Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-04-2011) 06-05-2011, n. 17731

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

le, Dr. Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Hanno proposto ricorso per cassazione S.J.G., per mezzo del proprio difensore, e K.L. personalmente, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 25.5.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti dal gup del locale Tribunale il 19.11.2009, per due fatti di rapina aggravata in danno di D.S., costretto, secondo l’accusa, a consegnare al ricorrente e ai suoi complici, dapprima la somma di Euro quaranta e in un’altra occasione il proprio tesserino bancomat, con il quale i rapinatori prelevavano la somma di Euro 500; e per i reati di sequestro di persona e di tentata estorsione collegati alle rapine.

Deduce il difensore del S. il vizio di violazione di legge della sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione agli artt. 628 e 81 cpv c.p., per avere i giudici di appello erroneamente ravvisato una pluralità di rapine nella stretta successione temporale della sottrazione alla persona offesa del denaro contante in suo possesso e del prelevamento di altre somme ad uno sportello bancario mediante l’utilizzazione della carta bancomat della stessa persona offesa. La "continuità" (e non la "continuazione") tra i due fatti, sarebbe dimostrata anche dal movente, cioè l’insoddisfazione dell’imputato e dei suoi complici per l’esiguità del profitto inizialmente conseguito.

Con il secondo motivo, la difesa censura la sentenza sotto gli stessi profili di legittimità, in relazione alla ritenuta autonomia del delitto di sequestro di persona rispetto alla rapina, dal momento che la privazione della libertà della persona offesa non si sarebbe protratta oltre il tempo strettamente necessario per la consumazione del secondo delitto, con il conseguente assorbimento del reato di cui all’art. 605 c.p. in quello di cui all’art. 628 c.p.. Ma la sentenza impugnata, alla stregua del terzo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 606 c.p.p, lett. e), sarebbe viziata da mancanza e illogicità della motivazione con riguardo alla stessa conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente in ordine a tutti i reati in contestazione, del tutto insufficiente essendo, quanto ai fatti di rapina e sequestro di persona, il rilievo che il S. si fosse trovato alla guida dell’autovettura su cui i suoi presunti complici avevano fatto salire la persona offesa, non potendo peraltro nemmeno escludersi, secondo la difesa, che il ricorrente fosse stato in realtà costretto dai rapinatori a porsi alla guida dell’autovettura in questione.

Riguardo al delitto di tentata estorsione, poi, nella sentenza impugnata mancherebbe ogni indicazione degli elementi di prova sulla concreta partecipazione al fatto del S.. Infine, la motivazione della sentenza sarebbe illogica anche sul punto della mancata concessione circostanze attenuanti generiche, considerata l’incensuratezza e la giovane età del ricorrente e la sua marginale partecipazione ai fatti, ma anche l’insufficiente valutazione, da parte della Corte territoriale, dell’elemento soggettivo dei reati.

Il K. censura il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza, ex art. 606, lett. b) c) e d), anzitutto per ritenuta pluralità del fatti di rapina; in secondo luogo per la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, non avendo i giudici di appello adeguatamente considerato la sua incensuratezza, l’atteggiamento collaborativi assunto nel corso delle indagini, "il particolare contesto" in cui sarebbe maturato il suo proposito criminale in occasione dei fatti, e la sua personalità di onesto lavoratore.

I ricorsi sono infondati.

La Corte territoriale ha dato conto con argomentazioni logiche e coerenti, come tali insindacabili in sede di legittimità, di tutte le conclusioni contestate dai ricorrenti.

Ed invero, quanto alle pluralità delle rapine, è condivisibile la ricostruzione dei fatti nel senso dell’esclusione della continuità spazio temporale tra la sottrazione del portafoglio della persona offesa e la successiva sottrazione del denaro che il D. era stato costretto a prelevare da uno sportello bancomat; la rapida successione dei fatti non impedisce infatti la loro autonomia, per la loro diversa dislocazione nel tempo e nello spazio.

Del pari, per quel che riguarda il reato di cui all’art. 605 c.p., la Corte di merito ne ha correttamente negato l’assorbimento nel secondo delitto di rapina, considerando che il D. era stato costretto a "scorazzare" con i rapinatori alla ricerca di uno sportello bancomat per circa un’ora e mezza, tempo invero eccedente quello strettamente necessario per l’esecuzione della rapina.

Quanto alle singole responsabilità, le deduzioni del K. non vanno oltre la deduzione della presunta unicità del fatto rispetto alle due rapine; le censure del difensore del S. poggiano, riguardo alle rapine, su argomenti difensivi intrinsecamente assai deboli, in quanto oppongono alle corrette valutazioni della Corte di merito considerazioni poco più che meramente assertive e/o soltanto congetturali, come quella relativa all’"eventualità", già in sè implausibile e comunque priva di qualunque idoneo riferimento processuale, che l’imputato fosse stato costretto a guidare la macchina della persona offesa dopo che il D. era stato lui si costretto a salirvi insieme ai rapinatori. Ma nemmeno in ordine al reato di tentata estorsione le deduzioni difensive meritano accoglimento, essendo stato il S. sostanzialmente accomunato agli altri complici dalla persona offesa, nell’identificazione degli autori delle pressioni estorsive, e dovendosi considerare che l’immanente presenza del ricorrente nel corso di tutta la vicenda, non fu mai accompagnata, come bene nota la Corte di merito, da alcun segno di dissociazione rispetto all’azione dei complici.

Infine, in ordine al trattamento sanzionatorio le critiche difensive si risolvono in un diverso apprezzamento di merito circa il rilievo sintomatico della incensuratezza o delle condizioni personali degli imputati, e della collaborazione alle indagini del K., a fronte dell’accento posto invece, senza alcuna nota di illogicità, dalla Corte territoriale, sulla gravità dei fatti, commessi da un numero soverchiante di complici contro una persona isolata, ma anche con l’uso di pesanti mezzi di coercizione psichica e fisica e con l’impiego di un’arma.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, i ricorsi vanno pertanto rigettati, con le conseguenti statuizioni sulle spese.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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