo in esame è infondato.

2.2. Il ricorrente denuncia, ancora, il vizio di eccesso di potere per travisamento dei presupposti e del fatto e per manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, afferma che – a differenza di quanto assunto dalla Commissione – il potere di coordinamento del Segretario comunale è ben trattato nel proprio elaborato e, pertanto, "non si vede perché la Commissione abbia ritenuto di motivare il giudizio di non idoneità sostenendone apoditticamente l’incompletezza".

Anche tale censura non è meritevole di condivisione.

Al riguardo, appare opportuno precisare che le prove concorsuali in questione vanno collocate nell’ambito di un procedimento preordinato all’accertamento di un certo tipo di idoneità e formano oggetto di un giudizio che è frutto della valutazione tecnicodiscrezionale, da parte della Commissione, di una serie di elementi complessi, suscettibili di vario apprezzamento.

La Commissione utilizza, quindi, un potere discrezionale, la cui sindacabilità – in questa sede – è ammessa solo in presenza di puntuali profili di illogicità manifesta o di travisamento, non essendo configurabile la sostituzione dell’autorità giurisdizionale all’organo amministrativo appositamente competente.

Alla luce delle considerazioni formulate va rilevato che:

– il giudizio espresso dalla Commissione – consistente in un voto numerico, accompagnato da una congrua motivazione – è più che idoneo ad esprimere la valutazione effettuata e, dunque, a spiegare le ragioni dell’insufficienza dell’elaborato;

– il giudizio in questione, posto in correlazione con la prova ritenuta insufficiente, non rivela alcun travisamento dei fatti e/o dei presupposti, atteso che – a differenza di quanto affermato dal ricorrente nella memoria depositata in data 8 febbraio 2011 – è sufficiente una veloce disamina dell’elaborato per rilevare che il segretario comunale e, quindi, anche i suoi poteri e/o funzioni non sono affatto menzionati.

In definitiva, il giudizio attribuito al ricorrente appare aderente all’elaborato e, comunque, non emergono dati e/o elementi – né, del resto, gli stessi risultano specificatamente indicati dal ricorrente – che consentano di affermare che l’attività valutativa della Commissione risulta basata su un travisamento dei fatti.

Ciò detto, la censura in esame è infondata.

3. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va respinto.

In ragione delle peculiarità che connotano la vicenda, si ravvisano giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma – Sezione I ter respinge il ricorso n. 8013/2010.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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