Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, costituito da:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Italo Franco Consigliere
Marco Morgantini Primo Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 30/2009 proposto da VALLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Massimo Aprile, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
il Comune di Chioggia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Papa e Debora Perini, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
e nei confronti
della Fortin S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Umberto Costa, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
PER
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento prot. n. 53555 avente ad oggetto: “istanza prot. 37598/08 di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 146/2005 rilasciato per la realizzazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti in Chioggia, strada Statale Romea Km. 84 + 714 sx e diniego all’accoglimento dell’istanza di annullamento del permesso di costruire n. 146/2005 e accoglimento alla richiesta di sospensione dei lavori, emesso dal Dirigente del Settore Urbanistica, Servizio Edilizia Privata del Comune di Chioggia in data 1/1/2008.
Visto il ricorso, notificato l’11/11/2008 e depositato presso la Segreteria il 09/01/2008, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia, depositato il 23.1.2009 e della S.r.l. Fortin, depositato il 30.1.2009;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 04 febbraio 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Primo Referendario Marco Morgantini – l’avv. Aprile per la parte ricorrente, l’avv. Papa per il Comune intimato e l’avv. Costa per la S.r.l. Fortin;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
il ricorso è inammissibile.
Infatti il provvedimento con cui l’Amministrazione valuta se sussistono o meno i presupposti per l’esercizio dell’autotutela non coinvolge posizioni di interesse legittimo del soggetto che presenta istanza di attivazione del potere di autotutela.
L’ipotetica configurazione di un obbligo di riesame minerebbe la certezza delle situazioni giuridiche e di efficienza gestionale, che sono alla base dell’agire autoritativo della Pubblica Amministrazione e della inoppugnabilità, dopo il decorso di un breve termine, dei relativi atti (Cost. Consiglio di Stato IV n. 2661 del 12/5/2006).
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 2.000,00 (duemila/00) di cui € 1.000,00 (mille/00) a favore del Comune di Chioggia ed € 1.000,00 (mille/00) a favore della S.r.l. Fortin, + I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2009.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione
T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 30/2009
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it