Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-04-2011) 06-05-2011, n. 17769

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre il difensore di K.M. avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà di Trieste del 14.12.2010, che aveva rigettato l’istanza di riesame proposta dallo stesso K. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal gip del medesimo tribunale il 20.11.2010 a seguito della convalida del fermo dell’imputato per il reato di cui all’art. 648 c.p..

La difesa ripropone con il primo motivo l’eccezione di incompetenza territoriale del gip di Trieste già formulata davanti al giudice del riesame, in relazione alle precisazioni fornite dal K. sul luogo in cui aveva ricevuto in consegna il mezzo.

Contesta inoltre la valutazione della pericolosità dell’indagato effettuata dal tribunale, che incongruamente avrebbe valorizzato circostanze del tutto ininfluenti, come lo stato di disoccupazione del K., la sua conoscenza di itinerari stradali internazionali, o l’assenza di una fissa dimora nel territorio italiano, valutazione quest’ultima, che dovrebbe oltretutto ritenersi contraddittoria con l’affermazione che l’indagato frequentasse ambienti malavitosi di (OMISSIS).

Il ricorso è manifestamente infondato.

Ed invero, quanto al primo motivo va rilevato che ai fini della determinazione della competenza territoriale, l’individuazione del luogo del commesso reato (nella specie, quello di inizio della consumazione di un reato permanente) non può essere effettuata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese in proposito dall’imputato, a meno che le stesse non siano sorrette dai necessari riscontri, anche indiziari, purchè specifici (Corte di Cassazione 24113 26/05/2009 SEZ. 1 imp. Dhiab Ramzi e altro).

Nel caso di specie, peraltro, come ricorda il Tribunale, l’imputato ha fornito indicazioni del tutto vaghe non solo e non tanto sull’identità degli amici che avrebbe incontrato in (OMISSIS), del quale ha indicato soltanto la nazionalità ucraina, ma soprattutto, sull’identità del soggetto che gli avrebbe affidato il mezzo dietro compenso in denaro, per trasportarlo in (OMISSIS).

In questa situazione, unico dato certo è che nel territorio della giurisdizione del tribunale di Trieste si manifestò una parte dell’azione criminosa.

Per il resto, le valutazioni difensive sul concetto di "dimora", peccano a monte dell’assoluta mancanza di indicazioni di un qualunque recapito dell’imputato in territorio nazionale.

Quanto al periculum libertatis, i giudici del riesame l’hanno desunto sulla base di argomentazioni tutt’altro che inconsistenti, sottolineando che le modalità del fatto dimostrano l’inserimento dell’imputato in ambienti criminali capaci di gestire traffici illeciti di dimensioni internazionali.

Del tutto secondaria, ma coerente con il rilevato aspetto di pericolosità sociale, è poi la considerazione della spinta al crimine dell’imputato dovuta al suo stato di disoccupazione, in quanto argomento rafforzativo della valutazione della sua alternativa "professionalità criminale".

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Il cancelliere dovrà provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00; si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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