T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 09-05-2011, n. 3977

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti, con il ricorso in esame, espongono che la società F., proprietaria dell’immobile sito al piano terreno dello stabile di Roma, corso Francia 235, ha svolto presso il giardino di sua proprietà lavori volti all’apertura di un passo carraio sul muro perimetrale del Condominio, confinante con la strada comunale Corso di Francia, realizzando sia l’eliminazione di parte del muro perimetrale, sia un mutamento di destinazione del giardino, di fatto trasformato in parcheggio per autovetture.

Impugnano quindi l’autorizzazione concessa dal Comune di Roma per l’istituzione del passo carrabile, assumendone l’illegittimità per difetto di istruttoria, non avendo l’amministrazione adeguatamente tenuto conto del mutamento di destinazione d’uso del giardino che si sarebbe realizzata, del danno recato al muro perimetrale comune, della situazione di pericolo connessa all’allocazione delle autovetture a distanza di pochi metri dalle abitazioni.

Si è costituito il Comune di Roma per resistere al gravame.

Alla pubblica udienza del giorno 9 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito.
Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento.

Al fine di vagliare la possibile fondatezza delle censure, infatti, il Collegio ritiene di dovere prendere le mosse dalla considerazione del tipo di apprezzamento tecnico discrezionale cui il Comune è chiamato in relazione ad una istanza privata di autorizzazione all’apertura di un passo carrabile e ai fini del suo rilascio.

A norma dell’art. 22 del Codice della Strada il passo carrabile si definisce come accesso dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, che non può essere aperto senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada, il quale è tenuto a provvedere, secondo il disposto del precedente art. 14, con lo scopo "di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

L’art. 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, infatti dispone che: " 1. Senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo. (…).4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell’uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada.5. Il regolamento determina i casi in cui l’ente proprietario può negare l’autorizzazione di cui al comma 1. (…).

Inoltre, l’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", a sua volta, statuisce che:". 1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall’ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;b) deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli; c) qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale;(…)4. Qualora l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L’eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall’arretramento degli accessi e dall’utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione. 5. È consentita l’apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l’apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall’ intersezione.6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento di cui all’articolo 22, comma 2, del codice".

Sulla base del quadro normativo sopra richiamato, appare evidente che in tanto è possibile che l’ente proprietario della strada autorizzi la realizzazione di nuovi passi carrabili o interventi di modifica tesi alla regolarizzazione di accessi veicolari già esistenti, in quanto gli stessi, ai sensi dell’ art. 46, c. 1, del d.p.r. n. 495, siano compatibili con la normativa urbanistica ed edilizia vigente, nel senso, cioè, che essi sono subordinati alla verifica, tra l’altro, della correlazione funzionale, sotto il profilo urbanistico- edilizio, con un’area laterale idonea allo stazionamento dei veicoli, nonchè presentino le caratteristiche tecniche descritte nel ripetuto art. 46.

Ora, nel caso di specie, i ricorrenti lamentano in primo luogo che l’amministrazione comunale, nel rilasciare la predetta autorizzazione all’apertura del passo carrabile, non avrebbe tenuto conto del mutamento di destinazione d’uso del giardino in parcheggio di autovetture, che si sarebbe così realizzata, con conseguente difformità dell’operazione rispetto alla normativa urbanistica ed edilizia.

In proposito osserva però il Collegio che, in relazione ai lavori di sistemazione dell’area di proprietà della società contro interessata, in base ai quali si sarebbe realizzato l’asserito mutamento di destinazione dell’area medesima, trasformata in parcheggio per autovetture, la società F. s.r.l., come fatto rilevare dalla difesa del Comune, presentò nell’anno 2005 regolare denuncia di inizio di attività, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge n. 241/90, mai contestata dagli odierni ricorrenti; il titolo autorizzatorio dei predetti lavori, dunque, lungi dall’essere rinvenibile nel successivo provvedimento di autorizzazione all’apertura del passo carrabile, va rintracciato nella D.I.A. non contestata nei termini di legge, cosicchè i lavori di trasformazione del giardino non costituiscono effetto dell’autorizzazione del passo carrabile che, anzi, ha presupposto la predetta trasformazione.

Una volta verificata la correlazione funzionale dell’apertura del passo carrabile con un’area destinata a parcheggio, in base ad autonomo titolo autorizzatorio, alla stregua dell’accertamento tecnico discrezionale rimesso al Comune dal citato art. 46 del d.p.r. 495 del 1992, la determinazione adottata dal Comune di Roma appare dunque immune dal vizio di legittimità denunciato.

Nella medesima prospettiva, va poi osservato come i pregiudizi lamentati ancora dai ricorrenti, con riferimento alla quiete condominiale o alla sicurezza delle abitazioni, esulano dal tipo di verifica tecnica che, secondo il quadro normativo sopra richiamato è rimessa al Comune in sede di procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di passo carrabile; cosicchè, anche sotto i richiamati profili non sussiste il denunciato vizio di difetto dell’istruttoria, mentre i danni lamentati rimandano evidentemente ad altri strumenti di tutela.

Quanto, infine, al profilo relativo al lamentato danno arrecato al muro comune, il Collegio non può non ribadire come anche detto aspetto esuli totalmente dall’ambito degli apprezzamenti rimessi al Comune in sede di rilascio dell’autorizzazione all’apertura del passo carrabile; e come, presumibilmente (e in assenza di prova contraria), si tratti dell’ordinaria modificazione del muro necessariamente connessa alla realizzazione dell’apertura sulla strada.

In via generale, peraltro, l’apertura di varchi nel muro condominiale eseguita da uno dei condomini per creare un nuovo ingresso all’unità immobiliare di sua proprietà esclusiva non integra abuso della cosa comune (cfr. Cass. 29.4.1994 n. 4155; Tar Lazio II, 19.2.2008).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.

Sussistono comunque giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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